Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5368 del 07/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5368 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
in persona del Direttore
AGENZIA DELLE ENTRATE,
generale
pro
tempore,
rappresentata
e
difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata
-ricorrentecontro
SISTEMA DUEMILA S.R.L.
-intimata-
avverso la sentenza n.250/12/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania-Sezione staccata di
Salerno, depositata il 29.10.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 07/03/2014
udienza
del
10.12.2013
dal
Consigliere
Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Giulio Bacosi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Pasquale Fimiani che ha concluso per
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria della Campania-Sezione
staccata di Salerno, con la sentenza indicata in
epigrafe, -in accoglimento dell’appello proposto
dall’ex liquidatore della Sistemi Duemila s.r.1. / ed in
riforma della sentenza di primo grado di rigetto del
ricorso proposto da quest’ultimo avverso l’avviso di
accertamento con il quale era stato disconosciuto il
credito di imposta usufruito ai sensi dell’art.4
1.n.449/1997- annullava l’atto di recupero.
In particolare i Giudici di appello -premesso che
era stata fornita la prova attraverso la produzione di
un certificato camerale che, già in epoca anteriore
alla verifica fiscale, la società era stata cancellata,
per estinzione, dal registro delle imprese- riteneva
applicabile al caso in esame il principio statuito da
questa Corte (sentenza n.18618/2008) secondo cui “la
cancellazione dal registro delle imprese produce
l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile
2
il rigetto del ricorso.
della
società
anche
in
presenza
di
crediti
insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non
soddisfatti”.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo -rubricato
violazione e falsa
applicazione degli artt.60 d.p.r. n.600/1973, 2456 c.c.
in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.-
l’Agenzia delle
Entrate deduce l’errore in cui sarebbe incorsa, la
C.T.R. campana, nell’applicazione delle norme indicate
in rubrica, in quanto, secondo la prospettazione
difensiva, in caso di cancellazione di una società dal
registro delle imprese permangono tutti i rapporti
giuridici non ancora esauriti facenti capo alla società
con la conseguenza che legittimamente l’Amministrazione
finanziaria, in relazione al rapporto tributario, fa
valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti
della società e notifica l’avviso di accertamento al
soggetto che la rappresentava prima della formale
cancellazione rimanendo in capo a quest’ultimo, per í
rapporti non definiti o rimasti in sospeso la relativa
rappresentanza sostanziale e processuale.
1.1. Il ricorso non merita accoglimento.
3
La Società intimata non ha svolto attività difensiva.
La
censura
risulta,
infatti,
fondata
su
un’interpretazione di diritto, in tema di estinzione
per cancellazione delle società, portata da arresti
giurisprudenziali di questa Corte ormai superati, a
seguito della novella dell’art.2495 secondo comma c.c.
Commissione
per come dato atto dalla
Tributaria
campana
nella
sentenza
impugnata, in materia questa Corte ha statuito il
principio sulla base del quale “ai sensi dell’art.2495,
secondo comma c.c. nel testo introdotto dall’art.4 del
d.lgs. 17.1.2003 n.6 ed entrato in vigore il l ° gennaio
2004, la cancellazione dal registro delle imprese
produce l’effetto costitutivo dell’estinzione
irreversibile della società anche in presenza di
crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non
definiti”. A seguito del contrasto formatosi
sull’applicabilità temporale del novellato art.2495
c.c. sono intervenute le SS.UU (sentenza n.4061/2010)
di questa Corte le quali hanno statuito il principio
per cui
“In tema di società di capitali, la
cancellazione dal registro delle imprese determina
l’immediata estinzione della società, indipendentemente
dall’esaurimento del rapporti giuridici ad essa facenti
capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia
avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore
4
In particolare,
dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che,
modificando l’art. 2495, secondo coma, cod. civ., ha
attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a
tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura
interpretativa della disciplina previgente, in mancanza
che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo
tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli
effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in
cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in
epoca anteriore al 1 ° gennaio 2004 l’estinzione opera
solo a partire dalla predetta data.
Tale principio trova ovviamente applicazione anche
in ordine ai rapporti tributari (cfr.Cass.n.6924/2011).
Alla luce di guanto esposto consegue il rigetto
del ricorso essendo incontestato che l’estinzione della
società (già cancellata dal registro dell’imprese nel
2003) fosse già operante all’epoca della notificazione
dell’avviso di recupero (21.11.2005).
Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di
attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
10.12.2013.
di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza