Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5367 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22482-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREMONAFIERE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati NICOLA BIANCHI, SIMONA CATELLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1606/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

Che:

1. La controversia attiene alla legittimità, negata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 1606 del 6 aprile 2017, dell’atto con cui l’Agenzia del Territorio ha classificato un compendio immobiliare, formato da “un fabbricato, un’area e uffici”, destinato ad attività fieristica, di proprietà della spa Cremonafiere, nella categoria D/8, così disattendendo la richiesta DOCFA, formulata dalla società il 17 luglio 2012, per la classificazione nella cat. E/9;

2. la commissione riteneva l’atto carente di motivazione. Rilevava come vi si leggesse soltanto che la categoria proposta dalla società era “non idonea ed accertata D/8” e che i valori unitari “sono stati desunti dai valori riferibili ad immobili ubicati nella stessa zona, aventi analoghe caratteristiche anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore”, senza alcun chiarimento sulla regione della suddetta “inidoneità” nè del classamento “accertato” e senza alcuna indicazione dei criteri di riferimento (immobili presi a comparazione; prontuari) utilizzati per il calcolo del valore del compendio. Aggiungeva che il difetto di motivazione non poteva essere “sanato in giudizio”, che, in ogni caso, l’ufficio non aveva dato prova della sussistenza dei presupposti del classamento, che, al contrario, la contribuente aveva prodotto una sentenza -la n. 1624/65/15- della commissione tributaria regionale della Lombardia in base alla quale altro immobile del medesimo complesso fieristico era stato classificato in E/9;

3. l’Agenzia delle Entrate (nella quale è stata incorporata l’Agenzia del Territorio a norma del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23-quater, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, art. 1, comma 1) propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, sostenendo che, al contrario di quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, l’atto era dotato di motivazione conforme alle previsioni dell’art. 7. L’Agenzia deduce di avere spiegato la ragione del classamento in D/8 a pagina 2 dell’avviso di accertamento laddove aveva evidenziato che detto classamento corrispondeva a quello anteriore alla presentazione della proposta DOCFA del 17 luglio 2102. Evidenziava ancora che il valore unitario attribuito al fabbricato e all’area erano quelli che “la stessa proprietà aveva dichiarato precedentemente con il DOCFA del 2008” e che il valore unitario attribuito agli uffici non necessitava di particolare motivazione essendo quello “già attribuito con il precedente avviso CR 0189509/2011”;

2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che commissione, nel far riferimento alla sentenza 10247/65/15, avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa della decisione sulla impugnazione pendente contro tale sentenza;

3.con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la commissione era andata oltre i limiti della domanda di controparte laddove aveva annullato l’avviso per carenza di prova del fondamento della pretesa erariale;

4. con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la commissione, annullato l’avviso, avrebbe dovuto comunque “accertare il carico fiscale”;

5. il primo motivo di ricorso è infondato. Pur al di là del fatto che la commissione ha affermato che, quanto alla attribuzione della categoria, l’avviso diceva soltanto che la categoria proposta dalla società era “non idonea ed accertata D/8”, l’avviso è privo di motivazione anche a seguire l’Agenzia. Quest’ultima sostiene nell’avviso sia stato indicato che il classamento “accertato” corrispondeva a quello anteriore alla presentazione della proposta DOCFA del 17 luglio 2102. Tale indicazione non spiega perchè sia stata disattesa la proposta Docfa presentata dalla contribuente per la variazione della categoria da D/8 in E/9 a seguito di modifiche strutturali del compendio ‘immobiliare di cui trattasi. Ogni questione riguardo a ulteriori carenze motivazionali dell’avviso resta assorbita;

5. il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perchè non afferiscono alla ratio della decisione impugnata (ratio che si esaurisce nel rilevato difetto di motivazione);

6. il quarto motivo di ricorso è infondato. La commissione ha annullato l’atto di riclassamento emesso in rettifica della proposta DOCFA della contribuente. In conseguenza, la proposta ha ripreso effetto. Ogni potere-dovere di pronuncia è stato esaurito-adempiuto;

7.il ricorso deve essere pertanto rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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