Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5366 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

STEM SRL;

– intimato –

sul ricorso 4523-2005 proposto da:

STEM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 81, presso lo

studio dell’avvocato MALENA MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PALMARINI DARIO, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 274/2002 della COMM. TRIS. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/05/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/5/2002 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Ufficio I.V.A. di Napoli nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società Stem s.r.l. nei confronti dell’avviso di rettifica parziale emesso, sulla base di p.v.c. relativo agli esercizi 1994 e 1995, a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1995.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per Cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso la società Stem s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di 3 motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,; violazione dell’art. 654 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che il giudice dell’appello non abbia “minimamente esaminato i motivi d’appello”, e non abbia in particolare speso “una parola” sulla “questione generale del rapporto tra sentenza penale e il processo tributario … limitandosi a ritenere convincenti le argomentazioni di detta sentenza”.

Lamentano che ben può invero “l’A.F. .., giungere ad affermare la responsabilità tributaria di un contribuente penalmente assolto” e che nella specie “neppure il fatto costituente i reati a suo tempo contestati coincide del tutto con quello costituente illecito fiscale, essendo il primo ancorato a limiti minimi di valore e a specifiche condotte che non vincolano invece il secondo”.

Si dolgono che il giudice del gravame di merito abbia “profondamente taciuto sulla valutazione delle percentuali di ricarico, che la parte pretendeva arbitrarie mentre risultavano dagli stessi dati della sua contabilità, o almeno di quanto di essa era ricostruibile (il ricordato 20% degli acquisti) … dette percentuali erano assolutamente attendibili, sicchè avrebbero dovuto comunque essere applicate, almeno, anche alle vendite su acquisti dal consorzio (ove non si fosse condivisa la percentuale del 25% ricavata dall’Ufficio sulla presunzione, non illogica, di redditività lievemente maggiore degli acquisti effettuati preso il consorzio …”.

Con il 2^ motivo denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che il giudice dell’appello ha “inaccettabilmente sostituito la sentenza del Tribunale penale di Napoli alla domanda di parte quale oggetto della propria conoscenza”, non considerando che “la parte non ha dedotto che i prezzi di vendita considerati nella verifica non fossero quelli realmente praticati ai clienti, ancorchè venditori ambulanti, non ha lamentato (lo ha fatto in appello, con inammissibile “novum”) che i verificatori abbiano esaminato “solo 118 articoli su 12 mila” (il che peraltro sarebbe stato perfettamente corretto, ove gli articoli esaminati costituiscano comunque la maggior parte del fatturato, il che qui è incontestato), ma solo che essi si fossero basati su dati reali solo per il 20% degli acquisti, cioè quelli presso i fornitori diversi dal consorzio. Parimenti, la parte non ha mai formulato critiche tendenti a “inficiare l’attendibilità della prova indiziaria” attraverso la contestazione del “carattere della concordanza”: al contrario l’esigenza di tale carattere era esclusa dalla prospettazione di controparte, secondo il quale l’Ufficio aveva svolto un accertamento induttivo che prescinde da tale carattere delle presunzioni, proprio perchè riservato alle situazioni di più grave irregolarità, del resto, va detto, indubbiamente verificate nella specie, perchè quando ben il 44% degli acquisti e l’insieme delle vendite – v. stessa sentenza penale pag. 4 – non è ricostruibile per la eccessiva genericità delle fatture, si realizza evidentemente la globale inattendibilità della contabilità di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3, ovvero una situazione equivalente all'”omissione delle fatture per una parte rilevante delle operazioni” di cui al n. 2 della stessa norma”.

Con il 3^ motivo denunziano violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che a fronte di corretti accertamenti basati su “dati raccolti dalla stessa contabilità della parte”, “nulla se non parole vaghe e generiche” siano state da quest’ultima “opposte”, e che “la sentenza impugnata non indica affatto nè quali critiche la sentenza penale abbia formulato sugli accertamenti, nè perchè la C.T.R. le ritenga condivisibili e neppure in che senso e in relazione a quali presunzioni sia “venuto meno il carattere della concordanza”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per Cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata è fatta oggetto di censura (v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunziato vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella specie per mero errore materiale indicato come “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”) va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo che i medesimi fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare alla “sentenza penale”, alle “percentuali di ricarico”, alla “contabilità”, ai “prezzi di vendita”, alla “maggior parte del fatturato”, ai “fornitori diversi dal consorzio”, agli “accertamenti” al “dichiarato”, alle “rimanenze”), limitandosi a rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

Avuto in particolare riguardo ai denunziati vizi di violazione di norme di diritto, va osservato che le doglianze si presentano d’altro canto inammissibilmente formulate in termini apodittici, e la critica alle soluzioni adottate dal giudice di merito nell’impugnato provvedimento risulta operata invero non già mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera contrapposizione -in sede di legittimità invero non consentita – di queste ultime a quelle poste a base dell’impugnata sentenza.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione i ricorrenti omettono invero di dedurre qualsivoglia argomentazione a relativo sostegno.

In ordine al denunziato vizio ex art. 112 c.p.c., essi infine omettono invero di debitamente specificamente indicare anche l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande o le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (v. Cass., 31/1/2006, n. 2138; Cass., 27/1/2006, n. 1732; Cass., 4/4/2005, n. 6972; Cass., 23/1/2004, n. 1170; Cass., 16/4/2003, n. 6055).

E’ infatti al riguardo noto che pur divenendo nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale) ed abbia quindi il potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto deve concludersi che i ricorrenti in via principale non pongono dunque questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Senza in ogni caso al riguardo sottacersi, da un canto, che nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero espressamente affermato non potersi revocare in dubbio che “la sentenza penale fa stato nel presente processo … il Tribunale, infatti, non solo ha accertato la materialità del fatto-reato ma ha sottoposto a critica gli accertamenti eseguiti dai verificatori, critica che appare condivisibile ed idonea ad inficiare, in ogni caso, l’attendibilità della prova indiziaria, essendo venuto meno il carattere della concordanza”.

Da altro canto, che così come formulata la censura appare invero prospettare piuttosto una supposta erronea interpretazione della domanda, in contrasto invero con il principio affermato in giurisprudenza di legittimità in base al quale allorquando il giudice del merito ritiene che una certa domanda sia stata avanzata e sia ricompresa nel thema decidendum, tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella medesima motivazione, il dedotto errore del giudice non configurando allora un error in procedendo bensì attenendo al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte (v. Cass., 22/3/2007, n. 7049; Cass., 31/7/2006, n. 17451).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, le deduzioni degli odierni ricorrenti in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale, con conseguente assorbimento dell’incidentale (con il quale la ricorrente incidentale denunzia “omessa pronunzia – sull’erronea e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 … – sulla eccepita carenza di motivazione dell’accertamento – sui vizi di motivazione relativi al processo logico di determinazione dell’imponibile – sui vizi di motivazione in ordine alla quantificazione delle percentuali di ricarico accertate. Motivi questi tutti risultanti dalla ricostruzione dei fatti riportati nel ricorso, e dalla prospettazione giuridica dei fatti medesimi in relazione al disposto delle norme citate, già nel corso del giudizio di merito”).

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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