Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5361 del 07/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5361 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente
contro
VINATTIERI RENATO e CHIOINI CLAUDIA,

rappresentati e

difesi, per procura a margine del controricorso con
ricorso incidentale dall’ Avv.Fabrizio Chioini ed
elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Cesare
n.14 presso lo studio dell’Avv.Gerardo Romano Cesareo.

Data pubblicazione: 07/03/2014

-controricorrenti-ricorrenti incidentali-

avverso la sentenza n.688/2008 del Tribunale di Fermo
depositata il 1 ° .10.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta

udito per la ricorrente l’Avv.Marco La Greca;
udito il

P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento
del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto Renato Vinattieri e Claudia
Chioini chiedevano all’Agenzia delle Entrate il
pagamento di una somma, in ottemperanza dell’ordinanza
con cui il Tribunale di Fermo aveva loro assegnato, a
conclusione della procedura esecutiva intrapresa nei
confronti della Calzaturificio Co.le.f. s.r.1.,
l’importo relativo ad un credito i.v.a. della
debitrice.
L’Agenzia delle Entrate proponeva opposizione, ai
sensi dell’art.615 c.p.c., deducendo che l’ordinanza di
assegnazione era stata emessa illegittimamente avendo
il terzo reso dichiarazione negativa.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale

2

Crucitti;

di Fermo,

in composizione monocratica,

rigettava

l’opposizione, ritenendo che, nella specie, unico
rimedio esperibile fosse quello di opposizione agli
atti esecutivi dalla quale l’Amministrazione era
decaduta per inosservanza dei relativi termini.

cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle
Entrate la quale ha, anche,depositato memoria ex
art.378 c.p.c.
Renato Vinattieri

e Claudia Chioini

hanno

resistito con controricorso con il quale hanno
eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso
per cassazione per essere la sentenza del Tribunale
impugnabile con atto di appello. Hanno proposto,
altresì, ricorso incidentale condizionato affidato ad
unico motivo.
Motivi della decisione.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per cassazione.
L’art. 616 cod. proc. cív., nel periodo di tempo
in cui ha previsto l’inappellabilità della sentenza
conclusiva del giudizio di opposizione all’esecuzione
(e cioè tra il 1 0 marzo 2006, ex art. 22 legge 24
febbraio 2006 n. 52, ed il 4 luglio 2009, ex art. 58
legge 18 giugno 2009 n. 69), si applica sia ai giudizi

3

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per la

di opposizione a precetto, sia a quelli di opposizione
ad un’esecuzione già iniziata.
Nella specie, la sentenza è stata pubblicata il
1 0 .10.2008 onde correttamente nei suoi confronti
stato esperito il ricorso per cassazione.

dell’Entrate, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.,
deduce la violazione dell’art.24 Cost., 547, 553, 615 e
617 c.p.c.
Secondo la prospettazione difensiva l’errore
commesso dal Tribunale consisterebbe nell’avere
ritenuto, in violazione di tutte le norme indicate in
rubrica, che al terzo pignorato, sia consentito avverso
un’ordinanza di assegnazione emessa in presenza di
dichiarazione negativa dello stesso terzo, proporre
soltanto un’opposizione agli atti esecutivi.
Con il secondo motivo afferente,
dell’art.360 n. 4 c.p.c.,

ai sensi

violazione degli artt.547,

553, 615 e 617 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità
della sentenza impugnata qualora si volesse ritenere
che l’errore di diritto denunciato con il primo motivo
integri un error in procedendo.
Il ricorso è infondato.
Questa

Corte ha

costantemente

ribadito

il

principio, cui il Collegio ritiene uniformarsi, per cui

4

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia

avverso

l’ordinanza

di

assegnazione

somme

sia

esperibile il rimedio dell’opposizione agli atti
esecutivi. In particolare, è stato statuito che ”
l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione,
nell’espropriazione forzata presso terzi, su istanza di

dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il
relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un
atto del processo esecutivo poiché è assunta
nell’ambito dell’attività esecutiva e non di quella di
accertamento del credito; ne consegue che detto
provvedimento deve essere contestato con l’opposizione
agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era
in realtà negativa e che, dunque, mancava il
presupposto per l’assegnazione”(Cass.n.4578/2008; nella
specie la S.C., in applicazione dell’enunciato
principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata
che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione
proposta ex art. 617 cod. proc. civ. con cui il terzo
aveva contestato di aver reso la dichiarazione positiva
prescritta come presupposto per il provvedimento del
stato, da

giudice dell’esecuzione). Il principio
recente,

ribadito rilevandosi che “In tema di

espropriazione

presso

dell’opposizione

agli

terzi,
atti

5

esecutivi

rimedio

il

è

l’unico

assegnazione del creditore procedente,qualifica la

esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del
credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si
contestino vizi formali suoi, o degli atti che l’hanno
preceduta, ma pure quando si intenda confutare
l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha
dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla
entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue
che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come
titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato,
dell’ordinanza predetta, è preclusa a quest’ultimo,
assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante
l’opposizione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., di
quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel
procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già
fatto valere con opposizione agli atti esecutivi
definitivamente respinta.” (Cass. n.20310 del
20/11/2012).
Alla luce di detti principi, correttamente applicati
dal Tribunale, il ricorso va rigettato con
assorbimento del ricorso incidentale proposto in via
condizionata.
La peculiarità della fattispecie induce a compensare
integralmente tra le parti le spese processuali dei
grado di merito.
In ossequio al principio di soccombenza le spese di

6

•,.

questo

grado

vanno,invece,poste

a

carico

della

ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla
base dei parametri di cui

al d.m.n.140/2012.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara

Compensa integralmente tra le parti le spese dei
gradidi merito.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dei
controricorrenti, in solido, delle spese processuali di
questo grado che liquida in complessivi euro 700,00
oltre accessori di legge ed euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 28.11.2013.

assorbito il ricorso incidentale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA