Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5361 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27799-2004 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE GORIZIA 25-C, presso l’avvocato FALINI

GIORGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI VENZONE;

– intimato –

sul ricorso 1397-2005 proposto da:

COMUNE DI VENZONE (c.f. (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS)), in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso l’avvocato PONTESILLI MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA PIETRA EMIDIO, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GORIZIA

25-C, presso l’avvocato FALINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 639/2003 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIORGIO FALINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento dei motivi primo e

secondo del ricorso principale e rigetto dei restanti motivi; per il

rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 14 febbraio 1994, il Comune di Venzone si oppose al decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Tolmezzo, notificatogli dall’architetto C.A. per il pagamento di L. 234.668.324, a titolo di interessi dovuti L. n. 143 del 1949, ex art. 3 per il ritardato pagamento di competenze professionali. L’opponente dedusse l’esistenza di una clausola arbitrale, e nel merito contestò i conteggi del professionista e la fondatezza giuridica di essi. Il creditore resistette all’opposizione.

Il tribunale, assunta una consulenza tecnica, con sentenza 18 aprile 2000 respinse l’eccezione fondata sulla clausola compromissoria, stante l’accertato rifiuto dell’ente di prorogare il termine scaduto per il deposito del lodo arbitrale, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente al pagamento in favore del professionista della somma di L. 117.602.740, oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto dal 26 gennaio 1994 al saldo.

La Corte d’appello di Trieste, pronunciandosi con sentenza 20 ottobre 2003 sugli appelli proposti dal C. in via principale e dall’ente in via incidentale, accolse parzialmente l’appello principale, e condannò l’ente al pagamento degli interessi secondo il tasso ufficiale di sconto anche sulle note nn. 5, 6, 8 e 10 dal 5 settembre 1982 al saldo, compensando le spese del grado. La corte, nel respingere gli altri motivi di doglianza dell’appellante principale, osservò: quanto alla nota 17/b, che si trattava di un “saldo” relativo alla parcella del (OMISSIS), ma che non sussisteva alcuna prova che il saldo fosse dovuto; con riguardo agli interessi sull’adeguamento tariffario del 20%, che mancava ogni prova che l’adeguamento fosse dovuto; con riguardo alla mancata imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., che nel ricorso per decreto ingiuntivo erano espressamente richiesti gli interessi sulle somme già pagate dal comune in ritardo rispetto alla presentazione della nota, senza precisare che quanto già versato dal comune doveva essere imputato agli interessi anzichè al capitale, con la conseguenza che parte di quanto richiesto con il ricorso monitorio dovesse considerarsi capitale e non interessi, e che anche nel giudizio di opposizione la domanda del C. era formulata nello stesso senso.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre l’architetto C. per quattro motivi.

Il Comune di Venzone resiste con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo mezzo del ricorso principale si denuncia la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione circa il mancato riconoscimento degli interessi sulla nota di parcella n. 17/B. La corte territoriale aveva riconosciuto trattarsi di un saldo di una parcella ben individuata, e poi aveva negato l’obbligazione di pagamento del saldo medesimo. La corte poi non aveva spiegato perchè l’omessa contestazione della parcella (OMISSIS) nel suo importo complessivo, e l’intervenuto e mai contestato pagamento parziale non fossero prova sufficiente dell’obbligazione relativa al saldo.

Il mezzo è infondato. La corte, nell’esaminare il motivo di gravame, indica in effetti l’oggetto della pretesa dell’appellante come saldo.

Questa parola, tuttavia, non esprime il giudizio della corte, ma riferisce il modo in cui lo stesso appellante aveva qualificato la cifra richiesta. Non vi è pertanto alcuna contraddizione tra l’affermazione che l’appellante aveva chiesto una somma a titolo di saldo, e quella che non v’era alcuna prova dell’obbligazione di pagamento del saldo medesimo. E’ poi da escludere la denunciata insufficienza della motivazione. Dalla sentenza non si desume – e lo stesso ricorrente non allega, e ancor meno indica nel modo necessariamente circostanziato richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso – che la parcella solo parzialmente pagata sarebbe stata prodotta in giudizio, che l’architetto C. avrebbe espressamente allegato il pagamento nella data e importo specificati, e che su ciò non vi sarebbe stata contestazione da parte dell’ente.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento degli interessi sulle parcelle 48/C e 49/C relative all’adeguamento tariffario del 20% previsto dal D.M. 29 giugno 1981. Nell’esposizione del motivo si fa essenzialmente riferimento all’inderogabilità dei minimi tariffari per gli onorari, sancita dalla L. 2 marzo 1949, n. 143, e si aggiunge che il principio era stato ribadito nell’art. 10 del disciplinare prodotto in causa.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità. La mancanza di ogni indicazione relativa all’epoca dell’esecuzione della prestazione e al contenuto della parcella, che dovrebbe supporsi (nel silenzio della parte) redatta in conformità di una tariffa anteriore e alla quale dovrebbe tuttavia applicarsi la maggiorazione richiesta, non consente alla corte la verifica dell’astratta fondatezza della doglianza, mentre il fatto che tali dati non risultino acquisiti agli atti nel giudizio di merito, e che neppure il ricorrente offra indicazioni in proposito, rende infondata la censura di insufficienza della motivazione.

Con il terzo mezzo si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione, circa il mancato conteggio degli interessi sul capitale rivalutato. Si deduce che, come dovrebbe desumersi dall’esame del disciplinare d’incarico, il rapporto del professionista con l’ente era di collaborazione continuativa e periodica. La questione della qualificazione del rapporto, che non è stata esaminata dal giudice di merito, è proposta per la prima volta, in questi termini, in cassazione ed è inammissibile.

Con il quarto mezzo si denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla mancata imputazione dei pagamenti agli interessi prima che al capitale. La regola in proposito dettata dall’art. 1194 c.c., si osserva, è un criterio legale, e non costituisce un fatto che debba essere specificamente dedotto dalla parte, ma trova applicazione automatica in ogni pagamento .

Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha motivato il rigetto del corrispondente motivo di appello con l’argomento che nel giudizio non erano stati chiesti se non interessi. Nel ricorso, mentre si sostiene di aver riservato l’azione separata per il saldo delle parcelle solo parzialmente pagate, e non di aver chiesto dei pagamenti in conto capitale, neppure si indica quale sarebbe la statuizione ingiusta, adottata al riguardo in questo giudizio, che la pregiudicherebbe .

Viene ora all’esame il ricorso incidentale del comune. Il primo motivo verte sulla violazione di norme di diritto per avere la corte territoriale ritenuto che il rifiuto dell’ente di concedere la proroga per il deposito del lodo abbia ripristinato la competenza del giudice ordinario. Le disposizioni regionali (L.R. Friuli Venezia Giulia 2 maggio 1988, n. 26, art. 661, L. 19 dicembre 1986, n. 55, art. 71), rendendo facoltativo l’arbitrato rituale in precedenza obbligatorio, consentivano a ciascuna delle parti di declinare l’arbitrato entro un termine stabilito dal D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 46 cosa che il C. non avrebbe fatto, proponendo la domanda al giudice ordinario in dispregio della clausola compromissoria contenuta nell’art. 22 del disciplinare. L’ente, opponendosi alla proroga del termine per il deposito del lodo, non aveva per ciò rinunciato alla definizione arbitrale della controversia.

Nella parte in cui denuncia la violazione di norme regionali il motivo è inammissibile, trattandosi di questioni che non sono trattate nella sentenza impugnata, e non essendo allegato che le questioni medesime siano state sottoposte al vaglio del giudice di merito.

Nel resto il motivo è infondato. L’art. 820 c.p.c., u.c., rimettendo alle parti l’accordo sulla proroga del termine per la pronuncia del lodo, condiziona la validità del lodo da emettere, ma non incide sulla validità della precedente nomina degli arbitri, sicchè la parte che nega il proprio consenso alla proroga del predetto termine non ha poi titolo per esigere la rinnovazione del procedimento di nomina degli arbitri, nè l’altra è obbligata a nominare un nuovo arbitro.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, per avere la corte territoriale fatto decorrere gli interessi moratori sulle somme di cui alle note 5, 6, 8 e 10/a dalla data della lettera dello stesso ente in data (OMISSIS), sebbene le note in possesso dell’ente a quella data non fossero quelle definitive, bensi delle note errate, come risulterebbe dalla lettera stessa e come sarebbe stato riconosciuto dallo stesso C.. Il giudice di merito avrebbe a questo riguardo ignorato le difese del comune, che ad esse si richiama.

E’ inammissibile la denuncia della violazione di una norma di diritto basata su premesse di fatto che non sono state accertate nel giudizio di merito, e del pari è inammissibile la censura di vizio di motivazione per omessa considerazione di argomenti difensivi basati su un documento del quale la corte ignora il contenuto testuale, a maggior ragione laddove non si indichi dove tali argomenti sarebbero stati svolti, e non li si riporti nella loro formulazione testuale, richiesta per il principio di autosufficienza del ricorso al fine di consentire alla corte la verifica del carattere decisivo dell’argomento medesimo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 9, u.c. della tariffa e dell’art. 21 del disciplinare, perchè anche a voler considerare valida la data della lettera di cui al precedente motivo, da essa dovevano decorrere sessanta giorni prima che l’ente potesse essere considerato in mora.

Il richiamo dell’art. 21 del disciplinare implica che il punto sarebbe stato contrattualmente regolato, ma nella sentenza il problema del rispetto di un termine dilatorio per il decorso degli interessi non è affrontato, nè risulta che fosse stato sollevato.

La doglianza, formulata in modo generico, e senza riportare il testo dell’art. 21 del disciplinare, il cui contenuto è pertanto ignoto alla corte, non chiarisce se l’errore imputato alla corte territoriale fosse già contenuto nella sentenza di primo grado, e, in tal caso, se esso fosse stato fatto oggetto di specifico motivo di appello non accolto senza motivazione, o se esso sarebbe da imputare alla stessa corte, che si sarebbe discostata sul punto dalla sentenza di primo grado. Il mezzo è conseguentemente inammissibile.

In conclusione i ricorsi devono essere rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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