Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5360 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11144-2009 proposto da:

P.M.R. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di madre

delle minori L.E. e P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso l’avvocato IVELLA

ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BONICALZI MARIA CRISTINA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di curatore

speciale delle minori L.E. e P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 52, presso l’avvocato

SANTILLI GIANLUCA, rappresentata e difesa da se medesima, giusta

decreto di nomina del Tribunale per i Minorenni di Milano;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI OSSONA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

DI APPELLO DI MILANO, L.P., PROCURA GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato IVELLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato B. che ha chiesto

il rigetto del ricorso e depositato nota spese e copia ammissione al

gratuito patrocinio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 11/10/2005, il Tribunale per i minorenni di Milano apriva procedura di adottabilità delle minori P.A., L.E.. Veniva disposta ed espletata C.T.U..

Il Tribunale per i minorenni di Milano, con sentenza 10/7/2008, dichiarava l’adottabilità dei minori, recependo le risultanze della C.T.U..

Proponeva appello avverso tale sentenza la madre delle minori P. M.R., chiedendo revocarsi la dichiarazione di adottabilità.

Si costituiva il curatore delle minori, che chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Milano – Sezione per i minorenni, con sentenza 21/2-30/3/2009, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione la P., sulla base di due motivi. Resiste, con controricorso, la curatrice delle minori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 8, con riferimento anche alla L. n. 184 del 1983, art. 1: in particolare se afferma che il giudice a quo ha ritenuto sussistere l’abbandono, in mancanza di qualsiasi pregiudizio riscontrabile sulle minori.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, con riferimento all’assenza di ogni pregiudizio delle minori, alla capacità di recupero della ricorrente stessa e alla possibilità di utilizzare, come alternativa all’adozione, l’affidamento familiare.

Va precisato, quanto alla L. n. 184, art. 1 che esso introduce una generale enunciazione di principio, per cui il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Non pare evidentemente accettabile un’interpretazione del principio in senso assoluto: il minore dovrebbe essere educato sempre e comunque nella famiglia d’origine (ciò che contraddirebbe il contenuto stesso della L. n. 184 e i principi costituzionali: l’art. 30 Cost., comma 2 precisa che, anche in caso di incapacità dei genitori, devono essere comunque assicurati i compiti di educazione, mantenimento, istruzione dei figli).

Il significato dell’enunciazione che apre la L. n. 184, anche alla luce dei commi successivi dell’art. 1 (per cui sono disposti, a favore della famiglia, interventi di sostegno ed aiuto, al fine di prevenire situazioni di abbandono) è ben diverso: il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine finchè ciò sia possibile ed è pertanto necessario individuare gli strumenti di aiuto e di sostegno ad essa, seguendosi del resto le indicazioni dell’art. 31 Cost., perchè la famiglia possa assolvere ai suoi compiti educativi; ma ove tale programma non ottenga l’effetto sperato, si farà luogo all’adozione, sciogliendo ogni legame con la famiglia d’origine. Quanto alla L. n. 184, art. 8, va osservato che esso, definendo l’abbandono di minore come privazione di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori (o dei parenti tenuti a provvedervi)”, costituisce una norma in bianco, sulla quale peraltro la giurisprudenza (e segnatamente quella di questa Corte) è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci (per tutte, Cass. n. 21817 del 2006). Soccorre, ancora una volta, il richiamo ai principi costituzionali: l’art. 30 Cost. indica l’obbligo (prima ancora che il diritto) dei genitori di educare, istruire, mantenere i figli, e il principio costituzionale trova riscontro nell’art 147 c.c., là dove si precisa che i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Va precisato che solo all’interesse del minore deve farsi comunque riferimento; non si sanziona il comportamento del genitore, ma ci si deve preoccupare esclusivamente di eliminare le conseguenze che tale comportamento determina o potrebbe determinare sullo sviluppo psico- fisico del fanciullo. Dunque, ove la situazione familiare fosse tale da compromettere in modo grave e irreversibile tale sviluppo, si dovrebbe far luogo ad adozione. Non alla figura di un minore astratto, nè a tutti i minori di quell’età o di quell’ambiente sociale ci si dovrà peraltro richiamare, ma a quel minore particolare, con la sua storia, il suo “vissuto”, le sue caratteristiche fisiche e psicologiche, la sua età, il suo grado di sviluppo (o meglio le potenzialità, le possibilità di sviluppo).

L’esigenza è dunque sempre la medesima: garantire una crescita armonica e compiuta del fanciullo. L’adozione presuppone una situazione grave ed irreversibile (laddove il giudizio di gravità ed irreversibilità va fatto con riferimento alla posizione del singolo minore). Se dunque è vero che per integrare la situazione di abbandono è necessaria l’esistenza di pregiudizio (reale o potenziale), inerente al minore abbandonato, va precisato che, nella specie, tale pregiudizio appare accertato dal giudice di merito, il quale ha posto in evidenza che le bambine hanno vissuto quasi costantemente in comunità e che l’inidoinetà della madre ha impedito il loro sviluppo armonico e compiuto nell’ambito di una famiglia. La stessa Corte di Appello, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha inoltre precisato che la madre non è in grado di cogliere i bisogni delle minori, richiamando al riguardo le risultanze della c.t.u., confermate dalle relazioni degli operatori territoriali, ha espresso una valutazione negativa sul recupero delle capacità della P. in tempi utili per i bisogni e lo sviluppo psico-emotivo delle bambine, ed ha rilevato che la madre non riesce a stare in relazione con le figlie contemporaneamente, e deve quindi occuparsi prima dell’una e poi dell’altra, e che le minori non presenterebbero rischi di danno emotivo dalla separazione dalla madre. Parimenti negativa la posizione della nonna materna che – secondo il giudice a quo – ha una visione semplicistica e semplificata della situazione e non vede da anni le minori, limitandosi ad affermare che “avrebbe interesse” a vederle e sentirle.

Coerentemente, sulla base di quanto osservato, la Corte di merito ha escluso l’affidamento familiare, che presupporrebbe una valutazione di “temporaneità”, estranea alla fattispecie in esame. Il ricorso va pertanto rigettato.

La natura della causa richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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