Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5366 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5366 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4348-2014 proposto da:
COGEB s.r.l. in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato
GIANNI MASSIGNANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MICHELE MURITI;
– ricorrente contro
2017
3262
Società AISLAMIENTO y DECORACION RAFAEL MORALES S.L.U.
con sede in Cordoba (Spagna), in persona
dell’Amministratore Unico Rafael Morales Gutierrez,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA RIZZELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO URSO;
Data pubblicazione: 07/03/2018
- controri corrente –
avverso la sentenza n. 27/2013 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 25/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere CHIARA BESSO
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
(
MARCHE IS;
R.G. 4348/2014
PREMESSO CHE
Corte d’appello di Venezia 25 luglio 2013, n. 27, che ha rigettato il
ricorso da essa fatto valere contro il provvedimento di riconoscimento
ex art. 41 del regolamento europeo n. 44/2001, emesso dalla stessa
Corte d’appello su istanza della società spagnola Aislamiento y
Decoration Rafael Morales.
La società spagnola resiste con controricorso, con cui anzitutto
eccepisce la tardività del ricorso perché proposto oltre il termine
fissato dall’art. 325, comma 2, c.p.c. (a fronte della notificazione della
sentenza della sentenza impugnata il 29 ottobre 2013, il ricorso è
stato notificato il 30 dicembre 2013).
CONSIDERATO CHE
Il ricorso – che va considerato tempestivamente proposto (il
termine finale di sabato 28 dicembre 2013 era infatti prorogato di
diritto al successivo lunedì 30 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 155,
comma 5 c.p.c.) – è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo Cogeb lamenta il mancato rilievo della nullità
della procura alle liti: la società resistente sia nell’atto introduttivo
con cui ha chiesto la concessione dell’esecutività del provvedimento
del Tribunale di Saragoza sia nella memoria difensiva con cui si è
costituita nel giudizio di opposizione è stata difesa da un avvocato
spagnolo, Miguel Calabrus Camacho, con procura conferita in Spagna
(Andujar) con scrittura privata la cui sottoscrizione è stata certificata
dal medesimo avvocato.
3
La società Cogeb ricorre in cassazione contro la sentenza della
In relazione alla procura conferita all’estero, è costante
l’orientamento che ritiene necessaria la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata (cfr. Cass., sez. un., 3802/2016).
D’altro canto il regolamento europeo n. 44/2001 (concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
temporis
alla fattispecie, dispone che “non è richiesta alcuna
legalizzazione o formalità (..), ove occorra, per la procura alle liti”.
La questione riveste indubbi profili di novità e di rilevanza, profili
che rendono opportuna la rimessione della causa alla pubblica
udienza, rimessione che – come questa sezione della Corte ha già
precisato (cfr., in particolare, l’ordinanza 5533/2017) – non può
ritenersi preclusa dall’assenza di una disposizione che espressamente
la preveda. Non vi sono infatti ostacoli all’applicazione alle sezioni
ordinarie di quanto è dettato, per la sezione di cui al comma 1
dell’art. 376 c.p.c., dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c. (a
norma del quale “se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste
dall’art. 375, comma 1, numeri 1 e 5, la Corte in camera di consiglio
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”).
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 13 dicembre 2017.
Il Presidente
(Lina Matera)
Il Funzional:
iudiziarie
Valeria
DEPOSITATO IN CANCELLERK
Roma, 0 7 MAR, 2018
ratione
decisioni in materia civile e commerciale), applicabile