Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5368 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5142-2018 proposto da:

S.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA

45, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4304/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. con sentenza n. 4304, depositata il 14 luglio 2017, la commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da S.M.R. contro l’avviso di revisione del classamento di una (sua) unità immobiliare posta in Roma, emesso dall’Agenzia ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335;

2. la commissione regionale riteneva che, contrariamente a quanto dedotto dalla contribuente, l’avviso fosse adeguatamente motivato con l’indicazione degli atti prodromici alla procedura di riclassamento, senza necessità di alcun riferimento allo specifico immobile e ciò sul richiamo alla sentenza di questa Corte n. 21176/2016;

3. avverso la menzionata sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3;

4. l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è fondato. Per l’orientamento della Corte che, pur avendo trovato espressione già prima della ricordata sentenza 21176/2016 -vedasi Cass. 4712/2015 e 3156/2015-, si è definitivamente consolidato in epoca successiva anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017 (la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., della L. n. 311, art. 1, comma 335, affermando tra l’altro che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo in questo modo la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione), “il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa” (così Cass. 3 marzo 2018, n. 17413; conformi Cass.31829/2018 e già Cass. 16378/2018 e Cass.22900/2017). In relazione a ciò che precede, la Corte ha altresì precisato che se il nuovo classamento è stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. l, comma 335, l’atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019). Nella specie, dalla lettura della decisione impugnata si evince che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la commissione regionale ha ritenuto che il riclassamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, sia da ritenere motivato con una valutazione astratta (incombendo poi sul contribuente l’onere di offrire gli elementi volti ad escluderne i presupposti nella ipotesi concreta);

2. il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c.) con accoglimento del ricorso della contribuente e conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato;

5. si ravvisano ragioni di compensazione delle spese in ciò che la giurisprudenza riguardo alla questione dibattuta era, al tempo della proposizione del ricorso, non univoca.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e conseguentemente annulla l’avviso di accertamento impugnato;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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