Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5362 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5362
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2087-2009 proposto da:
R.V. (nata a (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
BAUDINELLI EUGENIA LAURA, giusta procura in calce ricorso;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato
il 06/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dr. FELICETTI: il
ricorso sia fissato per l’esame in camera di consiglio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la sig.ra R.V. ha depositato ricorso per cassazione avverso un provvedimento della Corte di appello di Genova, sez. minorenni, che ha dichiarato inammissibile una istanza di remissione in termini per impugnare una sentenza del tribunale per i minorenni di Genova emessa il 26 gennaio 2008, dichiarativa dello stato di adottabilità della minore I.P.M.;
che il ricorso non risulta notificato al P.G. presso la Corte di appello di Genova, nè ad alcuna altra parte;
che esso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;
che il ricorso è inammissibile non essendo stato notificato ad alcuna parte.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010