Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5362 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2087-2009 proposto da:

R.V. (nata a (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

BAUDINELLI EUGENIA LAURA, giusta procura in calce ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositato

il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dr. FELICETTI: il

ricorso sia fissato per l’esame in camera di consiglio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la sig.ra R.V. ha depositato ricorso per cassazione avverso un provvedimento della Corte di appello di Genova, sez. minorenni, che ha dichiarato inammissibile una istanza di remissione in termini per impugnare una sentenza del tribunale per i minorenni di Genova emessa il 26 gennaio 2008, dichiarativa dello stato di adottabilità della minore I.P.M.;

che il ricorso non risulta notificato al P.G. presso la Corte di appello di Genova, nè ad alcuna altra parte;

che esso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;

che il ricorso è inammissibile non essendo stato notificato ad alcuna parte.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA