Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5367 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9866-2020 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIANI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI CROTONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame di K.B., gambiano, avverso la sentenza del tribunale della stessa città che gli aveva negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione di legge, l’omesso esame di fatto decisivo e la conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione al diniego di protezione sussidiaria: lamenta che la corte d’appello abbia solo parzialmente esaminato l’allora proposta doglianza, essendosi basata su una serie di report relativa alla situazione socio-politica del Gambia, a fronte di “ulteriori circostanze” evidenziate in appello;

il motivo è inammissibile perché del tutto generico;

dalla sentenza si evince che l’appello in ordine al diniego di protezione sussidiaria era stato basato sull’esistenza di gravi minacce alla vita per motivi politici; e in proposito la valutazione della corte territoriale è stata giustamente condotta innanzi tutto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a);

la valutazione è stata compiuta previamente affermando che il richiedente non era credibile nel racconto posto a base della domanda – fatto assorbente per la misura basata sull’art. 14, lett. a), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte;

in proposito il ricorso inammissibilmente propone un tentativo di sovvertimento della valutazione in fatto;

quanto alla domanda di protezione ex art. 14, lett. c), la corte d’appello ha egualmente esaminato la situazione interna del Gambia e ha escluso, in base ai report (OMISSIS) più recenti e attuali, che la situazione integrasse il caso di violenza indiscriminati, da conflitto armato;

anche in tal caso si tratta di una valutazione in fatto, criticata sul versante della motivazione in modo del tutto generico, senza alcun concreto riferimento a distinte risultanze storiche;

II. – col secondo mezzo il ricorrente si duole del diniego di protezione umanitaria, nuovamente deducendo la violazione dell’art. 132 c.p.c., per “omissione di motivazione”;

il motivo è inammissibile ancora una volta perché totalmente generico: la motivazione della sentenza è rappresentata dalla considerazione che nessun concreto livello di vulnerabilità soggettiva era stato documentato dal richiedente, né in relazione alla situazione pregressa (visto che egli in patria aveva per sua stessa ammissione un lavoro stabile), né in relazione alla situazione di integrazione in Italia;

III. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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