Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5370 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5096/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato RAFFAELLA MASTROENI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3944/2/2015, emessa il 4/02/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di

MESSINA, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 4 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, accoglieva l’appello proposto da C.A. avverso la sentenza n. 219/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Messina che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato era nullo, poichè non sottoscritto nelle forme di legge da un funzionario legittimato a farlo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente, che nelle more ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in quanto la CTR ha ritenuto non debitamente sottoscritto l’avviso di accertamento in oggetto, affermandone perciò l’invalidità.

La censura è fondata.

E’ pacifico in fatto (v. sul punto la sentenza impugnata) che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, ha depositato già nel primo grado del giudizio di merito la delega da parte del Direttore di detto ufficio al funzionario che ha sottoscritto l’atto impositivo impugnato e che tale funzionario è il Capo Area Controlli, pacificamente della carriera direttiva.

Il fatto poi che tale delega riguardi gli avvisi di accertamento di valore superiore ad Euro 250.000 e non quelli di valore inferiore, quale quello in oggetto, non può considerarsi inficiante la validità della sottoscrizione de qua, posto che sarebbe da ritenere il contrario in base al comune canone di interpretazione logica ubi maior minor cessat.

In altri termini l'”atto dispositivo” de quo deve ritenersi sufficiente ed adeguato, poichè se il funzionario della carriera direttiva in questione poteva firmare atti impositivi di valore anche notevolmente superiore, senza dubbio deve affermarsi abilitato a sottoscrivere quello oggetto di questa lite.

Peraltro ed in riscontro alle considerazioni di cui alla memoria difensiva del controricorrente, va osservato che quella in questione non è affatto una delega c.d. “in bianco”, essendo appunto specificata quanto alla individuazione del funzionario di carriera direttiva destinatario della medesima, sicchè i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di questa Corte citata in detta memoria ne risultano pienamente osservati nel caso di specie nella sottoscrizione dell’atto impositivo impugnato.

In conclusione risulta dunque effettivamente sussistente la denunciata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, da parte del giudice di appello. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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