Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5368 del 02/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.02/03/2017), n. 5368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4827/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CENTRO ITALIA RISTORAZIONE SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona
dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato RENATO BOCCAFRESCA,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controncorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4220/39/2015, emessa il 3/06/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA RIGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di
LATINA, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 3 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, accoglieva parzialmente il gravame interposto da Centro Italia Ristorazione srl ed integralmente quello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, contro la sentenza n. 223/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva parzialmente accolto il ricorso di detta società contribuente contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che le censure mosse alla decisione appellata dalle parti appellanti erano fondate, in parte quella della contribuente, del tutto quella dell’Ente impositore.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due gradati motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo dedotto in via principale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente/totalmente mancante. La censura è assorbentemente fondata.
Va infatti ribadito che “La sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente” (Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015, Rv. 636648).
La sentenza impugnata rappresenta un caso “scolastico” di nullità in base a tale principio, essendo del tutto apoditticamente argomentata esclusivamente sulle deduzioni di impugnazione delle parti appellanti. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017