Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 536 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 15/01/2020), n.536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6212/2018 proposto da:

Domus S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in Roma alla via Savoia, n. 80 presso lo

studio dell’AVVOCATO ELETTRA BIANCHI che la rappresenta e difende

unitamente all’AVVOCATO ANTONIO PIMPINI;

– ricorrente –

contro

Brarid For Agency Service S.r.l., Prelios Agency S.p.a., in persona

dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliate in

Roma alla via Del Corso n. 504 presso lo studio dell’AVVOCATO NICOLA

IELPO che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MARIO

IELPO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 05296/2017 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/12/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 da Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Pirelli & G. Real Estate Agency S.p.a., successivamente divenuta Prelios Agency S.p.a., chiese ed ottenne ingiunzione monitoria dal Tribunale di Milano nei confronti della Domus S.r.l per la complessiva somma di Euro centodiciannovemilacinquecentonovanta e ottanta centesimi.

L’opposizione al monitorio, proposta dalla Domus S.r.l., venne dichiarata improcedibile dal Tribunale di Milano.

Su impugnazione della Domus S.r.l. la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 05296 del 18/0272017, dichiarò procedibile l’opposizione e la rigettò nel merito con condanna della Domus S.r.l. alla rifusione delle spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione con cinque motivi la Domus S.r.l.

Resistono con un unico controricorso la Prelios Agency S.p.a. e la Proximum S.p.a.

Non risulta il deposito di memorie per l’adunanza camerale.

Il P.G. ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce error in iudicando e/o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per inesistenza originaria e perdurante nel processo dei potere di rappresentanza organica della Pirelli e che avrebbe avuto la funzione di esternare la volontà dell’ente”. Il mezzo afferma che la procura conferita ad un procuratore che non rivestiva la carica è amministratore (o di liquidatore) doveva essere resa pubblica mediante iscrizione nel Registro delle imprese.

Il motivo, pur se richiama l’art. 75 codice di rito in tema di capacità processuale, non fornisce alcun utile strumento volto ad individuare le norme di diritto dalle quali risulterebbe la necessità della pubblicità della procura alle liti mediante iscrizione nel Registro delle imprese e sotto detto profilo è inammissibile.

Il motivo è, altresì, infondato: la Corte di Appello, ha rilevato che la Prelios Agency S.p.a., costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva allegato “la procura con sottoscrizione autenticata con la quale la Pirelli & C. Real estate Agency S.p.a. ha conferito, in data 02/04/2008, al Dott. G. anche i poteri di “stare in giudizio in Italia e all’estero in ogni causa e procedura, anche esecutiva e cautelare, avanti qualsivoglia autorità giudiziaria…provvedere a quanto necessario ai fini delle cause e alle procedure medesime e così nominare avvocati-e procuratori alle liti”. Ne consegue che la detta procura deve ritenersi rilasciata dall’organo investito del potere di amministrazione (Cass. n. 13746 del 18/09/2003 Rv. 566940 – 01) e che sul punto non vi è alcuna valida critica da parte della Domus S.r.l., anche in considerazione della circostanza che le pronunce, pur se nomofilattiche, dalla difesa della stessa richiamata riguardavano fattispecie del tutto differenti da quella in esame (Sez. U n. 24179 del 16/11/2009 riguarda la fattispecie di procura per il ricorso in cassazione rilasciata da un funzionario di istituto di credito abilitato per statuto al rilascio di procure soltanto in un limitato ambito territoriale). Nel controricorso, inoltre, la Prelios Agency S.p.a. ha dichiarato, in via cautelativa, di ratificare l’operato del Dott. G. qualora lo stesso fosse ritenuto carente di poteri.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato.

Il secondo mezzo deduce “error in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione agli artt. 163 e 164 c.p.c. e art. 24 Cost. per indeterminatezza e mancata esplicitazione dell’oggetto della lite e della causa petendi sia in reazione al ricorso per decreto ingiuntivo che alla successiva comparsa di costituzione.

Il mezzo è infondato. La sentenza in scrutinio ha richiamato quanto esposto in relazione al quinti motivo di appello della Domus S.r.l, ovvero dell’originario atto di opposizione, affermando, con motivazione logica, coerente, esaustiva che il credito azionato in via monitoria dalla Pirelli & C. Real estate Agency, ora Prelios S.p.a., era relativo ad un preesistente rapporto di franchising immobiliare, nel cui ambito la Domus S.r.l. aveva la veste di affiliata e che essa, in detta qualità, aveva eccepito plurimi inadempimenti da parte della Pirelli & C. Real Estate S.p.a. Dall’esposizione motivazionale della Corte territoriale consegue che Domus S.r.l. era ben a conoscenza della fonte della pretesa creditoria azionata in via monitoria.

Il terzo motivo propone vizio di “error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame sulla mancata indicazione dell’oggetto della domanda, oggetto di discussione tra le parti”. Il mezzo, così come formulato (e riportato letteralmente tra virgolette c.d. caporali) è scarsamente comprensibile. Nel corpo del motivo, come esposto alle pagg. 12 e 13 del ricorso, può vedersi censura di mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. Così interpretato il motivo di ricorso è del tutto infondato, in quanto, come esattamente rilevato dalla sentenza in scrutinio, i fatti sono quelli relativi al contratto di franchising intercorso tra Pirelli & C. Real Estate S.p.a. e Domus S.r.l.

Il quarto motivo propone “error in iudicando per erronea e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 3, degli artt. 1218, 1453 e 1460 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. in materia d’eccezione d’inadempimento”.

In questo caso la formulazione del motivo concerne violazione di legge ma pure la detta prospettazione non coglie nel segno, laddove la Corte territoriale ha ricondotto la pretesa creditoria al contratto di franchising e l’ha quantificata sulla base della documentazione prodotta in atti, sin dalla fase monitoria, dalla Pirelli & C. Real Estate S.p.a., affermando, con valutazione fattuale, non incisa dal motivo di ricorso, che il credito relativo al rapporto di franchising era stato in un primo tempo, seppur non integralmente adempiuto, ma era venuto successivamente nuovamente ad aumentare ed era stato riconosciuto come esistente nel suo ammontare nel tempo con diverse missive con le quali laDomus S.r.l. si era riconosciuta via via debitrice. La Corte d’Appello ha, inoltre, escluso che l’opponente avesse fornito prova delle inadempienze della società affiliante, ossia dell’allora Pirelli & C. Real Estate, sulla cui base era stata invocata la tutela di cui all’art. 1460 c.c.

Il quarto mezzo è, pertanto, rigettato.

Infine il quinto motivo propone censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’omesso esame del controllo esercitato, integrante abuso di posizione dominante, della Pirelli & C. Real Estate S.p.a. sulla Domus S.r.l.

Lo scrutinio della Corte territoriale è, anche in questo caso, esaustivo: la sentenza d’appello rileva che la società opposta aveva crediti nei confronti di Domus S.r.l. scaturenti dal contratto di franchising e comprovati dalla documentazione in atti, mentre l’asserita vessatorietà della condotta della Pirelli & C. Real Estate S.p.a. nei confronti dell’affiliata era rimasta del tutto sfornita di prova. Il mezzo è, inoltre, inammissibile laddove prospetta omesso esame di un fatto che la stessa difesa della Domus S.r.l. non ha esaurientemente esposto nelle fasi di merito e in quella di legittimità si è limitata ad un generico richiamo alla fattispecie di cui all’art. 2497 c.c.

Il ricorso è, conclusivamente rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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