Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5369 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13406-2020 proposto da:

S.G., M.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. DAMIANO MACALUSO 23, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUIGI CASABONA, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIOVANNI GANDOLFO, SERGIO CALCAMO;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Catania ha respinto il gravame di S.G. e M.D. contro la sentenza con la quale il tribunale della stessa città, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Unicredit s.p.a., li aveva condannati (assieme a V.E.) al pagamento della somma di 21.436,84 EURO oltre accessori nella qualità di fideiussori della Assopesca s.r.l., per il saldo debitore di un conto corrente di corrispondenza;

per quanto interessa in questa sede, la corte d’appello ha affermato che gli appellanti non avevano mai contestato la sorte capitale del debito esistente nei confronti della banca, ma solo l’ammontare degli interessi, la c.m.s. e la capitalizzazione trimestrale; ha aggiunto che le risultanze della c.t.u. erano parimenti rimaste incontestate, avendo gli stessi impugnanti concluso in adesione a esse, e che giustappunto il saldo debitore attestato dalla c.t.u. era quello di cui alla pronuncia di condanna;

contro la sentenza, depositata il 15 gennaio 2020 e notificata in pari data, i predetti fideiussori hanno proposto un motivo di ricorso per cassazione, al quale ha resistito Unicredit s.p.a.;

i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo – che denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c., – è inammissibile perché non calibrato sulla ratio decidendi della sentenza;

codesta non ha minimamente contraddetto il principio della ripartizione dell’onere della prova nelle cause del tipo di quella in esame, sul quale insistono i ricorrenti;

essa si è invece limitata a stabilire che il saldo debitore del conto corrente, relativamente al quale operava il rapporto di garanzia, non era stato contestato, e che anzi era stato finanche esplicitamente confermato dagli impugnanti dopo la c.t.u., alla cui conclusioni essi avevano aderito;

in sostanza, l’impugnata sentenza ha deciso la causa direttamente provvedendo a ricostruire l’entità del saldo, in base alle prove acquisite;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali che liquida in 3.600,00 EURO, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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