Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5361 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 5361 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 23792-2014 proposto da:
VOLPE GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ARMINJON 8, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
COLELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO
MARIA PATRONI GRIFFI;
– ricorrentiecontro
GRIFFO MAURIZIO, SCOGNAMIGLIO ROSA, DE SIO ANTONIO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. NICOLA DA
TOLENTINO 50, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
de TILLA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti nonchè contro
CALVANI CRISTIANO, CALVANI ROBERTA, DE LEO LYDIA;
:t

Data pubblicazione: 07/03/2018

- intimati avverso la sentenza n. 2807/2014 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
___

BESSO MARCHEIS.

R.G. 23792/2014

PREMESSO CHE
Tre condomini, Rosa Scognamiglio, Maurizio Griffo e Antonio De

accertata l’inesistenza del diritto di proprietà esclusiva del convenuto
su un’area e negato il suo diritto di modificare lo stato dei luoghi e
,

arrecare turbative, in quanto si trattali lastrico solare che ,e sempre
stato posseduto in maniera esclusiva dal condominio. Il convenuto,
costituendosi, aveva a sua volta chiamato in causa le due sue danti
causa al fine di essere garantito in caso di evizione (si costituiva la
sola Maria Luisa Biancardi) ed eccepito di avere legittimamente
acquistato il lastrico con atto di compravendita. Il Tribunale di Napoli,
con sentenza n. 10241/2008, aveva accolto la domanda degli attori.
Volpe ha appellato la sentenza; durante il giudizio decedeva
Biancardi e si costituivano i suoi eredi Cristiano e Roberta Calvani. La
Corte d’appello di Napoli, con pronuncia n. 2807/2014, ha rigettato
l’appello e confermato la decisione di primo grado.
Volpe ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso Griffo, Scognamiglio e De Sio.
Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie ex art.
380-bis 1 c.p.c., i controricorrenti eccependo l’inammissibilità del
ricorso perché notificato ad avvocati che mai hanno avuto con loro
rapporti professionali, vizio che non sarebbe stato sanato dalla loro
costituzione, trattandosi di inesistenza.
Gli intimati Cristiano e Roberta Calvani, Lydia De Leo non hanno
svolto difese.

3

Sio, avevano chiamato in giudizio Gennaro Volpe perché fosse

CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del ricorso in quanto
l’erronea indicazione del nome proprio dei difensori cui è stato
notificato l’atto (nel caso di specie, gli avvocati “Maurizio de Tilla e
Francesca del Marcato”, invece che “Roberto de Tilla e Francesco del

validità e che quindi non ne determina la nullità e tantomeno
l’inesistenza.
Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia “nullità del procedimento e della
sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in conseguenza della
violazione della norma di cui all’art. 102 c.p.c. / non essendo stata
disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del
condominio in persona dell’amministratore”. A fronte della domanda
di tre condomini a tutela di un bene di proprietà comune si è dedotta,
da parte del convenuto/ la sussistenza di un diritto di proprietà
esclusiva, il cui accertamento comporta quale corollario la necessaria
partecipazione al giudizio di tutti i condomini ai sensi dell’art. 102
c.p.c.
Il motivo – al di là dell’erroneo riferimento al n. 3, invece che al n. 4,
del primo comma dell’art. 360 – è infondato. Il ricorrente, convenuto
nel giudizio di primo grado con un’azione qualificata dal giudice di
negatoria servitutis, non ha proposto domanda riconvenzionale, ma come egli riconosce nel ricorso – si è limitato ad eccepire di essere
proprietario esclusivo del bene, così che non vi era la necessità di
integrare il contraddittorio. Secondo l’orientamento di questa Corte,
“qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura
condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei
riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà
esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda

4

Mercato”) è da ritenersi una mera irregolarità che non incide sulla sua

riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità
di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente
efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti” (Cass.,
sez. un., 25454/2013, richiamata dallo stesso ricorrente).
b) Il secondo motivo lamenta “violazione del canone ermeneutico di

deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non
limitarsi al senso letterale delle parole”, censurando così la conferma
ad opera della Corte d’appello della interpretazione data dal giudice di
primo grado all’atto di compravendita concluso nel 1924 tra il Principe
di Candriano e Margherita Napodano, dante causa delle venditrici di
Volpe.
La censura non può essere accolta. L’ermeneutica dell’atto – che è
compito riservato al giudice del merito – è infatti stata condotta in
modo logico e coerente e sono state esaurientemente indicate le
ragioni per le quali si è dato valore prevalente al dato letterale
contenuto nella prima parte del rogito del 1924 (cfr. in particolare le
pp. 14-15 del provvedimento impugnato).
Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la
soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in

F

cui all’art. 1362 c.c., secondo il quale nell’interpretare il contratto si

euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e
accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

seconda civile, in data 19 settembre 2017.

Il Presidente
(Bruno Bianchini)

o Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

07 MAR. 2018

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA