Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5365 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5365 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 2802-2014 proposto da:
MONFRINI

EMILIO,

PATANE’

ROSARIA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO di SAN LIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato SANTA MONFRINI;
– ricorrente contro

MUSMECI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2017
3199

D

PIRRO LIGORIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIA
CRISTINA MULARGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI ROSARIO PATTI;
– controricorrente nonché contro

MUSMECI SALVATORE, MUSMECI GIOVANNI, MUSMECI GABRIELLO,

Data pubblicazione: 07/03/2018

FISICHELLA MARIA, MUSMECI ROSITA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2028/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 12/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

LOMBARDO.

consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 2802/2014 R.G.

Rilevato che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla lite insorta, tra
i partecipanti al condominio del Lungomare dei Ciclopi nn. 27-29 di

al rifacimento dell’impianto fognario, dalla quale sono sorte due
distinte cause, successivamente riunite;

a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di

Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, per
quanto in questa sede ancora rileva, compensò tra le parti le spese
del giudizio di primo grado, pose le spese di C.T.U. a carico degli
attori Monfrini Emilio e Patanè Rosa, compensò per metà le spese del
giudizio di appello tra i detti attori e gli eredi del convenuto Musmeci
Giuseppe (Fisichella Maria, Musmeci Salvatore, Musmeci Giovanni e
Musmeci Gabriello) ponendo la restante metà a carico di parte attrice,
compensò per intero le spese del giudizio di gravame tra gli attori e le
convenute Musmeci Rosita e Musmeci Anna;

avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per

cassazione Monfrini Emilio e Patanè Rosaria sulla base di due motivi;
– Musmeci Anna ha resistito con controricorso;
– le altre parti, ritualmente intimate, non hanno svolto attività
difensiva;
– la parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 cod.
proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio della
motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale
posto le spese di consulenza tecnica di ufficio interamente a carico
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Acicastello, in ordine alla ripartizione delle spese condominiali relative

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 2802/2014 R.G.

degli attori) non può trovare accoglimento, in quanto per un verso è
inammissibile la censura per vizio della motivazione alla luce nel
nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (applicabile

per altro verso non sussiste l’asserita violazione del

principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo
peraltro la Corte territoriale, nel compensare tra le parti le spese del
giudizio di primo grado in ragione della soccombenza reciproca
(emergente dal fatto che è stata liquidata agli attori una somma
inferiore a quella pretesa), legittimamente posto le spese di
consulenza tecnica a carico di parte attrice, costituendo tale
statuizione uno degli aspetti della regolazione delle spese non in
contrasto con l’art. 91 cod. proc. civ. (che esclude solo la possibilità di
porre le spese del giudizio a carico della parte totalmente vittoriosa)
(cfr., Cass., n. 15317/2013; Cass., n. 17739/2016);
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.
proc. civ., per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e vizio
della motivazione in relazione alla disposta compensazione delle
spese processuali di appello) non può trovare accoglimento per le
ragioni sopra evidenziate nell’esame del primo mezzo quanto al
rapporto tra gli attori e le sorelle Musmeci Anna e Rosita (in ragione
della soccombenza reciproca), mentre risulta fondato con riferimento
alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha condannato gli
attori a rifondere agli eredi di Musmeci Giuseppe la metà della spese
processuali del giudizio di appello (compensando la restante metà), in
quanto gli attori medesimi non avevano proposto alcuna domanda nei
confronti di Musmeci Giuseppe (essendo stato un errore del giudice di
primo grado pronunciare condanna nei suoi confronti in assenza di
domanda attorea) (cfr. p. 9 della sentenza impugnata);

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temporis),

ratione

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 2802/2014 R.G.

– la sentenza impugnata va pertanto cassata limitatamente alla
statuizione con la quale è stata disposta la compensazione per metà
delle spese del giudizio di appello nel rapporto tra gli appellanti

Musmeci Gabriello (tutti eredi di Musmeci Giuseppe) e gli attori
Monfrini e Patanè;
– non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 secondo comma
cod. proc. civ. e, sussistendo giusti motivi in ragione dell’esito
complessivo della causa (avuto riguardo al testo dell’art. 92 cod.
proc. civ. applicabile

ratione temporis),

può essere disposta la

compensazione per intero delle spese del giudizio di appello tra
Fisichella Maria, Musmeci Salvatore, Musmeci Giovanni e Musmeci
Gabriello, da un lato, e Monfrini Emilio e Patanè Rosaria, dall’altro;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente
compensate tra le parti, in ragione dell’esito complessivo della lite;
P. Q. M.
accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione; rigetta
il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura
accolta e, decidendo la causa nel merito, compensa le spese del
giudizio di appello tra Fisichella Maria, Musmeci Salvatore, Musnneci
Giovanni e Musmeci Gabriello, da un lato, e Monfrini Emilio e Patanè
Rosaria, dall’altro; compensa tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 12 dicembre 2017.
Il Presidente
4/
5

7)

incidentali Fisichella Maria, Musmeci Salvatore, Musmeci Giovanni e

DEPOSITATO IN CANCEWERIA
Roma,

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