Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5359 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5359 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente –

9R3
contro
RUSSO LUIGI
-intimato-

avverso la sentenza n.58/18/08 della Commissione
Tributarla Regionale della Campania, depositata il
29.04.2008;

Data pubblicazione: 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Marco La Greca;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi

a

due motivi, per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello
proposto dal contribuente, aveva riformato la sentenza
di primo grado di rigetto del ricorso proposto da Luigi
Russo avverso l’avviso con il quale, sulla base degli
studi di settore, erano stati accertati maggiori ricavi
ai fini iperf, irap, addizionale regionale per l’anno
di imposta 1998.
In particolare, il Giudice di appello, riteneva
che, nel caso in esame, lo scostamento dal parametro
potesse essere giustificato “dalla marginalità
dell’ubicazione dell’esercizio commerciale rispetto ad
altre attività del medesimo settore ma ubicate in
posizioni più favorevoli in riferimento alla possibile
affluenza della clientela”.

2

Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per

L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente assume la
violazione e falda applicazione dell’art.53 d.lgs.
546/92 e 324 c.p.c., in relazione all’art.360 n.4
c.p.c. Secondo la prospettazione difensiva la
Commissione campana avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile l’appello proposto dal contribuente in
quanto privo di specifiche ragioni di doglianza avverso
la decisione di primo grado.
Il motivo è infondato. Questa Corte, in materia ha già
affermato il principio (anche se con riguardo alla
parte pubblica ma ovviamente estensibile anche alla
parte privata) secondo cui “nel processo tributario,
ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire
e riproporre in appello le stesse ragioni e
argomentazioni poste a sostegno della legittimità del
proprio operato, come già dedotto in primo grado, in
quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la
legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da
ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica
previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, secondo il quale il ricorso in appello deve
contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non
già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo

3

,

pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non
limitato al controllo di vizi specifici della sentenza
di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della
causa nel merito (cfr.Cass.n.3064/2012; Cass.n. 4784
del 28/02/2011).

dell’art.360 c.p.c., si denuncia la violazione
dell’art.112 c.p.c. per avere la sentenza pronunciato
al di “fuori del petitum”.
In particolare la ricorrente lamenta che la
C.T.R., nel ritenere giustificato lo scostamento dai
parametri, abbia fondato tale convincimento su un fatto
(l’ubicazione dell’esercizio commerciale) mai
introdotto nel giudizio. In effetti, come è dato
evincere dalla lettura dalla sentenza impugnata, la
Commissione tributaria regionale nel compiere tale
accertamento rimanda sul punto ad “altre due annualità
oggetto di accertamento” laddove dal contenuto del
ricorso introduttivo, reiterato in appello ( come
riportato dall’Agenzia dell’Entrate), non si evince la
proposizione di tale motivo di impugnazione né tanto
meno la prospettazione di tale specifico elemento
fattuale. Appare, pertanto, evidente la violazione
dell’art.112 c.p.c. tanto più alla luce del principio
per cui nel processo tributario, caratterizzato

4

2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi del n.4

dall’introduzione della domanda nella forma della
impugnazione dell’atto tributario per vizi formali o
sostanziali, l’indagine sul rapporto sostanziale non
può che essere limitata ai motivi di contestazione dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa

specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di
primo grado, con la conseguenza che, ove il
contribuente deduca specifici vizi di invalidità
dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi
all’esame di essi e non può, “ex officio”, annullare il
provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli
dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi
acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili
di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema
controversum”, come definito dalle scelte del
ricorrente (cfr.tra le altre, da recente, Cass n.19337
del 22/09/2011).
Ne consegue, in accoglimento del motivo, la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio al Giudice del
merito perché provveda ad un nuovo esame ed regolare le
spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di
ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

5

dell’Amministrazione che il contribuente deve

1,.TE DA -2GSTr„A7i
Al SENSI DEL
N. 131 TAL. AUL. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
per le spese, alla Commissione tributaria regionale
della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 28.11.2013.

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