Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5359 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5359 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 24193-2014 proposto da:
RIGHINI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato
CAMILLA BOVELACCI, rappresentata e difesa dagli
avvocati MARIA ANGELA MAZZOTTI, MARCO GIACOMUCCI;
– ricorrente contro
PANINI MARINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO LUIGI ANTONELLI 27, presso lo studio
dell’avvocato PATRIZIA UBALDI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIOVANNI IANTOSCA;
– controrícorrente nonchè contro
FANTINI GIUSEPPE;

Data pubblicazione: 07/03/2018

- intimato avverso la sentenza n. 1742/2014 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 18/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

t

R.G. 24193/2014

PREMESSO CHE
Graziella Righini, insieme ai condomini Nevio Lazzari e Alba
Ronchi, conveniva in giudizio Giuseppe Fantini, affermando che il

retrostante i loro garage, creando un locale utilizzato come ripostiglio
per il deposito di merci, locale a loro avviso lesivo del decoro
architettonico dell’edificio e chiedeva al giudice di ordinare la
rimozione della struttura in alluminio e il ripristino dell’area ovvero,
in subordine, condannare il convenuto al pagamento di un indennizzo.
Fantini, costituendosi, affermava di non essere proprietario della
porzione immobiliare; gli attori avevano allora chiamato in causa
Marino Panini che costituendosi eccepiva la prescrizione del diritto e a
sua volta chiamava in garanzia il suo dante causa Giovanni Pagliarani,
che è rimasto contumace. Il Tribunale di Ravenna respingeva le
domande proposte dalla ricorrente.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza 18 luglio 2014, n.
1742, rigettando l’appello proposto da Righini l ha confermato la
pronuncia di primo grado, sulla base di una diversa motivazione:
valutando istanze istruttorie trascurate dal primo giudice, la Corte ha
ritenuto che la chiusura del portico costituisca uno stato di fatto
oggetto di usucapione da parte del proprietario del portico stesso.
Graziella Righini ricorre per cassazione.
Marino Panini resiste con controricorso, con cui chiede di
pronunciare l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso.
L’intimato Giuseppe Fantini non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE
Sono due i motivi in cui si articola il ricorso.

3

dante causa del suo dante causa aveva chiuso la parte di un portico,

a) Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente non lamenta infatti il mancato
esame di un fatto decisivo, ma la valutazione operata dalla Corte
d’appello delle prove testimoniali rese in primo grado, in particolare le

ricorso), valutazione che è motivata e che è incensurabile in questa
sede (v. pp. 7-8 della sentenza impugnata).
b) Il secondo motivo censura violazione o falsa applicazione degli
artt. 13 della legge 247/2012 e 4 e 5 del d.m. 55/2014 per avere la
Corte d’appello liquidato compensi superiori ai valori medi,
nonostante si tratti di causa di valore “indeterminabile modesto” e
quindi con scaglione tra euro 26.000 ed euro 52.000, senza indicare
sulla base di quali parametri abbia operato.
Il motivo non può essere accolto. Il comma 6 dell’art. 5 del d.m.
55/2014, che secondo la ricorrente sarebbe stato violato o falsamente
applicato, prevede infatti che “le cause di valore indeterminabile si
considerano di regola, e a questi fini, di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto
dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di
valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico
oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate,
e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere
non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini
entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”. L’art. 4 dello stesso d.m.
dispone poi al comma 1, come riporta la stessa ricorrente, che “ai fini
della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche,
dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della
natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni
soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. (..) Il giudice

dichiarazioni rese dai testimoni Dradi e Magnani (cfr. pp. 9-20 del

tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in
applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di
regola, fino all’80 per cento”. Rientra pertanto nei poteri discrezionali
del giudice superare i valori medi, così che la Corte d’appello non ha
posto in essere alcuna violazione di legge.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la
soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in
euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e
accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 19 settembre 2017.

Il Presidente
(Bruno Bianchini)
II F

o Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

0 7 MAR, 2018

Il ricorso va quindi rigettato.

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