Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 536 del 15/01/2010
Cassazione civile sez. II, 15/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 15/01/2010), n.536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
DITTA INDIVIDUALE ELECTRONIC CORPORATION DI S.E., in
persona del titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato CIANNAVEI ANDREA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BUONGIORNO DANILO, giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CARLO GAVAZZI FEME SPA, ora CARLO GAVAZZI AUTOMATION SPA, per atto di
fusione per incorporazione del 20/12/06, rep. n. 100466, per atto
Notaio Dr. Cesare Bignami di Codogno, in persona del suo
Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
FIAMMETTA 11, presso lo studio dell’avvocato ITALIA SALVATORE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANCHETTA RICCARDO M.,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2733/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
9/10/07, depositata il 17/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
udito l’Avvocato Andrea Ciannavei (delega avvocato Danilo
Buongiorno); difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del
ricorso;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIVETTI Marco che conferma
la relazione scritta.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Il ricorso sembra inammissibile per piu’ versi.
Anzitutto, difetta il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, con particolare riferimento ai fatti processuali, dato che dall’atto, sia pure considerato nel suo complesso, non risulta la ratio della decisione impugnata, quantomeno per quel tanto che e’ necessario per comprendere il senso e la rilevanza delle censure.
In secondo luogo, i quesiti con i quali si conclude ciascuno dei due motivi di ricorso sono inammissibilmente generici e, dunque, non soddisfano i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e agli avvocati delle parti;
che la sola parte controricorrente ha depositato memoria;
che la relazione e’ condivisa dal Collegio;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010