Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5363 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2796-2015 proposto da:

I.D., D.G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BADO’,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO DEL

CIONDOLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI SIENA TERRITORIO in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2013 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1.La commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza in data 4 dicembre 2013, n. 90, rigettava l’appello proposto da I.D. e d.G.S. contro la decisione n. 18/2010 pronunciata dalla commissione tributaria provinciale di Siena e dichiarativa della legittimità degli avvisi notificati il 24 ottobre 2008 dall’Agenzia delle Entrate all’ I. e alla d.G., con cui l’Agenzia, avendo, a seguito di sopralluogo, accertato che le unità immobiliari di proprietà dei contribuenti e per le quali, in data 19 dicembre 2016, erano state presentate, con procedura DOCFA, a seguito di modifiche interne, proposte di accatastamento in A/2, costituivano, in realtà, un’unità abitativa unica, aveva proceduto al relativo classamento in A/8;

2.1a commissione osservava che, infondatamente, i contribuenti avevano invocato l’effetto di giudicato formatosi sulla sentenza n. 114/2007, emessa dalla medesima commissione provinciale di Siena riguardo ad altri avvisi, notificati nel 2006 e con i quali le due unità erano state classate in A/7, in quanto detta sentenza non conteneva alcuna pronuncia sul merito del classamento trattandosi di sentenza con la quale il ricorso dei contribuenti era stato dichiarato inammissibile perchè “carente di motivazione ed erroneamente presentato per due atti ben distinti che meritavano due ricorsi separati”. Aggiungeva che le nuove denunce di variazione catastale, presentate il 19 dicembre 2006, erano correlate a modifiche apportate agli immobili e giustificavano “nuove situazioni catastali”. Concludeva che, correttamente, l’amministrazione finanziaria aveva variato la categoria catastale riconducendo ad unità, a seguito di sopralluogo, i due immobili;

3. avverso la suddetta decisione della commissione tributaria regionale della Toscana ricorrono i contribuenti con tre motivi ai quali, l’intimata Agenzia delle Entrate si oppone con controricorso;

4. il Ministero dell’economia e finanze, parimenti intimato, non ha svolto difese; considerato che:

1. con il primo e il secondo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., e sotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che la commissione abbia negato rilievo al giudicato formatosi sulla sentenza 114/2007.

Sostengono che, al contrario di quanto ritenuto dalla commissione, l’esistenza di due unità abitative era stata, con detta sentenza, positivamente accertata;

2. con il terzo motivo di ricorso, i contribuenti lamentano “mancata valutazione di una prova o comunque motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria in ordine alla lettura del materiale probatorio”. Sostengono che i due immobili erano del tutto distinti, non potevano essere ricondotti ad unità. Riportano un passaggio del verbale di sopralluogo citato in sentenza, secondo cui “i suddetti ambienti sono al momento separati da quelli situati al piano terra… di proprietà del sig. I.D.. Si rileva comunque che alcune zone di contatto tra i due ambienti sono separate solo da un leggero parapetto in cartongesso”;

3.preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per quanto riferito al Ministero dell’economia e finanze posto che la legittimazione “ad causam” e ad “processum” spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione (Cass. Sez. Unite 3118 del 14 febbraio 2006; Cass. Sez. 5, ord. n. 29183 del 6 dicembre 2017);

4. per quanto riferito all’Agenzia delle Entrate il ricorso deve essere rigettato. Il primo e secondo motivo sono infondati. I contribuenti hanno trascritto nel ricorso per cassazione la sentenza della commissione tributaria provinciale di Siena n. 114/2007. Dalla trascrizione emerge che in quel giudizio, a seguito di eccezione di inammissibilità del ricorso dei contribuenti, sollevata dall’Agenzia sul duplice rilievo che, “trattandosi di due atti (di accertamento catastale) distinti e riferiti a due diverse unità immobiliari, anche i ricorsi avrebbero dovuto essere due separati” e che il ricorso era “carente dell’oggetto e dei motivi”, la commissione provinciale aveva “constatato quanto asserito dall’Agenzia (e) ritenuto il ricorso carente di motivazione ed erroneamente presentato per i due atti distinti che meritavano due ricorsi separati”. Come osservato dalla commissione tributaria regionale nella pronuncia oggi impugnata, la sentenza n. 114/2007 non conteneva alcun accertamento riguardo alla circostanza che le due unità immobiliari, catastalmente differenziate, fossero autonome e non di fatto unite a formare un solo immobile nè tantomeno conteneva alcuna statuizione sul loro classamento e quindi non spiegava alcun effetto preclusivo di giudicato rispetto al potere della commissione regionale di decidere degli avvisi oggetto del proprio esame e del classamento contestato. Sotto altro profilo, si osserva che la suddetta sentenza n. 144/2007 non avrebbe potuto avere effetto di giudicato neppure se in essa fosse stato contenuto un simile accertamento. E’ incontroverso infatti che gli avvisi oggetto della sentenza n. 114/2007 erano stati emessi in rettifica di una richiesta di classamento presentata il 28 giugno 2005. La commissione tributaria regionale ha sottolineato che gli avvisi oggetto del proprio esame erano sono stati emessi in rettifica di una richiesta di accatastamento successiva -presentata dai contribuenti il 19 dicembre 2006- e correlata al fatto che “il fabbricato (in cui le unità sono inserite) aveva subito modifiche” ossia in riferimento a “nuove situazioni catastali”. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, veicola una doglianza di errata lettura del materiale probatorio. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. N. 83 del 2012, applicabile alle sentenze depositate dopo l’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3), consente di lamentare l’omesso esame di un fatto non l’erroneità della lettura del materiale probatorio. Quanto precede assorbe il rilievo per cui l’unico materiale istruttorio indicato dai contribuenti è il verbale di sopralluogo riprodotto solo per un passaggio e tale passaggio non è significativo;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per quanto riferito al Ministero dell’economia e finanze;

rigetta il ricorso per quanto riferito alla Agenzia delle Entrate;

condanna i ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. cit., comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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