Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5360 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22366-2014proposto da:

COMUNE DI PALERMO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avvocato CARMELO LAURIA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

SOCIETA’ COMPAGNIA DEL PETROLIO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 136/30/2013, emessa 28/05/2013 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il

27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art,. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 136/30/13, depositata il 27 giugno 2013, non notificata, la CTR della Sicilia ha accolto l’appello proposto dalla società Compagnia del Petrolio S.r.l. nei confronti del Comune di Palermo per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Palermo, che aveva rigettato il ricorso del contribuente, avverso avvisi di accertamento per omessa denuncia ai fini TOSAP per gli anni dal 2005 al 2008 di superficie occupata nel capoluogo siciliano per impianti di carburante, in virtù di concessione n. 4869/09 del 3 aprile 2009.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’ente ricorrente denuncia cumulativamente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 44, 48 e 50 e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è da ritenersi inammissibile.

Pur ammettendo che le censure siano formulate in modo tale da poter essere autonomamente esaminate (cfr. Cass. sez. unite 9 maggio 2015, n. 9100), ciascuna risulta per diverse ragioni inammissibile. Quella con la quale l’ente ricorrente lamenta il vizio motivazionale dell’impugnata pronuncia, perchè riferita sostanzialmente alla formulazione previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile al presente giudizio, avente ad oggetto ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di CTR pubblicata in data 27 giugno 2013. La censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, invece, poichè non conforme ai canoni relativi alle modalità di deduzione del vizio, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, più di recente Cass. sez. lav. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. sez. 6-5, ord. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. sez. 6-5, ord. 1 dicembre 2014, n. 25149; Cass. sez. 6-3, ord. 26 febbraio 2013, n. 16038), richiede, a pena d’inammissibilità, non solo la puntuale indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche la deduzione di specifiche argomentazioni in correlazione alle statuizioni della sentenza impugnata, volte a dimostrare che esse si pongano effettivamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte.

Nella fattispecie in esame il motivo è articolato dall’ente ricorrente prescindendo del tutto dalle statuizioni in diritto della sentenza impugnata, della quale peraltro non riporta e, quindi, non coglie neppure, l’effettiva ratio decidendi che ha portato il giudice tributario d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ad annullare gli atti impositivi, “in quanto fondati su una motivazione errata, contraddittoria ed insufficiente”; ciò dopo avere la CTR evidenziato che, sebbene sia dato atto negli avvisi di accertamento che la contribuente ha effettuato i pagamenti richiesti come specificati nel preavviso di scadenza dei termini di versamento, “nulla viene specificato circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la maggior pretesa impositiva”, nè che, dalla motivazione degli stessi, fossero “desumibili elementi idonei a rendere chiaro e comprensibile il criterio seguito dall’Amministrazione per determinare la maggiore imposta accertata”.

L’omessa censura di quella che si configura come l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (cfr., tra le molte, Cass. sez. lav. 5 febbraio 2009, n. 2831). Nulla va statuito quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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