Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5368 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5368 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

SENTENZA
sul ricorso 21208-2013 proposto da:
CARGO EXPRESS SNC, GIORGI ANDREA GRGNDR61P28H199F,
VIGNALI STEFANO VGNSFN63R24D704Q, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA G SAVONAROLA 39, presso lo studio
dell’avvocato MARIATERESA ELENA POVIA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO ZAULI giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

SDA EXPRESS COURIER SPA, elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 07/03/2018

difende unitamente agli avvocati FABIO COSTA, VALERIO
VALLEFUOCO in virtù di procura a margine del controricorso;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 358/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 27/02/2013;

10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito l’Avvocato Caterina Giuffrida per delega dell’Avvocato
Valerio Vallefuoco per la controricorrente.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 1997 Vignali
Stefano e Giorgi Andrea, in proprio e quali legali rappresentanti
della Cargo Express S.n.c. di Giorgi Andrea e Vignali Stefano,
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la BS
Fast Cargo Express, poi divenuta SDA Express Courier S.p.A.,
deducendo che avevano sottoscritto con la convenuta un
contratto di appalto di servizi in data 18 maggio 1994 con il
quale era stata affidata all’attrice l’attività di ritiro, trasporto e
consegna documenti per conto della controparte e nella zona
del forlivese, in favore di terzi di volta in volta richiedenti.
Assumevano che nel contratto era prevista la clausola di
rinnovazione annuale in assenza di comunicazione della
disdetta da parte della committente da effettuare almeno
sessanta giorni prima della scadenza naturale.
Pertanto, poiché la controparte aveva disdettato il contratto in
data 15/11/1996, omettendo di dare seguito alla sua
esecuzione sino alla prevista scadenza, la convenuta andava
condannata ad indennizzare la società attrice per il recesso
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

unilaterale dal contratto di appalto, con la condanna altresì
all’importo dovuto per le prestazioni già eseguite sino alla data
del recesso, al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei
mezzi e degli strumenti indispensabili per adempiere agli
obblighi contrattuali, nonché al pagamento del mancato

normale scadenza del contratto di appalto.
Si costituiva la convenuta che si opponeva all’accoglimento
della domanda, assumendo la piena legittimità del proprio
recesso.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n.
498 del 9 febbraio 2007, condannava la convenuta al
pagamento in favore della società attrice della somma di C
65.000,00, oltre interessi legali.
A seguito di appello proposto da SDA, la Corte d’Appello di
Firenze, con la sentenza n. 358 del 27 febbraio 2013, in
parziale riforma della decisione appellata, ha condannato
l’appellante al pagamento della somma di C 35.171,10 oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al
saldo, condannando il Vignali ed il Giorgi alla restituzione di
quanto percepito in eccedenza in virtù della provvisoria
esecuzione della sentenza del Tribunale.
In primo luogo, dopo avere disatteso alcune eccezioni
preliminari di carattere processuale, rilevava che risultava
corretta la riconducibilità della fattispecie nella previsione di cui
all’art. 1671 c.c. e che a tal fine occorreva rilevare che una
prima missiva inviata dalla committente in data 27/11/1995
non poteva reputarsi espressiva del diritto di recesso, sia per il
tenore letterale della missiva, sia per il fatto che il rapporto
aveva avuto la sua regolare prosecuzione sino alla data in cui

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guadagno non realizzato tra la data del recesso sino alla

era pervenuta una seconda dichiarazione questa volta
effettivamente contenente un recesso (15/11/1996).
Tale posteriore missiva era, infatti, effettivamente espressiva
della volontà di recedere unilateralmente da parte della
committente ma esponeva, in quanto manifestata non in

alle conseguenze indennitarie di cui all’art. 1671 c.c.
Peraltro la norma de qua, proprio perché non contrastata da
alcuna diversa previsione in materia di somministrazione, ben
poteva trovare applicazione anche al contratto in esame
correttamente riconducibile ad un’ipotesi di appalto di servizi, e
ciò giusta la previsione di rinvio alle norme in tema di appalto
dettata dall’art. 1677 c.c.
Passando alla determinazione dell’indennizzo, in primo luogo
riconosceva l’importo di C 6.955,74 emergente dalle fatture
emesse dalla società attrice per prestazioni eseguite in data
anteriore alla comunicazione del recesso, e che non risultavano
saldate.
Quindi, e sempre sulla base degli accertamenti condotti
dall’ausiliario di ufficio nominato in grado di appello,
individuava l’ammontare delle spese sostenute dalla Cargo
Express, e da porsi in relazione allo svolgimento del servizio di
appalto.
Infine, procedeva alla determinazione del mancato guadagno.
A tale scopo, tenuto conto dell’ammontare delle varie fatture
emesse dall’attrice nel corso dei vari anni in cui l’appalto aveva
avuto esecuzione, individuava quello che era il fatturato medio
mensile,

che

però

non

poteva essere considerato

corrispondente al mancato guadagno, occorrendo detrarre da
tale importo i costi sostenuti.

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conformità della previsione temporale prevista nel contratto,

La sentenza, dando contezza delle indicazioni fornite dal CTU,
rilevava come la percentuale delle spese generali potesse
essere individuata avvalendosi del parametro fornito dalle
previsioni di cui all’art. 32 del DPR n. 207/2010, in tema di
appalti pubblici, lievemente incrementato di una percentuale

insuscettibili di poter essere bloccate al momento della
cessazione del contratto di appalto).
Tale percentuale andava poi incrementata di un ulteriore 10 °/0,
quale utile dell’esecutore dell’appalto, tenendo quindi conto del
valore di realizzo dei beni acquistati e che erano stati
considerati ai fini del calcolo delle spese sostenute
dall’appaltatore.
Dalle indagini peritali era però emerso che la Cargo Express
non operava in esclusiva per conto della convenuta, sicchè
parte delle spese sostenute dalla appellata andavano imputate
anche ai rapporti contrattuali intrattenuti con altri diversi
committenti, dovendosi quindi pervenire a determinare il
mancato guadagno nell’importo di C 13.215,36.
La sentenza procedeva poi alla disamina delle varie
osservazioni critiche mosse all’operato dell’ausiliario, dando
conto delle risposte fornite dal CTU, ritenendo tuttavia
opportuno ridurre solo in parte l’indennizzo legato alle spese
sostenute, dovendosi in via equitativa ipotizzare che parte dei
costi potevano essere ammortizzati grazie ad una probabile
attività collaterale e successiva al recesso.
Andrea Giorgi e Vignali Stefano, in proprio e quali legali
rappresentanti della Cargo Express S.n.c. hanno proposto
ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di tre
motivi.
SDA Express Courier S.p.A. ha resistito con controricorso.

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del 3% (al fine di compensare alcune spese variabili

2.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di

inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente per
la pretesa violazione della previsione di cui al n. 3 dell’art. 366
co. 1 c.p.c., sul presupposto che la sua formulazione, con
l’integrale riproduzione di buona parte degli atti del giudizio di

contenuto delle domande proposte, delle difese della
controparte e del reale andamento del processo nei gradi di
merito.
Reputa il Collegio che in realtà il ricorso, sebbene in parte
appesantito da riferimenti non pertinenti alla materia attuale
del contendere (si pensi alla domanda autonomamente
proposta dal Vignali per la sua attività di procacciatore d’affari)
ovvero dalla riproduzione integrale di atti, consenta, tramite la
opportuna individuazione delle varie fasi processuali
succedutesi ed il richiamo alle difese delle parti, di poter
reputare soddisfatto il requisito di carattere formale in ordine
alla necessaria esposizione sommaria dei fatti di causa.
3.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o

falsa applicazione degli artt. 1655, 1671 e 1223 c.c.
Si osserva che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è
riconducibile ad un contratto di appalto di servizi, e
precisamente di servizi di trasporto, così che nella realtà dei
fatti la società ricorrente ebbe ad eseguire varie ed autonome
prestazioni di trasporto.
Il recesso esercitato dalla committente va quindi ricondotto alla
diversa previsione di cui all’art. 1373 c.c., che implica il diritto
dell’appaltatore al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c., che
non può essere limitato al solo pregiudizio maturato sino alla
data del 18/5/1997, occorrendo invece avere riguardo anche
all’annualità successiva.

Ric. 2013 n. 21208 sez. 52 – ud. 10-01-2018 -6-

merito, non consentirebbe di ricostruire in maniera adeguata il

Inoltre il recesso esercitato dalla committente deve essere
qualificato come manifestazione di abuso del diritto, essendo
finalizzato a far conseguire alla società intimata dei vantaggi
ulteriori e diversi rispetto a quelli conseguibili in base
all’ordinaria disciplina contrattuale.

Risultano in primo luogo evidenti profili di novità delle questioni
trattate che ne determinano in larga misura l’inammissibilità,
non essendo dato sollevare in sede di legittimità questioni che
non risultano essere state già dibattute nei precedenti gradi di
merito, soprattutto laddove le medesime implichino, come nel
caso di specie, evidenti accertamenti in fatto.
Ed, invero la riconducibilità della fattispecie alla previsione di
cui all’art. 1671 c.c., come si evince dalla lettura della sentenza
gravata, era stata affermata già dal Tribunale, e tale
conclusione era stata condivisa anche dai giudici di appello,
senza che emerga che la società ricorrente abbia mai posto in
discussione la correttezza della qualificazione giuridica operata.
In tal senso va poi ricordato che secondo la giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. n. 4750/1991) la domanda
dell’appaltatore volta a conseguire dal committente il
corrispettivo previsto per l’esercizio della facoltà di recesso
pattuita in suo favore ai sensi dell’art. 1373 cod. civ. e la
domanda dello stesso appaltatore di essere tenuto indenne dal
committente avvalsosi del diritto di recesso riconosciutogli
dall’art. 1671 cod. civ. sono sostanzialmente diverse in quanto
la prima presuppone l’esistenza di un patto espresso che
attribuisca al committente la facoltà di recedere dal contratto
prima che questo abbia avuto un principio di esecuzione,
nonché l’avvenuto esercizio del recesso entro tale limite
temporale, ed ha per oggetto la prestazione, in corrispettivo

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Il motivo è evidentemente privo di fondamento.

dello “ius poenitendi”, di una somma (“multa poenitentialis”)
integrante un debito di valuta e non di valore; la seconda,
invece, presuppone l’esercizio, in un qualsiasi momento
posteriore alla conclusione del contratto e quindi anche ad
iniziata esecuzione del medesimo, di una facoltà di recesso che

oggetto un obbligo indennitario.
Nella vicenda in esame, come si ricava dalla lettura degli atti di
causa, la società attrice lamentava che la committente avesse
receduto dal contratto nel novembre del 1996, facendo cessare
l’esecuzione del contratto, una volta che, in assenza di una
disdetta intervenuta per l’anno in corso nel rispetto della
scansione cronologica di cui all’art. 10, il rapporto di appalto
doveva reputarsi rinnovato per un altro anno, e cioè sino alla
successiva scadenza del 18/5/1997.
La pretesa applicabilità della diversa previsione di cui all’art.
1373 c.c., oltre che contrastare con la causa petendi
sottoposta all’attenzione dei giudici di merito, venendo quindi a
configurarsi la proposizione di una diversa domanda in questa
sede, appare contrastata anche dalla diversa modalità di
esercizio del recesso, operato dalla committente nel caso in
esame, allorquando il contratto di appalto aveva già avuto
esecuzione, e senza che peraltro, in violazione del requisito di
specificità del ricorso ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., la ricorrente
abbia richiamato il contenuto del contratto di appalto, onde
poter rinvenire al suo interno una previsione che legittimasse
un esercizio del recesso ai sensi della diversa norma in questa
sede invocata.
Del pari connotata da inammissibilità per novità della questione
proposta solo in questa sede, è la deduzione secondo cui il

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al committente è attribuita direttamente dalla legge ed ha per

recesso esercitato dalla committente andrebbe qualificato in
termini di illiceità o comunque di abusività.
Ed, invero, a fronte di una pacifica previsione contrattuale che
prevedeva il rinnovo automatico del contratto, e per una sola
annualità, in assenza di una formale disdetta da inviare almeno

recesso ante tempus esercitato dalla convenuta va
indubbiamente ricondotto alla previsione di cui all’art. 1671
c.c., esponendo la stessa alle conseguenze di carattere
indennitario precisate dalla stessa norma.
Manca dalla lettura della sentenza gravata un riferimento alla
figura dell’abuso del diritto, né la ricorrente ha indicato in quali
atti processuali del giudizio di merito la questione sia stata
sollevata, trattandosi peraltro di tema che implica la verifica in
fatto circa la intenzione della committente di conseguire
vantaggi (peraltro nemmeno specificamente indicati dalla
ricorrente) esorbitanti rispetto a quelli scaturenti dall’esercizio
di un diritto che la legge riconosce al committente.
A tal fine va poi ricordato che (cfr. Cass. n. 9645/2011; Cass.
n. 8565/1983) il recesso unilaterale del committente previsto
dall’art. 1671 cod. civ. costituisce esercizio di un diritto
potestativo e, come tale, non esige che ricorra una giusta
causa, potendo essere esercitato ad nutum (cfr. Cass. n.
11642/2003) in qualsiasi momento dell’esecuzione del
contratto di appalto, ben potendo essere giustificato anche
dalla sola sfiducia verso l’appaltatore (conf. Cass. n.
2236/1985).
In assenza di una diversa previsione contrattuale, ben potendo
le parti (cfr. Cass. n. 12368/2002) prevedere, nell’esercizio
della loro autonomia che il recesso del committente debba
essere esercitato, con determinati requisiti di tempo e di

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sessanta giorni prima della scadenza annualmente prorogata, il

forma, attesa la derogabilità convenzionale della norma in
parola, correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto la
sola indennizzabilità delle conseguenze derivanti dall’esercizio
del recesso, essendo, come detto, solamente affermata dalla
ricorrente la natura abusiva del suo esercizio, senza però

esercizio di un diritto potestativo, quale sarebbe stato l’uso
distorto in concreto compiuto da parte della committente.
Va altresì evidenziato che, attesa la disciplina convenuta tra le
parti, che appunto prevedeva la rinnovazione annuale del
contratto, in assenza di una tempestiva manifestazione di
recesso almeno sessanta giorni prima della sua scadenza (cfr.
per la giurisprudenza meno recente Cass. n. 3545/1975, a
mente della quale anche laddove un contratto di appalto,
prevedendo il diritto di recesso ad nutum del committente, si
limiti a prescrivere un termine di preavviso e la forma scritta
per l’esercizio del recesso medesimo, senza disciplinarne gli
effetti, si deve ritenere operante, ad integrazione del contratto,
la norma di cui all’art 1671 cod civ, in base alla quale
l’appaltatore, in caso di recesso unilaterale del committente, ha
diritto al solo indennizzo previsto dalla norma in questione),
l’appaltatore poteva legittimamente fare affidamento, una volta
mancato il recesso, su di una proroga annuale, dovendo
mettere in conto l’eventualità che il rinnovo non potesse
verificarsi anche per l’annualità successiva, ed in mancanza di
elementi, derivanti dalla condotta della controparte, che
potessero indurre il legittimo affidamento circa un’ulteriore
prosecuzione del rapporto.
Ciò oltre ad evidenziare l’assenza di una legittima aspettativa
circa la persistenza del vincolo contrattuale per un periodo
superiore a quello in relazione al quale è stato determinato

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indicare, a fronte della sua pacifica configurazione come atto di

l’indennizzo dovuto, esclude altresì qualsivoglia legittimità della
pretesa della ricorrente di dover determinare il mancato
guadagno anche in relazione al periodo successivo alla data del
18/5/1997, risultando del tutto apodittica l’affermazione fatta a
pag. 59 del ricorso secondo cui occorreva considerare ai fini

del 18 maggio 1998, tenuto conto di un “anno automatico di
rinnovo come da documentata consuetudine nel settore di
riferimento”.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 4

c.p.c. la nullità della sentenza per la sussistenza di una
motivazione apparente.
Si sostiene che, in relazione alla funzione costituzionale che
svolge la motivazione, la decisione gravata non consente di
apprezzare la rilevanza delle censure mosse dalle parti ai mezzi
istruttori, mancando in ogni caso una giustificazione esauriente
e completa della decisione presa.
Anche tale motivo va disatteso.
Ed, infatti, va in limine ricordato che la sentenza impugnata
risulta essere pubblicata in data successiva all’entrata in vigore
della legge n. 134 del 2012 (questione che rileva anche ai fini
della valutazione del terzo motivo di ricorso) ed è quindi
censurabile per vizi di motivazione sulla scorta della novellata
previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.
Le Sezioni Unite della Corte che con la sentenza del 7 aprile
2014 n. 8053, hanno ribadito che la riformulazione dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54
del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,
n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla

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della determinazione dell’indennizzo ex art. 1671 c.c., la data

motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le

“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione, ed è solo in tali ristretti limiti che può essere
denunziata la violazione di legge, sotto il profilo della violazione
dell’art. 132 co. 2 n. 4.
Nella fattispecie, atteso il tenore della sentenza impugnata,
deve escludersi che ricorra un’ipotesi di anomalia
motivazionale riconducibile ad una delle fattispecie che, come
sopra esposto, in base alla novella consentono alla Corte di
sindacare la motivazione, dolendosi nella sostanza la ricorrente
che la sentenza abbia recepito per relationem le conclusioni ed
i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di
cui ha dichiarato, sebbene con alcuni distinguo (si pensi alla
riduzione operata in via equitativa dell’importo da riconoscere a
titolo di spese) di condividere il merito.
Trattasi di modalità argomentativa che non incorre nel vizio di
carenza di motivazione (in tal senso si veda Cass. 13845/07;
7392/94; 16368/14; 19475/05), occorrendo ricordare che la
deduzione circa la mancata disamina delle critiche mosse alla
consulenza tecnica si risolve pertanto in una censura sotto il
profilo dell’insufficienza argomentativa, occorrendo a tal fine
che il ricorrente evidenzi la loro rilevanza ai fini della decisione

Ric. 2013 n. 21208 sez. 52 – ud. 10-01-2018 -12-

risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella

e l’omesso esame in sede di decisione, ma pur sempre
nell’ambito della previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e
non già quale error in procedendo.
Le suesposte argomentazionir escludono che quindi le censure
nella loro concreta formulazione possano essere esaminate

surrettiziamente a veicolare sotto il vizio della violazione di
legge quella che è in realtà una denunzia di insufficienza
motivazionale, non senza doversi altresì evidenziare che la già
citata Cass. n. 8054/2014 ha altresì sottolineato che “L’omesso
esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di
omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante
in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze istruttorie”, essendo quindi evidente che il motivo,
ove anche ritenuta ammissibile la proposizione del ricorso ai
sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non appare idoneo a
denunziare l’omesso esame di un fatto decisivo.
4. Il terzo motivo di ricorso, infine / denuncia l’omessa ed
insufficiente motivazione ex art. 360 co.

1 n. 5 c.p.c., in

quanto basata esclusivamente su di una CTU lacunosa e
carente.
Il motivo appare già prima facie inammissibile in quanto si
avvale ai fini della denuncia del vizio di motivazione, della
formulazione non più applicabile della norma indicata in
rubrica, omettendo di confrontarsi con il novellato testo di
legge, che impone la denuncia dell’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti.
La censura si risolve nella critica al giudice di merito per avere
fatto proprie le conclusioni del CTU, essendosi omessa la

Ric. 2013 n. 21208 sez. 52 – ud. 10-01-2018 -13-

dalla Corte, atteso che tramite le medesime si mira

necessaria indicazione dello specifico fatto decisivo ai fini del
giudizio di cui sarebbe stata omessa la disamina.
La critica si rivolge nella sostanza all’apprezzamento ed alla
ricostruzione dei dati probatori così come operata, nell’ambito
delle sue competenze tecniche da parte dell’ausiliario d’ufficio,

appello, manifestandosi in tal modo come la censura attenga
direttamente alla valutazione in fatto, e che come tale esuli
dal novero delle censure legittimamente suscettibili di poter
essere esaminate in sede di legittimità.
Oltre a contestarsi la metodologia seguita dall’ausiliario di
ufficio (che peraltro, come si rileva dalla stessa lettura del
ricorso – che contiene la pressoché integrale trascrizione della
relazione tecnica d’ufficio – ha fornito ampie risposte ai rilievi
formulati dai periti di parte), e la valutazione delle emergenze
probatorie, sebbene in chiave tecnica (dovendosi peraltro
escludere che nella fattispecie al CTU sia stato demandato il
compito di integrare la valutazione in punto di diritto della
vicenda controversa), al CTU si imputa di avere fornito una
quantificazione del danno scaturente dal recesso della
committente sulla base di elementi probatori nemmeno allegati
dalle parti.
L’affermazione, oltre a non confrontarsi con il tenore della
perizia d’ufficio, la quale ha proceduto alle sue conclusioni sulla
scorta della documentazione versata in atti dalle parti,
segnalando anche i punti nei quali la stessa appariva
incompleta, e fornendo delle indicazioni utili per pervenire ad
una valutazione del danno di tipo equitativo (per la legittimità
del ricorso al criterio equitativo per il calcolo dell’indennizzo di
cui all’art. 1671 c.c., si veda Cass. n. 2608/1983) e peritandosi
di fornire dei logici criteri per colmare le talvolta segnalate

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che avrebbero fuorviato anche la valutazione del giudice di

lacune documentali, non si avvede che in tal modo si
perverrebbe a conclusioni sfavorevoli alla stessa ricorrente, che
rendono la censura inammissibile per evidente difetto di
interesse.
Ed, invero, una volta richiamato il principio per il quale (cfr.

unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ex art.
1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chieda di essere
indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare
quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con
l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza
tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si
sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere,
salva la facoltà, per il committente, di provare che
l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di
realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi
diversi, la dedotta assenza di elementi probatori, con la
conseguente impossibilità per l’ausiliario di poter supplire a tali
lacune, imporrebbe, in applicazione della regola di giudizio di
cui all’art. 2697 c.c., di dover pervenire al rigetto della
domanda indennitaria, e non anche, come invece sotteso alla
censura mossa, ad una liquidazione dell’indennizzo in termini
più favorevoli di quanto determinato dal giudice di appello,
sulla scorta delle risultanze della CTU.
Anche tale motivo va pertanto disatteso, con il conseguente
rigetto del ricorso.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo.
6. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

Ric. 2013 n. 21208 sez. 52 – ud. 10-01-2018 -15-

Cass. n. 8853/2017; Cass. n. 9132/2012), in ipotesi di recesso

2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore

la stessa impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso
delle spese che liquida in complessivi C 4.700,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui
compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1

quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del
contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^
Sezione Civile, in data 10 gennaio 2018.
Onsigi(ere estensore

Il Presidente

‘o Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERik

Roma, 07 MAR. 2018

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

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