Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5360 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5360 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 24245-2014 proposto da:
PELLEGRINO OLGA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCO DE GROSSI;
– ricorrente contro
CONDOMINIO “PIEMONTE E MARE” corrente in DIANO MARINA,
2017
2193

in persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO
TREVIA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 1352/2013 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 29/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

R.G. 24245/2014

PREMESSO CHE
La ricorrente, proprietaria di un appartamento facente parte del
e
Condominio Piemonte Mare – dopo aver vista accolta la propria

2002 che aveva ripartito le spese relative alla risistemazione dei
poggioli dell’immobile secondo i millesimi anziché addossandoli ai
singoli proprietari – ha impugnato una seconda deliberazione, del
2006, sempre relativa al rifacimento dei poggioli, che aveva addossato
alcune spese ai singoli proprietari e altre secondo i millesimi. Il
Tribunale di Imperia ha annullato anche la seconda deliberazione.
L’appello proposto dal Condominio è stato accolto dalla Corte
d’appello di Genova che, con sentenza 29 novembre 2013 n. 1352, ha
riformato la pronuncia del Tribunale di Imperia n. 196/2008 sulla
base del seguente iter argomentativo:

la Corte ha ritenuto che negli ultimi anni sia venuto meno il
principio giurisprudenziale secondo cui ogni spesa relativa al
balcone va sostenuta dal proprietario dello stesso perché di
proprietà esclusiva, così che vanno considerate parti comuni
tutti gli elementi del balcone che assolvono a una funzione
strutturale e/o a una funzione estetica anche se non di pregio;

era pertanto onere di Pellegrino provare che le spese, a suo
avviso ripartite ingiustamente secondo i millesimi, non
assolvevano né a una funzione strutturale né a una funzione
estetica e andavano perciò addossate ai proprietari dei balconi;

non avendo Pellegrino assolto a tale onere, la domanda
proposta al Tribunale di Imperia va rigettata.

Olga Pellegrino ricorre per cassazione.
Il Condominio resiste con controricorso.

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impugnazione di una deliberazione dell’assemblea condominiale del

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione

seconda deliberazione avrebbe dovuto d’ufficio rilevare l’esistenza del
precedente giudicato, costituito dalla decisione sulla prima
deliberazione assembleare del Tribunale di Imperia (n. 277/2005), e
accogliere sic et simpliciter la domanda della ricorrente Pellegrino,
così che la Corte d’appello non poteva entrare nel merito della
controversia.
Il motivo non può essere accolto. La ricorrente afferma che ci
troviamo di fronte a una identità soggettiva e oggettiva delle due
cause. In realtà, tale identità non vi è né dal punto di vista soggettivo
(il primo processo è stato instaurato, come riconosce la stessa
ricorrente, dalla Pellegrino insieme ad altri condomini), né dal punto
di vista oggettivo, avendo il primo processo ad oggetto
l’impugnazione della deliberazione assembleare 14 settembre 2002 e
il secondo processo l’impugnazione della deliberazione 18 febbraio
2006, con petitum e causae petendi necessariamente diversi.
b) Il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio: la sentenza impugnata non spenderebbe “una
sola parola” in merito alla questione – ripetutamente sollevata e
ribadita dalla ricorrente – della esistenza inter partes di un giudicato,
il che non può “non risolversi in un vizio di motivazione che inficia
totalmente la pronuncia emessa”.
La censura non può essere accolta. A prescindere dal generico
riferimento alle “difese dei due gradi di merito” in cui l’eccezione di
giudicato esterno sarebbe stata sollevata e ribadita, non è vero che la
Corte d’appello non spende una parola circa la decisione n. 277/2005

4

dell’art. 2909 c.c.: il giudice davanti al quale è stata impugnata la

del Tribunale di Imperia. A p. 2 del provvedimento la Corte precisa
infatti che vi era stata l’impugnazione della deliberazione del 14
settembre 2005 e che il giudizio si era chiuso con la sentenza n.
277/2005 di accoglimento della domanda proposta dalle parti attrici e
la dichiarazione della nullità della deliberazione impugnata, per

febbraio 2006, così affermando di non essere vincolata dalla decisione
del 2005.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in
euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e
accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 19 settembre 2017.

Il Presidente
(Bruno Bianchini)

A-e-tt-ce

t-t/C4w-,

concludere (p. 3) che oggetto del giudizio è la deliberazione del 16

o Giudiziario
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

07 MAR. 2018

Roma,

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