Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5365 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentata e difesa per legge dalla dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi

12;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura a

margine del controricorso, dagli avvocati CASTALDO Annibale Serafino

e Guglielmo CASTALDO, e domiciliata elettivamente in Roma, alla via

Savoia 84, presso lo studio dell’avv. Vincenzo MORICONI;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria del 26 febbraio 2003, depositata col n.

107/5/03 il 30 giugno 2003;

Sentito l’avvocato Paolo Gentili per la ricorrente;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

APICE Umberto che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udita, in camera di consiglio, la relazione della causa del Cons. Dr.

Polichetti.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

L’Amministrazione finanziaria dello Stato ricorre con unico, complesso motivo con cui deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 14 disp. gen.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti; in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riconosciuto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia il beneficio della semi-esenzione dall’i.r.pe.g. ai sensi dell’art. 6 citato, disponendo il rimborso di quanto versato in eccedenza per gli anni 1998 e 1999.

La Fondazione resiste con controricorso.

Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. chiede l’accoglimento dell’impugnazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato proposto dall’Amministrazione Finanziaria, che non era stata parte nel giudizio di appello. Il gravame risulta infatti, dalla stessa sentenza impugnata, proposto, successivamente al 1 gennaio 2001 – con atto depositato il 18 settembre 2002, dalla Agenzia delle entrate, Ufficio di Perugia, onde l’evidente difetto di legittimazione processuale dell’amministrazione odierna ricorrente (per tutte, v. Cass., Sez.un., 3116/2006).

La declaratoria di inammissibilità, conseguita a rilievo di ufficio, comporta la compensazione delle spese di questa fase di giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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