Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5365 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentata e difesa per legge dalla dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi
12;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con procura a
margine del controricorso, dagli avvocati CASTALDO Annibale Serafino
e Guglielmo CASTALDO, e domiciliata elettivamente in Roma, alla via
Savoia 84, presso lo studio dell’avv. Vincenzo MORICONI;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria del 26 febbraio 2003, depositata col n.
107/5/03 il 30 giugno 2003;
Sentito l’avvocato Paolo Gentili per la ricorrente;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.
APICE Umberto che, riportandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udita, in camera di consiglio, la relazione della causa del Cons. Dr.
Polichetti.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che:
L’Amministrazione finanziaria dello Stato ricorre con unico, complesso motivo con cui deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 e dell’art. 14 disp. gen.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti; in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha riconosciuto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia il beneficio della semi-esenzione dall’i.r.pe.g. ai sensi dell’art. 6 citato, disponendo il rimborso di quanto versato in eccedenza per gli anni 1998 e 1999.
La Fondazione resiste con controricorso.
Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. chiede l’accoglimento dell’impugnazione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato proposto dall’Amministrazione Finanziaria, che non era stata parte nel giudizio di appello. Il gravame risulta infatti, dalla stessa sentenza impugnata, proposto, successivamente al 1 gennaio 2001 – con atto depositato il 18 settembre 2002, dalla Agenzia delle entrate, Ufficio di Perugia, onde l’evidente difetto di legittimazione processuale dell’amministrazione odierna ricorrente (per tutte, v. Cass., Sez.un., 3116/2006).
La declaratoria di inammissibilità, conseguita a rilievo di ufficio, comporta la compensazione delle spese di questa fase di giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010