Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5364 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11770/2009 proposto da:

L.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato NARDONE

ELISABETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

OLIVETTI RASON Gian Paolo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

genitore esercente la patria potestà sul minore CA.RI.,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FORTUNA Andrea, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 235/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CINZIA MELONI, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con sentenza 16- 9/10.10.2008, in accoglimento della domanda proposta da C. R., ha dichiarato il minore Ca.Ri. figlio naturale di L.V. ed ha condannato quest’ultimo a rimborsare alla madre ricorrente le spese sostenute in Euro 5.000,00 nonchè a corrisponderle la somma mensile di Euro 100,00 con decorrenza dal 17 settembre 2003, da rivalutarsi annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo nel contempo l’affidamento del minore alla madre.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 235 depositata il 20 febbraio 2009 e notificata il 12 marzo 2009, ha respinto il gravame proposto dal L. avverso tale pronuncia.

Ha escluso innanzitutto che la revoca dell’ammissione della C. al beneficio del gratuito patrocinio, disposta con la precedente decisione, abbia determinato la nullità dell’attività processuale sin ad allora svolta, dedotta dall’appellante col primo motivo di gravame. Nel merito, ha confermato la fondatezza della dichiarazione giudiziale della paternità, desunta dalle emergenze acquisite al bagaglio istruttorie Ha quindi precisato, in accoglimento del gravame incidentale, che la condanna al rimborso della somma di Euro 5.000,00 si riferiva alle spese straordinarie sostenute dalla madre dalla nascita del piccolo Ri. sino alla data della prima decisione e, ferma ogni altra statuizione, ha aumentato l’assegno mensile di mantenimento ad Euro 250,00.

Tale decisione è stata infine impugnata dal L. col presente ricorso per cassazione affidato a sette mezzi resistiti dall’intimata con controricorso ed illustrati altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, che si conclude con pertinente quesito di diritto, il ricorrente denuncia nullità del procedimento ex art. 269 c.c., e della sentenza n. 235/08 e vizio d’omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce che la revoca dell’ammissione della C. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso in data 2.7.2003, disposta dal Tribunale con la sentenza di primo grado, ha comportato l’invalidità della procura conferita dalla predetta al difensore, nominato nella persona dell’Avv. Andrea Fortuna, e la conseguente nullità dell’attività processuale da quest’ultimo espletata nel giudizio di primo grado, dunque anche della statuizione che lo ha definito. La Corte territoriale è pertanto incorsa nell’errore denunciato siccome ha risolto la questione, respingendo il relativo motivo di gravame, sostenendo che la revoca del beneficio ha comportato solo la modifica del soggetto tenuto al pagamento delle spese legali sostenute dal patrocinante, che, a seguito della revoca disposta dal Tribunale adito, ha diritto ad ottenerne il rimborso non più dallo Stato bensì dalla stessa assistita.

La controricorrente deduce l’infondatezza della censura.

Il motivo è infondato.

La conclusione cui è pervenuta la Corte di merito è sicuramente corretta.

La disposizione contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 80, comma 1, il cui testo in parte qua è rimasto immutato pur dopo la modifica introdotta dalla L. 24 febbraio 2005, n. 25, stabilisce che chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti agli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso il Consiglio dell’ordine del distretto nel quale ha sede il giudice adito.

La previgente disciplina contenuta nel R.D. n. 3282 del 1923, art. 29, abrogato a decorrere dal primo luglio 2002 ex L. n. 134 del 2001, recante la nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, prevedeva che “la destinazione” del difensore d’ufficio, nelle materie civili, provenisse dalla stessa Commissione per il gratuito patrocinio -comma 2 -, che lo investiva dell’incarico della difesa del beneficiato, obbligatorio per il professionista designato nonchè gratuito. La logica, insufficiente ai fini della garanzia apprestata dalla Costituzione nell’art. 24, comma 3, era quella di scaricare sulla classe forense il costo dell’assistenza dei non abbienti, configurando come munus publicum la prestazione del patrocinio. La disposizione ora vigente, in palese difformità, ha invece rimesso la designazione del difensore alla scelta dell’assistito, e quindi restituito la regolamentazione del rapporto fra questo ed il patrocinante alla disciplina ordinaria del codice di rito. Il corollario comporta che, secondo il disposto dell’art. 83 c.p.c., il professionista prescelto, munito della procura alle liti rilasciatagli dal beneficiato, ne assume la rappresentanza in giudizio che consente di riferire al suo assistito gli effetti dell’attività procuratoria espletata nell’ambito del processo.

Ben diversamente dal precedente regime, nel quale la designazione non poteva essere assimilata alla procura alle liti, dovendo la sua efficacia ritenersi limitata al conferimento d’incarico professionale che il difensore designato aveva il dovere d’espletare gratuitamente, l’attività processuale, con i suoi effetti per la parte assistita, è e resta perciò valida anche se viene revocato il beneficio, purchè e finchè non venga revocato da parte del beneficiato lo stesso incarico al difensore officiato. La regolamentazione dell’istituto nei sensi riferiti è del resto coerente con la sua stessa ratio che, in quanto pacificamente ispirata all’esigenza di rimuovere l’ostacolo alla tutela dei diritti dei non abbienti rappresentato dal costo del processo, circoscrive gli effetti sia dell’ammissione al beneficio che della revoca ai soli aspetti patrimoniali del processo. Se dunque l’ammissione al beneficio comporta, come prevede il disposto del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, che ne disciplina gli effetti, la gratuità della prestazione professionale espletata nel processo, le cui spese, in parte anticipate, in parte prenotate a debito, gravano a carico dell’erario, la sua revoca, prevista dall’art. 136 che nulla dispone a riguardo, opera in senso opposto ma speculare, sul medesimo piano, ripristinando solo ed esclusivamente l’obbligo per la parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa.

La decisione impugnata si colloca in tale solco interpretativo ed è pertanto immune dal vizio denunciato. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed omessa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze documentali prodotte e rappresentate da:

1.- dichiarazione del suo datore di lavoro del 18.11.2003 da cui si evince che egli si recò presso l’Ospedale di (OMISSIS) alle ore 19,40, dunque che la C. si era ivi recata da sola alle ore 16,02; 2.- copia della relazione di dimissione presentata dalla Dott.ssa C., che conferma l’anzidetta circostanza; 3.- relazione medica in cui ai fini della reperibilità della C. originariamente non risultava indicato il numero di cellulare di esso ricorrente, aggiunto solo in seguito; 4.- dichiarazione di residenza in (OMISSIS) della C. resa al ginecologo Dott. G., che contraddice quella resa alla ASL il giorno successivo, con la quale ella indicò invece quale recapito la sua abitazione, circostanza questa non confermata in giudizio neppure dalla coinquilina A. T.; 5.- il biglietto con cui egli manifestava alla C. il suo sentimento d’amore, scritto invece a fine di mero sostegno psicologico, per alleviarne lo stato di prostrazione, descritto con pianti e lacrime, la cui effettiva causa si chiese di dimostrare con mezzi di prova immotivatamente non ammessi.

La resistente deduce infondatezza anche di tale mezzo.

Il motivo devesi dichiarare inammissibile.

Il Collegio rileva che il motivo appare privo dei requisiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè la richiesta conclusiva di “accertare e dichiarare se ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione circa la valenza dei documenti prodotti sia sufficiente motivazione parziale attinente solo all’esame sommario di alcuni documenti, non consentendo così una corretta interpretazione e valutazione di tutte le circostanze dedotte” si limita alla deduzione generica dell’obbligatorietà dell’apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie, priva di alcuna specificità in relazione alla corrispondente ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla valutazione condotta sulle emergenze probatorie apprezzate, e sulla prevalenza, attribuita con motivazione puntuale ed esaustiva, a quelle ritenute maggiormente significative. Nè rileva che le risultanze asseritamente pretermesse siano riferite nel corso del motivo di impugnazione, atteso che la funzione propria di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto ascritto al giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr. Cass. sez. un., n. 28054 del 2008; n. 26020 del 2008; n. 18759 del 2008; n. 3519 del 2008).

Analoga sorte, per le stesse ragioni, merita il terzo motivo che denuncia il medesimo vizio in relazione alla valenza probatoria attribuita alle prove testimoniali raccolte in primo grado e ritualmente contestate (deposizione di Don Go., del ginecologo Dott. G. e di Don B.), e contesta l’irrilevanza attribuita dal giudicante sia alla visita a (OMISSIS) dei genitori della C., a dire del ricorrente decisiva nell’escludere l’asserito progetto di matrimonio, sia alla deposizione del teste Ca. che aveva riferito di una relazione sentimentale della C. con un’altra persona, rimasta sconosciuta, assumendo in conclusione che le prove raccolte non avrebbero dimostrato, al contrario di quanto si è affermato in sede di merito, la relazione sentimentale addotta da controparte, ma piuttosto che quest’ultima lo coinvolse nella pretesa paternità predisponendo atti e situazioni che deponessero strumentalmente in tal senso.

Tale motivo, anch’esso rivolto unicamente a denunciare carenze motivazionali, si conclude con la richiesta a questa Corte d’accertare e dichiarare “se ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione circa la valenza dei documenti prodotti sia sufficiente una motivazione parziale attinente solo all’esame di alcuni testi, non consentendo ciò una corretta interpretazione e valutazione di tutte le circostanze dedotte e se sia sufficiente una motivazione che escluda la rilevanza probatoria di alcune testimonianze solo definendole non molto convincenti”, chiaramente non idonea ad assolvere alla sua peculiare funzione e comporta l’inammissibilità della censura.

Il quarto motivo espone denuncia di violazione dell’art. 269 c.c., ed ancora vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, e si conclude con quesito di diritto con cui si chiede di affermare se possa assumere carattere di decisività il rifiuto di sottoporsi al test del DNA, tanto da ritenerlo ingiustificato, omettendo la valutazione degli altri elementi di prova.

Il motivo è per alcuni profili inammissibile, per altri infondato.

E’ inammissibile nel punto in cui è diretto a denunciare la ritenuta decisività attribuita alla circostanza indicata pur in assenza del mancato assolvimento da parte della C. dell’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, atteso che al contrario la Corte territoriale ha vagliato detta circostanza come argomento di prova, ma nel coacervo delle ulteriori risultanze acquisite nel corso dell’istruttoria. Suddetto contegno processuale, pienamente valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., è stato infatti riletto e valorizzato dall’organo d’appello nel concorso delle ulteriori risultanze, emergenti dalle deposizioni dei testi G.P., ginecologo della C., A.T., sua coinquilina, e Don B., che ebbero a confermare di aver visto i due giovani insieme, non smentite dalle dichiarazioni rese dall’altro teste Ca.Ma., e risulta apprezzato come elemento di conferma della sintesi conclusiva tratta dalle anzidette emergenze. E’ infondato lì dove prospetta un vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto ingiustificato il rifiuto di sottoporsi ai necessari prelievi, avendo la C.A. fornito sul punto adeguata e logica motivazione.

Col quinto motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all’interesse del minore a vedersi attribuito ad ogni costo un padre anche in presenza del suo rifiuto, col rischio di grave pregiudizio nella crescita psicoemozionale ed enuncia quesito di diritto pertinente alla censura.

La resistente deduce infondatezza del mezzo.

Il motivo devesi dichiarare inammissibile. E difatti, la critica esposta si riferisce a valutazione circa l’interesse del minore condotta dal giudice della fase processuale preliminare d’ammissibilità dell’azione esercitata dall’attrice, nella vigenza dell’art. 274 c.c., e quindi coperta dal giudicato, e non può perciò trovare ingresso in questa sede.

Col sesto motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., e si espone conclusivo quesito di diritto. Il ricorrente ascrive alla Corte territoriale d’aver erroneamente omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado pur in presenza del contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla decorrenza delle spese anticipate dalla madre, indicata in parte motiva dalla nascita di Ri. fino alla domanda d’ammissibilità dell’azione, e nel dispositivo sino alla data della pronuncia.

La resistente deduce infondatezza anche di tale mezzo.

Il motivo è infondato.

Il disposto dell’art. 161 c.p.c., comma 1, prevede la conversione dei motivi di nullità della sentenza impugnabile in motivi d’impugnazione. Tale regola opera in linea generale, tranne che nei casi tipici e tassativi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., in cui il giudice dell’appello è tenuto ad emettere un giudizio di nullità limitato al solo rescindente, tra i quali il caso di specie però non rientra.

La Corte d’appello fiorentina ha evidentemente fatto corretta applicazione del principio dell’assorbimento dell’invalidazione nell’impugnazione, che rappresenta l’espressione dell’anzidetta regola. Ha infatti accertato la denunciata rimediabile causa di nullità della sentenza impugnata, e l’ha quindi rimossa riformando in parte qua la precedente statuizione con pronuncia nel merito, in fase rescissoria, che, sgombrando l’equivoco procurato dal vizio riscontrato, ha individuato l’esatto parametro temporale cui riferire il termine finale del rimborso delle spese straordinarie dovute alla madre dalla nascita del minore. Tale decisione è pertanto sicuramente immune dal vizio denunciato.

Col settimo motivo infine il ricorrente deduce violazione dell’art. 148 c.p.c., ed espone conclusivo quesito di diritto, denunciando l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver aumentato la misura del contributo da lui dovuto per il mantenimento del minore, valutando non già la posizione dei genitori di quest’ultimo, ma quella degli ascendenti, in particolare della propria famiglia, il cui obbligo di contribuzione interviene solo nel caso in cui i genitori del minore siano in stato d’impossibilità di provvedere al suo mantenimento.

Anche quest’ultimo motivo è infondato in quanto, lungi dal proporre un’errata interpretazione del principio enunciato nella norma sostanziale in rubrica, la Corte territoriale ha speso l’argomento ora contestato in forma generica, asserendo che se il L. non fosse in condizione di procurarsi i mezzi per mantenere il figlio potrebbe comunque chiedere di essere aiutato dai genitori, i quali, secondo precedente passaggio logico, sono tenuti a fornire i mezzi all’uopo necessari a norma dell’art. 148 c.c.. L’affermazione, evidentemente tesa ad avvalorare la maggiorazione dell’assegno di mantenimento, omette effettivo e specifico riferimento ad accertate condizioni patrimoniali dei familiari dell’odierno ricorrente, dunque non esprime il risultato di una valutazione critica che abbia assunto valenza decisiva nell’economia della decisione conclusiva. La Corte territoriale ha infatti affermato l’obbligo primario del mantenimento del minore a carico del solo L., dichiarato padre naturale, ed ha commisurato l’importo dell’assegno alle sue sole capacità reddituali. Il rilievo dato alle possibilità economiche degli ascendenti, posto in relazione all’obbligo di fornire al proprio figlio i mezzi necessari ad adempiere al suo dovere primario nei confronti del figlio naturale, non è stato insomma rappresentato quale elemento apprezzabile ai fini della potenziale capacità reddituale del L., e non ha inciso sulla misura dell’assegno;

appare piuttosto mera astratta enunciazione di un obbligo degli ascendenti di sostenere il proprio figlio, subordinato e sussidiario, come tale circoscritto entro il limite del disposto dell’art. 148 c.c. (cfr. Cass. n. 1995/3402).

Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA