Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5366 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 01/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5366
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 161-2020 proposto da:
R.S., titolare dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO V.E. SPINOSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO
ZITO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI, 32,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE MORABITO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 4412/2019 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato il 15/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Roma ha respinto l’opposizione di R.S. allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., relativamente a saldo di alcuni lavori edili;
ha motivato la decisione osservando che l’opponente aveva prodotto a sostegno della pretesa semplici fatture commerciali, le quali tuttavia non erano sufficienti allo scopo, siccome non corroborate da documenti aventi data certa anteriore al fallimento: buona parte di codeste erano risultate altresì pagate in base ai riscontri documentali della fallita; nessuna prova era stata fornita a proposito di pattuizioni afferenti a lavori ulteriori rispetto a quelli riscontrati nella contabilità;
R. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria; la curatela ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – il primo motivo assume “omessa valutazione della consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tenutosi dinanzi al tribunale di Reggio Calabria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;
il motivo è inammissibile poiché generico e attinente a profili dei quali non è in alcun modo spiegata la decisività (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);
II. – in linea generale il mancato esame delle risultanze di una consulenza tecnica – peraltro nella specie eseguita in altro giudizio – può integrare un vizio della sentenza, che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (v. tra le Cass. n. 18598-20); tuttavia la deduzione, diversamente da quanto accade nel caso concreto, deve essere fatta con la dovuta specificità, per le condizioni dettate dalla citata sentenza n. 8053 del 2014 delle Sezioni unite di questa Corte;
si tratta invero del giudizio di ammissione al passivo di un credito non riscontrato da atti o documenti aventi data certa;
in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione (v. Cass. Sez. U n. 4213-13);
a fronte del riferimento a una c.t.u. espletata (come detto) in una separata causa, il ricorrente si duole della mancata valutazione della semplice trascrizione di alcune conversazioni che egli dice svolte tra lui e alcuni altri soggetti (tali P.V., P.F. e tale signora C.);
ma è risolutivo che, finanche a voler considerare la doglianza come riferita ai fatti asseritamente riportati dalle trascrizioni, dal ricorso non emerge in qual senso quei fatti si sarebbero dovuti considerare decisivi onde estendere la prova a chi (il curatore) abbia ad assumere in giudizio (un diverso giudizio) la ridetta posizione di terzo;
III. – il secondo motivo assume “omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di c.t.u. tecnico contabile (..) in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 6″;
il motivo è inammissibile perché egualmente generico;
il tribunale ha prioritariamente ritenuto il credito non provato, e la c.t.u. non è un mezzo di prova;
la decisione di ammettere o meno una c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione e’, di regola, incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 7472-17), salva ancora una volta l’eventualità dell’omesso esame di fatti storici da ciò percepibili; i quali tuttavia nella specie non sono stati specificati;
IV. – il terzo motivo deduce l'”omessa valutazione del valore indiziante delle scritture contabili (..) aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento”;
anche il terzo motivo è inammissibile perché totalmente generico, non essendo precisato a quali scritture il ricorrente abbia inteso riferirsi;
V. – le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.600,00 EURO, di cui 100,00 EURO per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022