Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5366 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5366 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCICA CARMELA,

rappresentata e difesa per procura in

calce al ricorso dall’Avv.Calogero Ariosto ed
elettivamente domiciliata in Roma, via Vigliena n.2
presso lo studio dell’Avv.Antonio Ielo
-ricorrente-

355R
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro in carica e AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona

del Direttore generale pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 sono
domiciliati

Data pubblicazione: 07/03/2014

2

-controricorrenti-ricorrenti incidentali-

avverso la sentenza n.49/28/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia-Sezione staccata di
Caltanissetta, depositata il 2.7.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Crucitti;
udito per i controricorrenti l’Avv.Giulio Bacosi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Pasquale Fimiani che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e per il
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di controllo effettuato nei confronti di
Agnesi Michele, il quale aveva dichiarato di avere
acquistato due terreni per un valore complessivo di
lire 940.000.000 grazie ai conferimenti in denaro
della madre Carmela Piccica, l’Ufficio procedeva alla
rideterminazione del reddito dichiarato di quest’ultima
in applicazione dei d.m. dei 10.9.1992 e 19.11.1992.
Il ricorso proposto dalla contribuente veniva
parzialmente accolto dalla C.T.P. con la
rideterminazione del reddito imponibile accertato.
La sentenza di primo grado, in accoglimento
parziale

dell’appello

proposto

2

sempre

dalla

udienza del 10.12.2013 dal Consigliere Roberta

contribuente,

veniva riformata,

con la

sentenza

indicata in epigrafe dalla C.T.R. della Sicilia la
quale riduceva ulteriormente del 50% il reddito
complessivo accertato per l’anno di imposta 1996.
In particolare, i Giudici di appello ritenevano la

finanziari ceduti dall’appellante al figlio con
esclusione dell’ammontare percepito per i contributi
AIMA e di parte degli altri redditi indennitari e
pensionistici conferiti da terzi in quanto non
sufficientemente provati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidati a quattro motivi, Carmela Piccica.
Resistono con controricorso il Ministero dell’economia
e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate i quali
hanno, inoltre, proposto ricorso incidentale affidato
ad un motivo.
La contribuente ha depositato memoria ex art.379 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato
violazione dell’art.1 c.1, lett) della legge n.413/91,
in ragione dell’introduzione del 4 ° comma dell’art.38
dpr n.600/73, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.

si

deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R.
siciliana nell’avere confermato la valutazione

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validità ed ammissibilità della provenienza dei mezzi

effettuata dal primo Giudice dell’aspetto reddituale di
parte ricorrente in relazione alla capacità di
sostentamento del nucleo familiare con connessione alla
capacità di accumulare risparmio laddove, invece,
secondo la prospettazione difensiva, detta comparazione

dall’investimento.
1.1. Il motivo è infondato.
In materia, costituisce orientamento consolidato
quello per cui “in tema di accertamento in rettifica
delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la
determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla
base degli indici previsti dai decreti ministeriali del
10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il
cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun
problema di retroattività, per i redditi maturati in
epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli
strumenti normativi secondari predetti (emanati ai
sensi dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. n. 600 del
1973); dall’altro, essa dispensa l’amministrazione da
qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei
fattori-indice della capacità contributiva, giacché
codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne
consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui
predetti fattori-indice, provenienti da parametri e

4

riguarda la media reddituale quinquennale scaturente

calcoli statistici qualificati, restando a carico del
contribuente, posto nella condizione di difendersi
dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori,
l’onere di dimostrare che il reddito presunto non
esiste o esiste in misura inferiore”(cfr. da recente

che “con riferimento alla determinazione sintetica del
reddito complessivo netto in base ai coefficienti
presuntivi individuati dai decreti ministeriali
previsti dall’art.38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (c.d. redditometri), la prova contraria ammessa dal
sesto comma di tale disposizione, richiedendo la
dimostrazione documentale non solo della sussistenza di
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta, ma anche del possesso di tali redditi
da parte del contribuente, implica un riferimento alla
complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo
familiare, per tale intendendosi esclusivamente la
famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e
dai figli, soprattutto minori; la presunzione del
concorso di tali soggetti alla produzione del reddito,
che può fornire giustificazione agli indici rivelatori
di maggiore capacità contributiva concretamente
adoperati

dall’Ufficio

ai

fini

dell’accertamento

sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le

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Cass.n.9539 del 19/04/2013). Si è, altresì, affermato

predette persone, e non già nel mero fatto della
convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere
da quest’ultima il possesso di redditi prodotti da un
parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo
al nucleo familiare.
sentenza

impugnata

ha

seguito

tale

interpretazione della normativa di riferimento tenendo
in conto la complessiva produzione reddituale del
nucleo familiare onde il motivo va disatteso.
2.Con il secondo motivo, rubricato violazione e falsa
applicazione del reg.CEE 2078/1992; reg.CEE 1257/1999 e
Piano di sviluppo rurale Sicilia 2000 misura F in
relazione all’art.360 n.3 c.p.c., la ricorrente deduce
l’errore commesso dalla CTR siciliana nel non avere
ritenuto redditi i contributi erogati dall’AIMA in
quanto finalizzati alla copertura di perdite laddove,
secondo la prospettazione difensiva, detti contributi
avendo la funzione di perequare i minori ricavi
conseguiti dagli agricoltori nelle aeree svantaggiate
costituivano redditi esenti come tali idonei alla
formazione del coacervo dei redditi del nucleo
familiare.
2.1. Il motivo va rigettato per inconducenza rispetto
al decisum.

La sentenza impugnata non contiene

l’argomentazione denunciata in ricorso avendo la CTR

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1.2.La

escluso tali contributi in quanto (testualmente) “non
esente ed avente natura di reddito dominicale e come
tale partecipe della massa imponibile e dichiarabile”.
3.Con il terzo
violazione

ed il quarto motivo si

dell’art.112

c.p.c.

deduce la

in

relazione

4. I motivi, nella loro estrema genericità, sono
inammissibili non contenendo alcuna specifica censura
alla sentenza impugnata. L’inammissibilità dei mezzi si
riverbera, con ulteriore sanzione di inammissibilità ex
art.366 bis c.p.c.,

sui quesiti posti a conclusione

dei motivi così formulati:

“Dica la Corte se sussiste

il vizio di ultra o extra petizione del Giudice di
appello allorché la decisione trascende i limiti della
domanda segnati dal petitum in relazione alla causa
petendi e cioè quando il Giudice abbia attribuito una
cosa maggiore o diversa da quella richiesta, ovvero si
sia basato su fatti non dedotti dalle parti”
terzo motivo);

(per il

“Dica la Corte se al sensi dell’art.112

c.p.c. in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. se si sono
realizzati i vizi attinenti all’omissione di pronuncia,
all’ultrapetizione ed extrapetizione che costituiscono
“errori in procedendo” con conseguente ulteriore
effetto di ultra e/o extrapetizione del Giudice dello
Appello, allorché la decisione trascende i limiti della

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rispettivamente al n.3 ed al n.5 dell’art.360 c.p.c.

domanda segnati dal petitum in relazione alla causa
petendi e cioè quando il Giudice abbia attribuito una
cosa maggiore o diversa da quella richiesta ovvero si
sia basato su fatti non dedotti dalle parti”

(per il

quarto motivo).
parte

la

considerazione,

con

specifico

riferimento al quarto motivo, dell’erroneità della
sussunzione nel n.5, I comma,

dell’art.360 c.p.c.

della violazione dell’art.112 c.p.c.,

va rilevata

l’inidoneità dei quesiti ex art.366 bis c.p.c. nei
termini (sopra trascritti) in cui sono stati formulati
meramente ripetitivi dell’enunciato normativo, dovendo
darsi seguito al principio secondo cui “con riferimento
al quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis
c.p.c., lo stesso inadeguato, con conseguente
inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando,
essendo la formulazione generica e limitata alla
riproduzione del contenuto del precetto di legge, è
inidoneo ad assumere quali rilevanza ai fini della
decisione del corrispondente motivo, mentre la norma
impone la ricorrente di indicare nel quesito l’errore
di diritto della sentenza impugnata in relazione alla
concreta fattispecie ” (Corte Cass. SU 9.7.2008 n.
18759)
4.Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate ed

8

A

il Ministero dell’Economia e delle Finanze deducono, in
relazione al n.3 dell’art.360 c.p.c., la violazione
dell’art.38 del d.p.r. n.600/73 per avere la C.T.R.
siciliana rideterminato il reddito accertato in assenza
di prove di segno contrario da parte della

4.1.Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del
controricorso e del ricorso incidentale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze essendo l’Agenzia delle
Entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza di
appello (2.7.2007), unica titolare dei poteri giuridici
strumentali all’adempimento delle obbligazioni
tributarie in quanto successore a titolo particolare
del Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere
dalla di relativa operatività e, peraltro, già
formalmente unica parte in quel giudizio.
4.2 Il motivo di ricorso incidentale, ritualmente
proposto dall’Agenzia delle Entrate -il cui quesito non
appare idoneo ai sensi delle prescrizioni di cui
all’art.366 bis c.p.c. per genericità ed essendo,
anch’esso, limitato alla riproposizione del dettato
normativo- è, comunque, inammissibile anche sotto
diverso profilo. Con il mezzo, infatti, senza sollevare
alcuna specifica censura ai sensi del n.5 dell’art.360
c.p.c., si prospetta, inammissibilmente in questa sede,

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contribuente.

2’ENTE

MATERIA .i1:113U:1:AKIA
un diverso accertamento in fatto rispetto a quello
compiuto dal Giudice di merito.
5.In conclusione, dichiarate le inammissibilità
del ricorso principale proposto nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e del ricorso

sia il ricorso principale proposto nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate che quello incidentale da
quest’ultima proposto.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione
tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze
ed il ricorso incidentale da questo proposto.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia
dell’Entrate ed il ricorso incidentale proposto da
quest’ultima.
Compensa

integralmente

tra

le

parti

le

spese

processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
10.12.2013.

incidentale proposto da quest’ultimo, vanno rigettati

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