Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5367 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

STEM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUILIO 22, presso OMNIA SERVICE

22, rappresentato e difeso dagli avvocati MALENA MASSIMO, PALMARINI

EZIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile il gravame interposto dall’Ufficio II.DD. di Napoli nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società Stem s.r.l. nei confronti dell’avviso di accertamento emesso a titolo di I.R.P.E.G. ed ILOR per l’anno d’imposta 1995.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società Stem s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello non abbia considerato che all’epoca del giudizio di secondo grado la L. n. 289 del 2002, art. 16, prevedeva la sospensione ex lege per tutte le liti fiscali, a prescindere dalla circostanza che il contribuente, con la presentazione dell’istanza di trattazione, si fosse avvalso della facoltà di definire la controversia.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di condono fiscale, è tempestivo il ricorso per cassazione proposto oltre il termine, stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ma in pendenza della generale sospensione, sino al 1^ giugno 2004, dei termini per la proposizione del ricorso stesso, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che nel corso dell’udienza di trattazione davanti al giudice a quo le parti abbiano dichiarato genericamente di non volersi avvalere delle disposizioni recate dall’art. 16 cit., riferendosi la predetta sospensione ex lege a tutte le liti fiscali non ancora definite, senza alcuna distinzione, e non richiedendo la norma una dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini e all’operatività del condono (v., da ultimo, Cass., 20/3/2009, n. 6826).

Al riguardo si è sottolineato che la questione della sospensione dei termini per la proposizione dell’impugnazione è invero altra e diversa da quella della sospensione dei giudizi tributari (1^ gennaio 2003 – 1^ giugno 2004) prevista dalla citata L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, giacchè nell’ambito complessivo della disposizione, la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 7, in tema di sospensione dei termini d’impugnazione appare concepito in termini di assoluta autonomia rispetto al precedente comma 6 sulla sospensione del processo, con la conseguenza che la sospensione dei termini d’impugnazione non è invero necessariamente vincolata alle modalità operative previste per la sospensione del processo (cfr. Cass., 25/2/2009, n. 4515).

Ne consegue che i termini d’impugnazione sono da considerarsi in ogni caso sospesi fino al giugno 2004 (v. Cass., 20/3/2009, n. 6826).

Orbene, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello nel caso proposto il 18/10/2004 avverso sentenza della C.T.P. Napoli del 21/2/2003, argomentando dal rilievo che “la proroga al 01/06/2004, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, sospende i termini i proposizione dei ricorsi, appelli, età, solo delle liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo”, laddove “dagli atti risulta che la data di trattazione della lite era già stata fissata alla data di entrata in vigore del condono. Non avendo il contribuente dichiarato di volersi avvalere della suddetta legge e avendo ribadito tale intenzione, in data 10/01/03, chiedendo la discussione in pubblica udienza, il giudizio de quo non è stato sospeso, la sentenza è stata regolarmente emessa e depositata, per cui la lite fiscale non poteva essere definibile ai sensi dell’art. 16”, sicchè “Per tale lite … non ricorre la sospensione dei termini per la proposizione dell’appello di cui all’ultimo periodo del comma 6 del più volte citata L. n. 289 del 2002, art. 16”, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che facendo del medesimo applicazione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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