Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 536 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 12/01/2011), n.536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33712/2006 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 183, presso lo studio dell’avvocato STUDIO BENINCAMPI,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ADDARIO Filomena giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

CAVALLO Mino, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2006 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

GROTTAGLIE, emessa il 14/02/2006, depositata il 15/02/2006; R.G.N.

382/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il V. adiva il Giudice di Pace per chiedere il risarcimento del danno subito in esito a un sinistro stradale e citava P. G. (conducente dell’autovettura), che sì costituiva e avanzava domanda riconvenzionale lamentando i danni a sua volta subiti, e la Sara Assicurazioni Spa. Integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario ( P.C.), il giudice dichiarava l’incompetenza per valore eccepita da P.G. sulla base della propria domanda riconvenzionale e condannava lo stesso P. al pagamento delle spese processuali, per aver determinato con la propria azione lo spostamento di competenza.

Su appello proposto da P.G., solo rispetto al capo della sentenza relativo alle spese, il Tribunale – in contraddittorio con V. e nella contumacia di P.C. e delle Sara assicurazioni – compensava le spese del primo grado e condannava V. per le spese del secondo grado, con sentenza del 15 febbraio 2006, notificata personalmente al V. in forma esecutiva in data 25 settembre 2006.

2. Avverso la suddetta sentenza il V. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, notificandolo solo a P. G. il 27 novembre 2006.

Non sono stati intimati P.C. e la Sara Assicurazioni Spa.

P.G. ha depositato tardivamente (il 5 novembre 2007) “memoria di costituzione”, non notificata, con conseguente inammissibilità. L’avvocato nominato non ha partecipato all’udienza.

3. Il ricorso è tempestivo avuto riguardo al termine annuale di impugnazione. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata (da ultimo, Cass. n. 10026 del 2010), la notifica della sentenza alla parte personalmente non vale a far decorrere il termine breve di impugnazione, che nella specie sarebbe superato essendo scaduto il 24 del mese di novembre del 2006.

3.1. Quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di P.C. e la Sara Assicurazioni, parti necessarie nell’ambito di un giudizio sicuramente a litisconsorzio necessario, ritiene il collegio che l’integrazione del contraddittorio nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e di formalità superflue, traducendosi, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

L’integrazione del contraddittorio non sarebbe giustificata dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, di cui all’art. 101 cod. proc. civ., secondo la linea evolutiva espressa dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione degli istituti processuali alla luce dell’art. 111 Cost. (da ultimo Cass. n. 2723 del 2010, Cass. S.U. n. 26373 del 2008).

Nel caso si specie, il processo è incentrato – e lo era già nel secondo grado – sui soli profili attinenti alle spese processuali, rispetto ai quali sono coinvolti solo il V. e il P. G., mentre rimangono completamente estranei, sia il proprietario dell’autovettura ( P.C.) che la Sara Assicurazioni Spa (assicurazione del proprietario), rimasti contumaci nel secondo grado. (per un caso di applicazione della suddetta giurisprudenza in riferimento all’effettivo oggetto del processo, Cass. n. 18410 del 2009).

4. I tre motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine: alla compensazione delle spese per il primo grado (primo motivo); alla condanna alle spese per il secondo grado (secondo motivo) e alla misura della condanna alle spese del secondo grado (terzo motivo).

4.1. Con il primo motivo si sostiene che ha errato il giudice di secondo grado nel non individuare il soccombente sulla base del principio di causalità; principio, invece, seguito dal primo giudice, che aveva condannato alle spese il P. per aver dato causa allo spostamento di competenza per valore con la propria domanda riconvenzionale.

Il giudice di secondo grado, nel riformare sul punto la sentenza del giudice di pace, ha motivato sulla ritenuta compensazione delle spese in ragione della giuridica possibilità della proposizione della domanda riconvenzionale fondata su identica causa petendi ed implicante lo spostamento della competenza per valore in favore del giudice superiore. Ma, il ricorrente non ha censurato tale argomentazione e si è limitato a sostenere che ricorrevano i presupposti per la condanna alle spese sulla base del principio di causalità. Consegue il rigetto del motivo.

4.2. Con il secondo motivo, si censura la condanna delle spese relative al secondo grado, chiedendone la compensazione invece della condanna, e si deduce il difetto assoluto di motivazione.

Atteso che nella sentenza impugnata la condanna alle spese è la conseguenza dell’applicazione della regola della soccombenza, il motivo di ricorso va rigettato.

4.3. Con il terzo motivo, logicamente subordinato al mancato accoglimento del secondo, il ricorrente si duole dell’importo liquidato per onorari e diritti in secondo grado. Deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 5 e 6 e del D.M. n. 127 del 2004, nonchè omessa motivazione, indicando gli importi di onorari e diritti ai quali avrebbe potuto essere condannato. Sostiene che il giudice d’appello, non avendo fatto riferimento per il valore della causa alla somma (Euro 2.687,85, comprensiva di accessori) complessivamente liquidata dal primo giudice per le spese in danno del P., che costituiva l’unico oggetto della controversia vertente sulla legittimità o meno di tale condanna, ma alla somma chiesta dall’attore con la domanda introduttiva del giudizio di merito (di poco superiore a Euro 8.000,00), ha superato i massimi della tariffa professionale forense.

Atteso che il giudice ha liquidato le spese di secondo grado determinando il valore della causa sulla base della domanda nel merito in primo grado, ritiene il collegio che il motivo di ricorso vada accolto alla luce della recente sentenza delle sezioni unite, chiamate a risolvere un precedente contrasto di giurisprudenza (Cass. s.u. n. 19014 del 2007).

Questi i principi di diritto affermati nella suddetta sentenza:

“a) il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica dell’art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella Delib. Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, approvata con D.M. Ministro Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità di questa Corte – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera domanda.

b) Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione è limitato a quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione.

c) Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado”.

Nella specie all’esame della Corte, nella quale il giudizio di secondo grado ha avuto per esclusivo oggetto la correttezza o meno della condanna alle spese del P. nel primo grado di giudizio, il valore della controversia, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, riferito al disputatum è dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice (per circa complessivi Euro 2.700,00).

La sentenza impugnata, che: ha applicato un diverso criterio per determinare il valore della controversia, va cassata sul punto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla liquidazione delle spese processuali per il giudizio di secondo grado, può far seguito la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., ponendosi le stesse – nella misura stabilita in dispositivo – a carico del V..

5. Quanto alle spese relative a questo giudizio, il V. non può ripeterle dal P., ritenendo il collegio di compensarle sulla base della circostanza che l’unico profilo accolto concerne l’errata applicazione degli scaglioni per la liquidazione delle spese di secondo grado, effettuata dal giudice nel provvedimento impugnato.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo;

cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alla liquidazione delle spese di secondo grado e, decidendo nel merito, condanna V. A. al pagamento, in favore di P.G., delle spese processuali del secondo grado, determinate nella misura di Euro 796,00 per diritti e di Euro 1.010,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge dovuti. Dichiara non ripetibili le spese relative al processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA