Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5362 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5362 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28238 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto

da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

– ricorrentecontro
Air One s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale
alle liti per notar Giuseppe Tragnone del 28 novembre
2007, rep. n. 42631, dagli avvocati Giuseppe Maria
Cipolla e Livia Salvini, presso lo studio dei quali in Roma,
al viale Giuseppe Mazzini, n. 11, elettivamente domicilia
RG n. 28238/2007
Angelin

o estensore

Data pubblicazione: 07/03/2014

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-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara, sezione 10 0 , depositata in
data 5 settembre 2006, n. 166/10/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Fabrizio
Urbani Neri e per la società l’avv. Giuseppe Maria Cipolla;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto

La società contribuente versò l’imposta sul valore aggiunto
risultante dalle operazioni di liquidazione relative al mese di
novembre 2003, comprendendovi l’ammontare dell’imposta sui
diritti d’imbarco da essa riscossi nei confronti dei propri passeggeri,
al fine di rivalersi delle somme già versate all’ente di gestione
aeroportuale ai sensi dell’articolo 5 della legge numero 324 del
1976.
Reputando, tuttavia, che i diritti in questione non fossero
corrispettivi imponibili a norma dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, la contribuente
chiese il rimborso del tributo cautelativamente versato e, formatosi
il silenzio-rifiuto, propose ricorso dinanzi alla competente
Commissione tributaria provinciale.
La Commissione accolse il ricorso, con sentenza che la
Commissione tributaria regionale ha confermato, rilevando che i
diritti d’imbarco, non costituendo corrispettivo di un servizio reso
agli utenti, ma integrando una tassa, non sono imponibili ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
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Angelin

estensore

dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

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La Commissione ha altresì escluso la configurabilità del
rapporto costo-servizio tra l’addebito e riscossione dei diritti
d’imbarco ed il servizio di trasporto eseguito dalla compagnia
aerea, in quanto, ha argomentato, le attività d’imbarco svolte
dall’ente di gestione degli aeroporti non sono di diretto interesse

indipendentemente dall’attività di riscossione dei diritti d’imbarco.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza impugnata, affidando il ricorso ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la società, che deposita altresì
memoria ex articolo 378 del codice di procedura civile.
Diritto
/.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360,
10 comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia delle entrate ha dedotto la
violazione dell’articolo 5 della legge 5 maggio 1976, numero 324 e
degli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica
numero 633 del 1972, sostenendo che i diritti d’imbarco siano
assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto al momento della
rivalsa del vettore nei confronti del passeggero. E ciò in quanto, per
un verso, quando il vettore trasla il costo della tassa sul passeggero,
ingloba la tassa nel corrispettivo del trasporto e, per altro verso, la
natura di tassa non esclude l’imponibilità ai fini Iva, essendo noti
numerosi casi di confluenza di oneri tributari nella base imponibile
dell’imposta sul valore aggiunto.
2.- Il motivo è fondato e va in conseguenza accolto.

L’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 stabilisce che
<>; stabilisce poi l’ultimo comma dell’articolo 5, nel

testo applicabile all’epoca dei fatti, che <>.
2.1.-Dunque,

i

diritti

d’imbarco

devono

essere

trasla il costo sul passeggero.
2.2. Sul punto, hanno precisato le sezioni unite della Corte in

una controversia concernente giustappunto la società contribuente
(Cass., sez.un., ord. 8 febbraio 2013, n. 3044), i presupposti delle
obbligazioni gravanti a questo titolo sul vettore aereo risultano
interamente regolati dalla legge: donde, in un primo tempo,
l’individuazione come competente, per le relative controversie, del
giudice tributario (Cass., sez.un., 17 ottobre 2006, n. 22245), e poi,
a seguito dell’emanazione della norma d’interpretazione autentica
contenuta nell’articolo 39-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n.
159 (introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n.
222), che ha escluso la natura tributaria delle relative obbligazioni,
l’affermazione che spetta invece al giudice ordinario la
giurisdizione sulle controversie riguardanti il pagamento delle tasse
e dei diritti aeroportuali in questione (Cass., sez.un., 11 gennaio
2008, n. 379).
2.3.-La medesima ordinanza del 2013 ha ben chiarito la
distinzione, già sul piano ontologico, fra il pagamento di tasse e
diritti aeroportuali, oggetto dell’odierna controversia ed il
pagamento di corrispettivi per l’uso delle infrastrutture e dei beni
dell’aerostazione: di qui l’inapplicabilità al caso in esame
dell’articolo 9, 1° comma, numero 6 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, che esclude l’imponibilità dei
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Angelina

o estensore

necessariamente corrisposti e devono esserlo dal vettore, il quale ne

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<>.
4.2.-E significativamente, sul punto, la Corte di giustizia, in

sesta direttiva, ha ritenuto che la Repubblica francese, avendo
autorizzato, a talune condizioni, l’esclusione dalla base imponibile
dell’imposta sul valore aggiunto delle maggiorazioni obbligatorie di
prezzo richieste da taluni soggetti passivi per la retribuzione del
servizio (c.d. tasse di servizio), è venuta meno agli obblighi che su
di essa incombono in base alle richiamate norme (Corte giust. 29
marzo 2001, C-404/99).
5.-Né a diverse conclusioni possono condurre le osservazioni,
sviluppate in memoria dalla società in ordine alla portata dello ius
superveniens, che, secondo la contribuente non avrebbe valore

interpretativo, sibbene innovativo e che, qualora sia da qualificare
come norma interpretativa, si porrebbe in frizione con gli articoli 3,
102, 111 e 77 della Costituzione.
5.1.-11

Collegio condivide sul punto la qualificazione,

reiteratamente operata dalle sezioni unite con le ordinanze del 2008
e del 2013 prima richiamate, come norma interpretativa, e per
conseguenza retroattiva, dell’articolo 39-bis del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159, come convertito.
5.2.- La Corte, al riguardo, ha rimarcato che la qualificazione

di una disposizione di legge come norma di interpretazione
autentica -al di là del carattere effettivamente interpretativo della
previsione- esprime univocamente l’intento del legislatore
d’imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di
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Angelina-

o estensore

relazione agli articoli 2, punto 1 e 11, parte A, n. 1, lett. a), della

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pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte
anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in
applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di
attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che
la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una

2009, n. 9941). Al riguardo, lo statuto dei diritti del contribuente
espressamente assegna alle norme tributarie interpretative efficacia
retroattiva (articolo 3, 1° comma, legge 27 luglio 2000, numero
212).
5.3.- Inoltre, ha soggiunto la Corte, qualora il legislatore
qualifichi come interpretativa una legge, il giudice, chiamato ad
applicarla, non può qualificarla come innovativa e circoscriverne
temporalmente l’operatività, perché finirebbe in tal modo per
disapplicarla, mentre l’autorità imperativa e generale della legge gli
impone di adeguarvisi, il che delinea il confine in presenza del
quale ogni diversa operazione ermeneutica deve cedere il passo al
sindacato di legittimità costituzionale (Cass., sez.un.pen., ord. 19
aprile 2012, n. 34472).
Difatti, quando è emanata una norma interpretativa,
l’interprete si trova al cospetto di tre testi:
a.-il testo da interpretare;
b.- il testo che specifica qual è la interpretazione da
assegnare;
c.- il testo che l’interprete ricostruisce come risultato
dell’interpretazione del testo sub a.- in base agli elementi del testo
sub b.
Allorquando il legislatore ritorna su un proprio precedente
testo per stabilire in modo vincolante quale ne sia la vera
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Ang lina-Mari P

o estensore

determinata disciplina solo per il futuro (Cass., sez.un., 29 aprile

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interpretazione, inevitabilmente si deve concludere che, per il
legislatore, il testo in questione sin dall’inizio voleva dire quel che è
esplicitato con la legge d’interpretazione successiva (in termini,
Cass. 19 aprile 2013, n. 9561).
5.4.-Irrilevanti sono per conseguenza le obiezioni concernenti

diritto vivente affermatosi in virtù della giurisprudenza delle sezioni
unite, della dottrina e della giurisprudenza di merito maturate
antecedentemente alla sua entrata in vigore.
6.-Ciò posto, manifestamente irrilevanti ai fini della decisione
della controversia sono altresì i dubbi di legittimità costituzionale
sollevati in relazione alla norma sopravvenuta, anche
indipendentemente dall’esame della loro fondatezza.
6.1.-E ciò in quanto l’affermazione della natura tributaria dei
diritti d’imbarco, cui tende la società, non gioverebbe alla tesi da
essa sostenuta.
6.2.-L’articolo 11, parte A, numeri 1, lettera a) della sesta
direttiva, che trova riscontro nel punto dinanzi richiamato
dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica numero
633 del 1972, il quale va interpretato in maniera conforme alla
normativa comunitaria, stabilisce che la base imponibile cui
ragguagliare l’imposta sul valore aggiunto è costituita, per le
prestazioni di servizi come quelle in questione, <> (Corte giust. 24 ottobre 2013, C-440/12,
Metropol Spielstaetten Unternehmergesellschaft, punto 38).
6.4.-Quel che specificamente rileva, peraltro, è che nella base
imponibile, a norma dell’articolo 11, parte A, secondo paragrafo,

imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa
imposta sul valore aggiunto».
6.5.-Sul punto, la stessa Corte di giustizia, con riferimento
all’omologo articolo 78, primo comma, lettera a) della direttiva
2006/112, ha chiarito che «…affinché imposte, dazi, tasse e
prelievi possano rientrare nella base imponibile dell ‘IVA, pur non
rappresentando un valore aggiunto e non costituendo il
corrispettivo economico della cessione del bene, essi devono
presentare un legame diretto con tale cessione» (Corte giust. 28
luglio 2011, C-106/10, punto 33; Corte giust. 22 dicembre 2010, C433/09, Commissione/Austria, punto 34), successivamente
precisando che tale legame diretto è ravvisabile allorquando le
tasse, i tributi e i prelievi divengono esigibili dal momento che sono
forniti e solo quando sono forniti i servizi (Corte giust. in C-618/11,
C-637/11 e C-659/11, TVI —Televisao Independente SA, punto 41).
6.6.- Nel caso in questione, la circostanza che l’obbligo di
pagamento dei diritti incomba direttamente e necessariamente sul
vettore in ogni ipotesi di movimento degli aeromobili privati e delle
persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile ne
evidenzia in maniera incontrovertibile il nesso diretto con la
prestazione del servizio di trasporto, in base alle precisazioni della
Córte di giustizia: il pagamento dei diritti va ad integrare un
elemento di costo direttamente connesso alla prestazione del
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Angelina aria Pe

stensore

lettera a), della sesta direttiva, si devono comprendere <<...a) le Pagina 10 di 13 servizio, indipendentemente dalle diverse modalità (sulle quali s'intrattiene il controricorso) prescelte per la sua traslazione sul passeggero, di guisa che esso comunque contribuisce a formare la base imponibile dell'imposta, anche qualora s'intendano configurare i diritti che ne sono oggetto come tributo. Corte di giustizia, con la sentenza da ultimo indicata, ha affermato che l'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 2, lettera a) e 3 lettera c) nonché gli articoli 73, 78, 1° comma, lettera a) e 79, 1° comma, lettera c) della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che un tributo come la tassa sulla diffusione prevista dalla normativa portoghese a favore delle arti cinematografiche e televisive dev'essere inclusa nella base imponibile dell'iva dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale. 7.-A tanto va aggiunto, sul piano sistematico, quanto puntualizzato dalla stessa ordinanza del 2006 delle sezioni unite invocata dalla società, in riferimento ai casi, che l'ordinamento conosce, di prestazioni pecuniarie di diritto pubblico assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, con la precisazione che l'ampio concetto di servizio contenuto nel citato art. 3 della legge i.v.a. è suscettibile di comprendere anche attività di natura pubblicistica, non ricollegantesi all'esecuzione di contratti (su questa precisazione, vedi, in particolare, Cass., sez.un., 9 dicembre 2001, n. 12367). 8.- Né è utilmente invocabile, di contro, la recente giurisprudenza della Corte, secondo cui gli importi pretesi a titolo di tariffa di igiene ambientale non sono assoggettabili ad iva (Cass. 3 febbraio 2012, n. 3293, Cass. 9 marzo 2012, n. 3756 e Cass. 13 aprile 2012, n. 5831), sulla quale ha fatto leva la società nel corso RG n. 28238/2007 Angelina- estensore 6. 7.- Ed è bene sottolineare, sul punto, che giustappunto la Pagina 11 di 13 della discussione orale, per la disomogeneità delle relative fattispecie rispetto a quella in esame. 8.1.-E ciò in quanto, per un verso, correttamente Cass. 3293/12 ha rimarcato che sono soggette ad iva le prestazioni di servizi "verso corrispettivo" e non quelle finanziate mediante che il presupposto d'imposta sarebbe l'adempimento di un'altra obbligazione tributaria), là dove, nel caso in questione, i diritti d'imbarco integrano un mero elemento di costo. Per altro verso, Cass. 3756/12 ha puntato sull'esclusione, rinvenibile nella normativa comunitaria dell'assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, ipotesi, questa, che non ricorre nella fattispecie in esame. 9.-In definitiva, i diritti d'imbarco sono in ogni caso elementi della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. 9.1.-E manifestamente errate sono entrambe le affermazioni in diritto che puntellano la sentenza impugnata: -è errata l'affermazione che correla l'esclusione dell'imponibilità ai fini iva all'esclusione della natura di corrispettivo dei diritti d'imbarco, giacché i diritti comunque concorrono, indipendentemente dalla loro configurazione, ad integrare la base imponibile; -altresì errata è l'asserzione secondo cui lo svolgimento del servizio di trasporto da parte della società contribuente può prescindere dall'attività di riscossione dei diritti d'imbarco, in quanto il vettore è tenuto al pagamento dei diritti d'imbarco giustappunto quando si verifica il presupposto di legge del movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti RG n. 28238/2007 Angelina- imposte (segue analogo percorso Cass. 5831/12, la quale rimarca Pagina 12 di 13 nazionali aperti al traffico aereo civile, che è anche il presupposto di fatto che consente l'espletamento della sua prestazione. 9.2.-Infine, del tutto ininfluente è la pronuncia delle sezioni unite invocata dalla società (Cass., sez.un., 29 aprile 1997, n. 3671), la quale, nello stabilire che l'imposta sul valore aggiunto non deve all'art. 52 r.d.l. 19 ottobre 1938 n. 1933, ha riguardo a fattispecie normativa del tutto differente da quella in esame. 10.41 ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell'impugnazione originariamente proposta. 10.1.- Ne segue l'affermazione del seguente principio di diritto: "I diritti di imbarco corrisposti dal vettore aereo, che ne trasla il costo sul passeggero, vanno compresi nella base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto concernente le somme riscosse dal vettore per l 'espletamento del servizio di trasporto". 1 0.2 . -La relativa novità della questione comporta la compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito. 10.3.-Le spese concernenti questa fase seguono, invece, la soccombenza. per questi motivi La Corte: -accoglie il ricorso; -cassa la sentenza impugnata; -decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione proposta dalla società; -compensa le spese inerenti alle fasi di merito; -condanna la società al pagamento delle spese inerenti a questa fase, liquidate in euro 3000,00, oltre alle spese prenotate a debito. RG n. 28238/2007 Angelina-Maria Perrino estensore essere ricompresa nella base imponibile della tassa di lotteria di cui Z,Sr. AI N. 131 MATERIA i Pagina 13 di 13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 3 dicembre 2013.

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