Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 537 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27516/2006 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

380, presso lo studio dell’avvocato SINDONA CIRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASCARELLA Carmine giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALPI ASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa

(OMISSIS) in persona del Commissario liquidatore Avv. C.

W., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIULIANO SANDRO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2628/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Quarta Civile, emessa l’8/7/2005, depositata il 13/09/2005,

R.G.N. 4843/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Per quel che ancora interessa nel presente giudizio, C. M., quale trasportato, otteneva dal Tribunale – con sentenza, pronunciata nel contraddittorio della Alpi Assicurazioni Spa, poi in LCA, dichiarata opponibile alla Impresa designata (Assicurazioni Generali Spa), pure contumace – la condanna del contumace G. A., proprietario e conducente della moto, per i danni (pari a circa Euro 102.000,00, oltre accessori) derivanti da un sinistro stradale.

La Corte di appello di Napoli adita dal C. in ordine alla quantificazione del danno, nella contumacia della Impresa designata, dopo aver disposto – su richiesta dell’appellante – l’integrazione del contraddittorio necessario nei confronti del G., dichiarava (tra l’altro) inammissibile l’appello principale, proposto dal C., non avendo l’appellante “mai prodotto l’atto di citazione notificato al G. nè all’udienza successiva, nè nell’ulteriore corso del giudizio di appello” (sentenza del 13 settembre 2005).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C., con un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione dell’art. 331 c.p.c..

Resiste con controricorso la Alpi Assicurazioni Spa, in LCA. Non si sono difesi il G. e la Impresa designata (Assicurazioni Generala Spa).

3. Ritiene il collegio che, nonostante rispetto al G. e all’Assicurazioni Generali Spa – parti in un giudizio a litisconsorzio necessario – non sia stato dimostrato il perfezionamento della notifica del ricorso, (non essendo stati prodotti i relativi avvisi di ricevimento), non debba disporsi l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (Cass. s.u. n. 14124 del 2010), in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso (di cui al punto successivo). Infatti, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, evitando lo svolgimento di attività inutili, tutte le volte che non siano giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (da ultimo, in riferimento a diversa ipotesi dr inammissibilità, Cass. n. 6826 del 2010). Nella specie, le eventuali difese in questa sede, non potrebbero cambiare l’esito del giudizio di evidente inammissibilità del ricorso.

4. Il C., denuncia la violazione dell’art. 331 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ma argomenta nel senso che l’atto di appello tempestivamente notificato al G. – era stato depositato nella cancelleria insieme alla comparsa conclusionale, come risulterebbe dal certificato cronologico di deposito, esibito nel fascicolo di parte. Denuncia, quindi, un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., da parte della Corte d’appello (di fronte alla quale, peraltro, era stata proposta revocazione della stessa sentenza per lo stesso motivo), che avrebbe fondato la sua decisione sul mancato deposito dell’atto di citazione in appello;

deposito che, invece, sarebbe stato effettuato e risulterebbe nei documenti processuali.

Il motivo è, pertanto, inammissibile (tra le tante Cass. n. 11276 del 2005).

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Alpi Assicurazioni Spa, in LCA, delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA