Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5364 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5364 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 5062-2015 proposto da:
BOLLORE’ VINCENT, FINANCIERE DU PERGUET S.a.s. in
persona del legale rappresentante pro tempore,
FINANCIERE DE L’ODET SA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA XXIV MAGGIO

43,

presso lo studio

dell’avvocato ANDREA BERNAVA, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati NATALE IRTI, FRANCESCA
2017

LUCHI;
– ricorrenti –

2816

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA
BORSA,

in

persona

del

Presidente

e

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 07/03/2018

in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA
LETIZIA ERMETES, PAOLO PALMISANO;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2017 dal Consigliere ANTONELLO
COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia;
udito l’Avvocato COSTA, con delega orale dell’Avvocato
ANDREA BERNAVA difensore dei ricorrenti, che ha
insistito sulla rinuncia agli atti;

udito l’Avvocato ANTONELLA VALENTE, con delega orale
dell’Avvocato SALVATORE PROVIDENTI difensore della
controricorrente, che ha insistito sulla rinuncia agli
atti.

avverso la sentenza n. 2434/2014 della CORTE D’APPELLO

FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 2.7.14 la corte d’appello di Milano rigettava
l’opposizione proposta da Vincent Bolloré, Financière du Perguet SAS e
Financière du l’Odet SA contro la delibera della CONSOB n. 18771 del 22
gennaio 2014 con la quale Vincent Bolloré era stato sanzionato – per la
violazione dell’articolo 187

ter,

comma 3, lett. a) e b), T.U.F. – con

accessoria di cui all’articolo 187 quater, comma 1, T.U.F. e alle suddette
società era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria irrogata a
Vincent Bolloré quali coobbligate solidali ex art. 6, comma 3, I. n. 689/81,
nonché il pagamento di una sanzione pecuniaria loro irrogata ai sensi
dell’articolo 187 quinquies T.U.F..
Avverso tale pronuncia Vincent Bolloré, Financière du Perguet SAS e Financière
du l’Odet SA hanno proposto ricorso per cassazione.
La Consob ha resistito con controricorso.
La causa è stata chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 25
ottobre 2017.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato nella cancelleria di
questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione, al quale ha poi fatto
seguito l’accettazione della CONSOB.
Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, in
conformità alle conclusioni del Procuratore Generale; poiché la rinuncia è
pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va
pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11).
Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione della contro
ricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma 25 ottobre 2017
Il Presidente
Stefano Petitti
,P(‘(1
t
161/14

7)

l’irrogazione di una sanzione pecuniaria e della sanzione amministrativa

‘a NERI

‘o Giudiziath

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