Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 536 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20988/2015 proposto da:

MINISIERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E., P.G.;

– intimati –

avverso il decreto n. 50065/2011 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di

ROMA del 3/11/2014, depositato il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia alla corresponsione, a P.E. e P.G., dell’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del giudizio iniziato dinanzi al Tribunale di Nola l’8.7.2003 dalla loro dante causa Pe.Li. e definito dallo stesso Tribunale con sentenza del 30.6.2010;

– per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di tre motivi;

– P.E. e P.G., ritualmente intimati, non hanno svolto attività difensiva;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– va prima esaminato, in ordine logico, il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello omesso di detrarre il periodo di ragionevole durata del giudizio dalla durata complessiva del processo successiva alla costituzione degli odierni ricorrenti quali eredi della Pe., liquidando così il danno con riferimento a tutto il tempo del processo successivo alla loro costituzione), il quale risulta fondato, avendo questa Corte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte (Sez. 1, Sentenza n. 13803 del 23/06/2011, Rv. 618294; Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 19/02/2014, Rv. 629631; Sez. 1, Sentenza n. 23416 del 04/11/2009, Rv. 610076) e non avendo la Corte territoriale detratto dal suddetto periodo, decorrente dalla costituzione in giudizio degli eredi, il tempo di ragionevole durata del processo;

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere la Corte di Appello assunto quale dies ad quem della irragionevole durata del giudizio la data del 30.12.2010 in cui si verificò il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione, piuttosto che la data del 30.6.2010 nella quale fu pubblicata la sentenza che ha definito il giudizio presupposto) rimane assorbito nell’accoglimento del primo motivo;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la nullità della pronuncia impugnata per extrapetizione, per avere la Corte di Appello liquidato un indennizzo per ciascuno degli attori, in assenza di loro domanda) è infondato, in quanto ciascuno degli eredi ha diritto all’indennizzo iure proprio per l’eccessiva durata della fase del processo successiva alla loro costituzione in giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 23939 del 09/11/2006, Rv. 592725);

– in definitiva va accolto il secondo motivo di ricorso, va dichiara assorbito il primo e va rigettato il terzo;

– va pertanto cassato il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma;

– il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, rigetta il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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