Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5370 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5370 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 24425 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrentecontro
Fallimento di s.p.a. GTR GROUP, in persona del
curatore

intimato—

per la cassazione della senteriia .della Commissione
tributaria regionale del Molise, sezione 2°, depositata in
data 16 ottobre 2007, n. 44/02/07;
RG n. 24425/2008
Angelina- ari

o estensore

Data pubblicazione: 07/03/2014

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Lorenzo
D’Ascia,
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

primo e del quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti
Fatto
La s.p.a. GTR GROUP ricevette un avviso di rettifica IVA per
l’anno d’imposta 1996 e lo impugnò. Nelle more del giudizio di
primo grado la società fallì e la causa s’interruppe, per essere poi
riassunta dal curatore del fallimento.
La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, con
sentenza, che la Commissione tributaria regionale ha parzialmente
riformato, escludendo, per un verso, la fondatezza delle eccezioni
proposte dal curatore, ma ritenendo, per altro verso, che non
dovessero essere applicate le sanzioni, perché sarebbero andate a
ledere la massa dei creditori, rendendo più onerosa la pretesa
tributaria.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza impugnata, affidando il ricorso a cinque motivi.
Il curatore non spiega difese.
Diritto
/.- Col secondo, col terzo e col quarto motivo di ricorso, da
esaminare congiuntamente e preliminarmente rispetto al primo
motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta:
-ex articolo 360, 10 comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione degli articoli 57, 7 e 18 del decreto legislativo
numero 546 del 1992, in combinazione con gli articoli 3 e 12 del
RG n. 24425.’2008
Angelina- aria

o estensore

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del

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decreto legislativo 472 del 1997, in quanto la sentenza impugnata
ha deciso una questione, quella concernente l’applicabilità delle
sanzioni in caso di fallimento, non ritualmente proposta dalle parti,
né rilevabile d’ufficio —secondo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., la violazione

Commissione tributaria regionale, là dove ha affermato
l’inapplicabilità delle sanzioni, è incorsa in ultrapetizione, violando
così il carattere dispositivo del processo —terzo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’omessa
pronuncia su un punto decisivo della controversia, segnatamente
sull’eccezione proposta dall’ufficio in ordine alla novità dei motivi
e delle conclusioni formulati in appello —quarto motivo.
2.-La complessiva censura è fondata, nei limiti che seguono.
Il giudizio che si svolge davanti alle commissioni tributarie è
un giudizio di merito a cognizione piena e il principio secondo cui
le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del
processo tributario, che è un giudizio di impugnazione dell’atto,
non esclude, come in qualunque processo d’impugnazione di atti
autoritativi, il potere del giudice di qualificare autonomamente la
fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale, né l’esercizio di
poteri cognitori d’ufficio (in termini, fra molte, Cass. 9 ottobre
2009, n. 21446).
2. /.-Quel che è precluso al giudicante, in considerazione
della natura impugnatoria del giudizio, è, da un lato, l’esercizio del
potere amministrativo tributario sostanziale spettante
all’amministrazione finanziaria, mediante l’accoglimento della
domanda basata su ragioni diverse da quelle addotte dal
contribuente sulla scorta della pretesa azionata dalla stessa
RG n. 24425/2008
Angelina-

o estensore

dell’articolo 112 del codice di procedura civile, in quanto la

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amministrazione (vedi, fra molte, Cass. 11 marzo 2010, n. 5929) e,
dall’altro, la pronuncia su ragioni delle parti sulle quali il giudice
non può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse (di
recente, fra varie, Cass., ord. 13 marzo 2013, n. 6391).
2.2.-E ciò in quanto <> (Cass. 20 aprile 2012, n. 6218).
2.3.-Nel caso in esame, la circostanza di fatto che la società
fosse fallita e che fosse subentrato il curatore è stata introdotta nel
giudizio in re ipsa con la costituzione del curatore; e la statuizione
della pronuncia oggi censurata è mera valutazione della giuridica
rilevanza di tale subentro.
3.-11 punto è, tuttavia, che, come puntualmente riferito
dall’Agenzia, che ha indicato i punti rilevanti degli atti processuali,
la società, allorquando ha impugnato l’avviso di accertamento, non
aveva proposto specifici motivi di gravame concernenti le sanzioni,
di guisa che le sanzioni non sono entrate nel perimetro della materia
giustiziabile, se non per derivazione, in relazione alle censure
direttamente riguardanti le condotte sanzionate.
3. /.-Malamente, quindi, la Commissione tributaria si è
pronunciata su profili specificamente e direttamente ad esse
pertinenti.
4.-L’accoglimento di questa censura comporta l’assorbimento
del primo e del quinto motivo di ricorso che, entrambi, postulano
che le sanzioni siano state ritualmente e tempestivamente
contestate.
5.-La sentenza va in conseguenza cassata, col rigetto nel
merito, per quanto ancora d’interesse, dell’impugnazione proposta,
non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto.
RG n. 24425/2008
Angelina-Mar

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eccezioni sono rilevabili d’ufficio se la legge non dispone

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Al SE: :N. 131 „

5

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MATERIA 1:131iT,2Z.I1\

5.1. La

particolarità

della

vicenda

comporta

la

compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.
5.2.-Le spese riguardanti questa fase seguono, invece, la
soccombenza.
per questi motivi

-accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivi di ricorso, assorbiti
il primo ed il quinto motivo di ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, rigetta, per quanto ancora d’interesse,
I’ impugnazione originariamente proposta;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna il curatore al pagamento delle spese inerenti a questa
fase, liquidate in euro 6000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 16 dicembre 2013.

La Corte:

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