Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5366 del 02/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2843/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI RIZZO

36, presso lo studio dell’avvocato CARLO CARRIERI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCA LANGONE, MARCO CARNERO;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA

20, presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

T.O., Z.C., Z.R., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2855/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che:

Il Tribunale di Pavia rigettava la domanda proposta da P.A. nei confronti di C.V. e T.O., volta a far accertare l’illegittimo sconfinamento con una parte di edificio costruito da questi ultimi nel fondo di proprietà dell’attore, sull’assunto che l’azione promossa dal P. fosse frutto di un ricorso abusivo agli strumenti processuali previsti dall’ordinamento, tenuto conto dell’estrema esiguità degli interessi in gioco.

La Corte d’Appello accoglieva l’appello del P. escludendo l’abuso del diritto, ma riteneva nel merito la fondatezza della domanda di attribuzione del suolo ex art. 938 c.c., formulata in primo grado da C.V., seppure in via subordinata, e riproposta in sede di appello.

Per la Cassazione della sentenza di appello ricorre P.A., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso C.V..

Considerato che:

– l’unico motivo di ricorso con cui viene denunciata la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte territoriale pronunciata su una domanda che non era stata oggetto di appello incidentale da parte della C., è manifestamente infondato, in quanto la C. era risultata vittoriosa in primo grado e quindi non aveva l’onere di formulare appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., poteva limitarsi a riproporle in appello (in tal senso tra le tante Sez. 1, n. 9889 del 13/05/2016) e dalla sentenza impugnata (v. pag. 4.) risulta l’espresso richiamo alla domanda di attribuzione del suolo ex art. 938 c.c..

In conclusione il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ala pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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