Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5364 del 02/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.02/03/2017),  n. 5364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23598-2015 proposto da:

M.M.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso 23598-2015 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

V.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il

19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Perrucca per delega dell’avvocato Discepolo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 30 ottobre 2012 presso la Corte d’appello di L’Aquila, i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al TAR Marche, proposto con ricorso del 29 luglio 1996 e definito con decreto dichiarativo della perenzione in data 17 gennaio 2012. Il consigliere delegato della Corte d’Appello di L’Aquila con decreto del 24 aprile 2014 rigettava la domanda per inottemperanza dei ricorrenti all’invito ad integrare la documentazione.

All’esito della proposta opposizione, la Corte d’Appello di L’Aquila, dopo aver ulteriormente sollecitato gli istanti a produrre copia del fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi al TAR Marche, con decreto del 7 agosto 2015 condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennizzo pari ad Euro 2.250,00 per ciascuno dei ricorrenti.

La Corte de L’Aquila evidenziava come fossero state presentate dai ricorrenti nel corso del giudizio presupposto varie istanze di prelievo; escludeva la decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4 essendo stato depositato il 17 gennaio 2012 il decreto di perenzione, con conseguente sua definitività decorsi sessanta giorni dalla comunicazione, e tenuto ulteriormente conto della sospensione dei termini nel periodo feriale; negava ancora la prescrizione del credito. Nel merito, la Corte di L’Aquila evidenziava come il giudizio davanti al TAR Marche avesse avuto una durata di quindici anni, di dodici pertanto eccedente quella ragionevole di tre anni; da tale periodo, tuttavia, la Corte di merito detraeva il periodo dal 4 ottobre 2002 al 17 gennaio 2012, essendo stato il giudizio sospeso per rimessione alla Corte Costituzionale e non avendo i ricorrenti dimostrato di aver effettuato alcun atto riassuntivo antecedente al decreto di perenzione. L’importo veniva così liquidato per tre anni di ritardo nell’importo annuo di Euro 750,00, pari a complessivi Euro 2.250,00 per ciascun ricorrente.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è difeso con controricorso ed ha presentato ricorso incidentale in tre motivi. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

1. Risulta preliminare l’esame del ricorso incidentale.

Il primo motivo del ricorso incidentale del Minstero dell’Economia e delle Finanze censura la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, deducendo che i ricorrenti non avessero presentato istanza di prelievo.

Il motivo è inammissibile, in quanto il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, mentre non può consistere nella mera asserzione di un fatto contrario a quello che la sentenza impugnata dà per accertato. Nella specie, la Corte d’Appello di L’Aquila ha affermato proprio che sono state “presentate dai ricorrenti, nel corso del giudizio presupposto, varie istanze di prelievo”.

Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 89 del 2001, art. 4 dovendo la domanda essere dichiarata inammissibile per violazione del termine semestrale di decadenza.

Anche questo secondo motivo di ricorso incidentale si sostanzia, come il primo, in un’inammissibile riproposizione delle difese svolte dall’Amministrazione davanti alla Corte d’Appello, senza che si tenga conto del contenuto del provvedimento che ora si intende impugnare per cassazione. La Corte de L’Aquila ha spiegato che l’eccepita decadenza L. n. 89 del 2001, ex art. 4 doveva negarsi, in quanto il decreto di perenzione era stato depositato il 17 gennaio 2012, con conseguente sua definitività decorsi sessanta giorni dalla comunicazione, e tenuto ulteriormente conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, sicchè tempestiva era la domanda del 30 ottobre 2012.

Il terzo motivo del ricorso incidentale afferma la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in quanto la Corte d’Appello non poteva presumere l’interesse delle parti alla decisione in un giudizio perento.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già più volte affermato che, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la dichiarazione di perenzione decennale del giudizio da parte del giudice amministrativo, ai sensi dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 poi modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo. Tale declaratoria, pertanto, non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parte a coltivare il processo, in quanto, altrimenti, verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo, sicchè va comunque riconosciuto il diritto all’equa riparazione decorso il primo triennio (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 14386 del 09/07/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15 del 02/01/2014).

2. Il motivo unico del ricorso principale deduce la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del periodo di eccessiva durata del giudizio presupposto ed alla sua complessità. Si critica il provvedimento della Corte d’Appello di L’Aquila per aver detratto dal periodo di durata non ragionevole, da compensare con indennizzo, tutto il tempo della sospensione per pregiudizialità costituzionale.

Tale motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile la denuncia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, rilevando, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, unicamente il vizio di omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia specificamente indicato in ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e che certo non può tradursi nella sollecitazione rivolta alla Corte di legittimità di valutare diversamente, rispetto a quanto fatto dal giudice di merito, determinati elementi istruttori (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Per il resto, il motivo è infondato in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di L’Aquila e perciò non offre elementi per contrastarla. La Corte di merito ha inteso sottrarre otto anni dal computo del ritardo indennizzabile specificando che, all’esito della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale nell’ottobre 2002 e della decisione della stessa, non risultava alcun atto riassuntivo prima della perenzione del 2012. La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quater, nel prevedere che non si tiene conto ai fini del computo della durata “del tempo in cui il processo è sospeso”, contempla, in realtà, sia l’ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. che quella regolata dall’art. 624 c.p.c., restando comunque salva la possibilità per la parte, che ritenga di aver subito un pregiudizio dall’eccessiva durata del processo pregiudicante, di proporre un’autonoma domanda di equa riparazione specificamente riferita a quest’ultimo giudizio (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18197 del 16/09/2015).

Del resto, nel caso di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, spetta alla parte la riassunzione del giudizio dopo che le sia pervenuta la comunicazione, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte Costituzionale che ha definito la questione di costituzionalità ad essa rimessa. Deve perciò essere scomputato dalla durata del processo presupposto il tempo intercorso tra la comunicazione alla parte della decisione della questione di legittimità costituzionale ed il deposito del ricorso in riassunzione, non potendosi tener conto del periodo nel quale la controversia resta sottratta alla decisione del giudice per effetto di una determinazione in ordine alla prosecuzione del giudizio rimessa alle parti.

3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno quindi entrambi rigettati, potendosi compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA