Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 537 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.11/01/2017), n. 537
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24475/2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE
140, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GAGLIARDI, rappresentata
e difesa dagli avvocati GIANDOMENICO DANIELE, MAURIZIO FUMAROLA
MAURO, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. RG. V.G. 74/2015 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 25/03/2015, depositato il 07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
– la Corte di Appello di Genova ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da M.M., avverso il decreto del presidente della stessa Corte che ebbe a rigettare il ricorso col quale la predetta aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione dell’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del processo iniziato dalla sua dante causa M.C. dinanzi alla Corte dei Conti (Sezione regionale della Toscana) in data 5.7.1996, interrotto per la sopravvenuta morte della ricorrente, tardivamente riassunto dall’opponente il 27.12.2012 e definito dalla detta Corte con sentenza del 16.5.2013;
– per la cassazione del decreto che ha deciso sull’opposizione ricorre M.M. sulla base di un unico motivo;
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;
– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;
Atteso che:
– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello disposto la parziale compensazione delle spese del giudizio) è inammissibile, non essendo insidacabile in sede di legittimità la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca (che ricorre nella specie), sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183);
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017