Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5369 del 02/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4849/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA SPA, (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIVIO PELLICO 10, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO VALENTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE BUGGEA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

IL SOLITO POSTO DI G.A. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n.113/21/2015, emessa il 15/12/2014, della

CONIMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI, di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di

CALTANISSETTA, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

NIANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 15 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, accoglieva l’appello proposto da Il Solito Posto di G.A. e C. sas avverso la sentenza n. 44/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento TRAP, IVA 2003. La CTR osservava in particolare che, l’aver dedotto in prime cure l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento “presupposto” dell’atto esattivo impugnato, valeva anche a dedurne la nullità, come specificatosi nel gravame.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Si è costituita depositato controricorso adesivo Riscossione Sicilia spa; la società contribuente intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di diverse disposizioni processuali, poichè la CTR ha ritenuto che l’eccezione di omessa notifica dell’atto impositivo “presupposto” equivalesse a quella di nullità della notifica stessa.

La censura è dirimente fondata.

Va infatti ribadito che “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera “eccezione di inesistenza” della notifica (nella specie, dell’avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto” (Sez. 5, Sentenza n. 8398 del 05/04/2013, Rv. 625934). La sentenza impugnata è chiaramente diatonica rispetto a questo principio di diritto e dunque merita di per sè solo la cassazione.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA