Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5360 del 07/03/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5360 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,
in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente
contro
ARMENI ANDREA.
-intimato-
avverso la sentenza n.122/22/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata
19.9.2008;
il
Data pubblicazione: 07/03/2014
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Marco La Greca;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Albiano Laziale
accertava a carico di Andrea Armeni, per l’anno di
imposta 1995, un maggior reddito derivante dalla
rettifica della plusvalenza dichiarata in relazione
all’atto di cessione d’azienda intervenuto il
26.10.2005.
In particolare, a fronte dell’importo dichiarato
in lire 100.000, l’Ufficio inviava richiesta di
documenti e chiarimenti in ordine al predetto atto al
contribuente il quale non dava alcun riscontro. Ne
conseguiva l’avviso di accertamento con il quale veniva
rettificata
in
lire 31.900.000 la plusvalenza
ricavandola dal prezzo
(lire 32.000.000)
indicato
nell’atto di cessione.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso
l’atto impositivo veniva accolto dalla C.T.P. e la
decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate,
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Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
integralmente confermata dalla Commissione Tributaria
regionale del Lazio con la sentenza indicata in
epigrafe.
Il Giudice di appello respingeva la “questione di
diritto sollevata dall’Ufficio, in merito alla
l’invito a produrla perché il prospetto contabile
riassuntivo era stato allegato alla dichiarazione dei
redditi in possesso dello stesso Ufficio”.
Riteneva,
ancora, la Commissione di seconda istanza che l’Ufficio
non avesse sollevato alcuna
“eccezione nel merito per
valore dell’accertamento” .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle
Entrate.
Andrea Armeni non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate denuncia, ai sensi del n.5, I comma,
dell’art.360 c.p.c.,la sentenza impugnata di omessa
motivazione su un punto di fatto decisivo per la
controversia.
In particolare, la ricorrente deduce come il
Giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che
l’Ufficio non avesse svolto alcuna contestazione in
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documentazione non presentata dal ricorrente dopo
ordine al merito della questione, id est l’entità della
plusavalenza, laddove al contrario uno dei motivi di
impugnazione era rappresentato proprio
dall’assoluta
inidoneità delle allegazioni e della documentazione
prodotta dal contribuente al fine di dimostrare
il
tali da comportare l’infondatezza della pretesa
erariale.
Il motivo è fondato. La motivazione della C.T.R.,
in ordine
alla mancata
contestazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria sul merito
dell’accertamento tributario (ovvero sull’entità della
plusvalenza), si appalesa carente nella parte in cui
non ha valutato le specifiche doglianze in fatto che
l’Agenzia delle Entrate aveva mosso al riguardo in atto
di appello (il cui contenuto, per quello che qui
interessa, è riportato in ricorso in ossequio al
disposto dell’art.366 c.p.c.) ed, in particolare, la
valenza probatoria, al fine di giustificare la
plusvalenza dichiarata rispetto a quella rettificata
dall’Ufficio (sulla scorta del prezzo di cessione di
azienda), degli elementi addotti dal contribuente.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la
cassazione della sentenza impugnata con rinvio al
Giudice di merito affinché provveda ad un nuovo esame
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proprio assunto in ordine all’esistenza di elementi
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9st’)
oltre che al regolamento delle spese processuali di
questo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento
Sezione della Commissione tributaria regionale del
Lazio.
Così deciso in Roma il 28.11.2013.
delle spese processuali di questo grado, ad altra