Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5359 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 05/03/2010), n.5359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 5694 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2005, proposto da:

R.A., M.A. e M.L., quali eredi di

M.V., elettivamente domiciliati in Roma, Viale di Villa

Grazioli n. 1, presso l’avv. MENOZZI Luciano, che li rappresenta e

difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

1) RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a., incorporante per fusione la

RAI – Radiotelevisione italiana-Società per azioni, con sede in

(OMISSIS), in persona del direttore della Direzione affari legali

e

societari, avv. Rubens Esposito, elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere dei Mellini n. 39, presso l’avv. D’ANGELANTONIO Luciano,

che la rappresenta e difende, per procura a margine del

controricorso; 2) BROADMEDIA SERVICE s.r.l.; 3) SURF FILM s.r.l.; 4)

DERBY FILM s.r.l, ciascuna in persona del suo amministratore unico,

diverso in ognuna delle società, tutti elettivamente domiciliati in

Roma al Piazzale Clodio n. 22, presso l’avv. Francesco Marconi, che

le rappresenta e difende, per distinte procure ai margini di ciascuno

dei rispettivi controricorsi; 5) MEDIASET s.p.a., con sede in

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale S.P.,

elettivamente domiciliato in Roma, V. Ennio Quirino Visconti 20,

presso l’avv. Antonio Pacifico che, disgiuntamente con l’avv. Aldo

Bonomo, la rappresenta e difende, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè

1) TITANUS s.p.a., in persona del legale rappresentante, già

elettivamente domiciliato in appello in Roma, alla Via Passalacqua n.

38 presso il difensore domiciliatario avv. F. Lazzaroni; 2) PAT INC.

in liquidazione, in persona del liquidatore, già elettivamente

domiciliato in Roma in secondo grado presso il difensore

domiciliatario avv. M. Squiquero, alla Via Pompeo Magno n. 2/B;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, prima sezione

civile n. 4385, del 24 novembre – 20 dicembre 2004.

Udita, all’udienza del 12 novembre 2009, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte.

Uditi l’avv. L. Menozzi, per i ricorrenti, l’avv. F. Marconi, per le

controricorrenti società a responsabilità limitata Broadmedia

Service, Surf Film e Derby Film, da lui difese separatamente, l’avv.

d’Angelantonio, per la RAI s.p.a. e l’avv. A. Pacifico, per Mediaset

s.p.a., e il P.M. Dr. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 gennaio 2002, rigettava, per difetto di legittimazione attiva, le domande di M.V. nei confronti dalla RAI s.p.a., da esso e dall’attore qualificate di rivendica dei diritti di utilizzazione esclusiva di opere cinematografiche utilizzate dalla convenuta, cui l’adito giudice avrebbe dovuto inibire la continuazione dell’esercizio dei diritti sui films, condannandola al risarcimento del danno.

L’attore si era dichiarato, nella citazione introduttiva del 1999, titolare dei diritti di sfruttamento in tutto il mondo dei diritti di trasmissione televisiva via etere/satellite, di un pacchetto di films italiani, in base a cessione dalla s.r.l. Intercinematografica Distribuzioni, che non era la produttrice delle opere cinematografiche, con scrittura privata (OMISSIS), trascritta nel pubblico registro cinematografico della SIAE (da ora: P.R.C.) nel 1990, con nota di trascrizione rinnovata il 2 dicembre 1998, in base alla L. n. 52 del 1996 e L. n. 659 del 1996, per cui era abusiva la trasmissione televisiva di tali films dalla RAI, cui doveva vietarsi ogni utilizzazione di tali opere.

La RAI si costituiva in giudizio ed, eccepita la mancanza di legittimazione attiva del M., per non avere egli allegato e provato di avere acquistato i suoi diritti dal produttore titolare di un diritto acquisito a titolo originario di sfruttamento economico dei films di cui alla domanda, chiedeva di chiamare in causa in manleva le società da cui essa pure, in buona fede, aveva acquisiti gli stessi diritti vantati da controparte e ai suoi danti causa trasferiti prima della cessione al M..

Le società chiamate in causa, cioè le s.r.l. Broadmedia service, Surf Film e Derby Film e la s.p.a. Mediaset, dopo avere evocato in causa a loro volta in manleva le società loro danti causa Titanus e Pat.inc. s.r.l., si opponevano all’accoglimento della domanda del M., respinta dal giudice di primo grado in accoglimento dell’eccezione della RAI di carente legittimazione sostanziale dell’attore.

L’appello del M. avverso la sentenza del Tribunale insisteva nell’affermare la legittimazione attiva dell’ attore, provata dalla cessione per atto scritto in atti, non essendovi necessità della c.d. continuità dei passaggi del diritto dalla produttrice fino all’appellante o alla sua dante causa, avendo egli comunque provato di aver acquisito in buona fede il diritto di sfruttamento dei films, anche ai sensi dell’art. 1153 c.c., per essere in possesso delle pellicole dei films oggetto di causa. In ogni caso, non era stata pretesa la stessa catena di passaggi della titolarità dei diritti sui films alle altre parti in causa, e doveva anzi ritenersi che erano venuti meno gli stessi diritti della Rai, per le opere iscritte nel P.R.C., della SIAE da oltre cinquanta anni, per le quali la convenuta non aveva chiesto la proroga del diritto di usarle nè aveva acquisito il diritto di trasmissione via satellite/etere all’estero, ma solo quello via “satellite/cavo”, cioè con un sistema mai realizzato, da usare solo per le comunità italiane all’estero.

L’appellante chiedeva quindi alla Corte di merito di modificare e ridurre almeno la misura delle spese poste a suo carico dal tribunale.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2004, accoglieva l’appello solo per la misura delle spese di primo grado che venivano ridotte, confermando nel resto la pronuncia di primo grado e condannando il M. alle spese del grado.

Ad avviso della sentenza oggetto di ricorso, poichè la dante causa del M. non era produttrice dei films ceduti ma solo loro distributrice, come tale essa non aveva un diritto a titolo originario allo sfruttamento economico delle opere cinematografiche, i cui diritti d’utilizzazione erano stati già trasferiti alle chiamate in manleva e da queste a Rai e Mediaset e solo successivamente al M..

Quest’ultimo doveva ritenersi essere stato poco diligente nell’accertamento della posizione giuridica che egli affermava di avere acquisito in esclusiva e non poteva ritenersi in buona fede ai sensi dell’art. 1153 c.c., in rapporto ai dubbi che dalla cessione come da lui conclusa, potevano sorgere sul diritto oggetto di rivendica.

Avendo prospettato in domanda la sua posizione d’attore in rapporto solo ad un acquisto a titolo derivativo, cui era applicabile il principio “nemo plus juris in alium trasferre posset quam ipse habet” non poteva affermarsi la sua legittimazione a pretendere la tutela di cui alla domanda introduttiva, da lui definita di rivendica. Nella presente azione, che anche per la Corte d’appello era da parificare a quella di rivendica per la richiesta inibitoria nei confronti della RAI, all’attore incombeva la prova del diritto acquisito a titolo originario ai sensi dell’art. 948 c.c., potendo la convenuta RAI limitarsi a difendere la sua posizione di utilizzatrice dei diritti acquisiti comunque legittimamente sulla base di un titolo derivativo, non pretendendo di impedire analoghi atti di esercizio dei diritti in danno suo e di terzi.

Riliquidate e ridotte le spese del giudizio dinanzi al tribunale, l’appellante è stato comunque condannato, per la soccombenza, a rimborsare quelle del secondo grado, liquidate in misura maggiore in favore della convenuta Rai e minore per le altre chiamate costituite in appello.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso gli eredi di M.V., R.A., A. e M.L., con cinque motivi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. ed hanno resistito con controricorso la Rai Radiotelevisione italiana s.p.a., Broadmedia Service s.r.l, Derby Film s.r.l., Surf Film s.r.l.

e Mediaset s.p.a., ciascuna delle quali ha depositato a sua volta memoria illustrativa.

Non si sono difese in questa sede la Titanus e Pat.Inc. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dalla Corte d’appello degli artt. 948, 2650, 2696, 1153 e 1155 c.c., della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 103, 110 e 107, sui diritti d’autore, in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il richiamo della sentenza di merito all’art. 948 c.c., e alla necessità d’un acquisto a titolo originario da provare per l’attore con la continuità delle trascrizioni non attiene all’acquisto della proprietà, ma alla sola prova di essa perchè la rivendica possa essere accolta e non può quindi rilevare in ordine alla legittimazione sostanziale. Nessuna norma consente di applicare il principio di cui all’art. 2650 c.c., di continuità delle trascrizioni, ai diritti di sfruttamento di opere cinematografiche, non inquadrabili tra i beni mobili registrati, essendo essi a circolazione libera.

Invero, se per il trasferimento dei diritti sulle opere cinematografiche è necessaria la prova scritta (L. n. 633 del 1941, art. 107), prevedendo l’art. 107 della legge sul diritto di autore che essi possono trasferirsi solo nei modi e con le forme prescritte per legge, a tali diritti su beni immateriali non possono applicarsi le norme sulla continuità delle trascrizioni, anche se tali diritti sono parificati nella disciplina legale ai beni mobili dall’art. 812 c.c., non potendo per essi configurarsi il rapporto di fatto con una cosa.

Non essendo obbligatoria la pubblicità di cui alla sentenza impugnata nel P.R.C., della SIAE, per risolvere i conflitti tra più aventi titolo dal medesimo dante causa, occorre provare il mero possesso dei diritti sui films, cioè il rapporto di fatto con tali beni in concreto dimostrato, ad avviso del ricorrente, per il trasferimento materiale a lui dei negativi e delle pizze, con applicabilità alla fattispecie degli artt. 1153 e 1155 c.c..

La controricorrente RAI afferma che lo stesso M., in primo grado, ha affermato di avere agito in rivendica e che quindi egli doveva provare il titolo “originario” del suo acquisto, che nell’azione de qua è a base della stessa legittimazione, potendo l’attore risalire a tale tipo di acquisto anche con titoli dei propri danti causa.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata, perchè nega che il M. abbia dimostrato la proprietà dei diritti di distribuzione dei films per la mancata continuità dei titoli su cui egli fonda la legittimazione ad alienarli a lui della sua dante causa, anche essa acquirente da terzi di cui si ignora la posizione giuridica, ma nulla afferma sulla stessa soluzione di continuità dei titoli delle controparti.

In effetti, la convenuta RAI e le chiamate in causa da cui questa aveva acquistato i suoi diritti, erano anche esse utenti dei diritti che si riteneva non fossero vincolate per provarne la titolarità alla c.d. probatio diabolica con chiara contraddizione dei giudici del merito che avevano preteso tale dimostrazione solo dal M..

La Intercinematografica, dante causa del ricorrente, non era la produttrice dei films per cui è causa, ma si era qualificata anche essa acquirente, come la Rai, del diritto a utilizzare le opere cinematografiche cedute e, al fine di porre in essere la cessione, non occorreva dimostrare dai danti causa la continuità delle trascrizioni nel registro SIAE, dovendosi solo valutare portata e misura dei passaggi dei diritti acquisiti dalla convenuta per raffrontarle con quelle della cessione all’attore, rilevandone la diversità, a causa della maggiore ampiezza dei diritti del M..

La sentenza, in particolare, non rileva che i diritti acquistati dall’attore erano relativi alla trasmissione dei films in tutto il mondo e non nella sola (OMISSIS), cui si riferivano invece i titoli della RAI, che poteva estendere quanto acquistato fino alla trasmissione via satellite-cablo per gli italiani all’estero e non a quella via satellite/etere, in paesi diversi dal nostro, il cui diritto era stato invece ceduto al solo ricorrente.

La delimitazione dei diritti della Rai acquisiti in concreto, cioè quelli alle trasmissioni in (OMISSIS) e a quelle satellitari via cablo e non etere per gli italiani all’estero, comporta che i diritti delle parti concorrono tra loro, nella concreta fattispecie, nei soli limiti di quelli ceduti alla RAI, che si affermano di minore ampiezza rispetto a quelli acquisiti dal M., che poteva quindi inibire gli atti della controparte che ledono le sue maggiori facoltà di utilizzare le opere cinematografiche, utilizzando le opere oltre i limiti di quanto acquistato.

Si è dato rilievo probatorio alla pubblicità nel pubblico registro SIAE e non ai documenti in atti, che provano i limiti dei diritti della convenuta RAI, come la lettera della s.r.l Broadmedia service s.r.l. del 1998, che chiarisce che la RAI ha ricevuto diritti diversi e minori sui films di quelli acquisiti dal M..

1.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1147 e 1153 c.c., e censura la contraddittoria motivazione su tale punto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, negando che al M. possa riconoscersi la legittimazione sostanziale ad agire in rivendica, mancando d’un titolo astrattamente idoneo a qualificarlo titolare per acquisto originario dei diritti di sfruttamento dei films e la sua buona fede nell’acquisto, data la palese negligenza evidenziata nel concludere la cessione del pacchetto dei films dalla sua dante causa, senza accertarne la provenienza dal produttore.

Alla data dell’acquisto dei diritti di trasmissione delle opere cinematografiche (1989) nessuno poteva rivendicare diritti sui films ceduti al M., che li ha utilizzati, cedendone l’uso a terzi, senza opposizione di alcuno, per cui è legittimato attivo nella presente azione.

Replica la RAI che il problema attiene alla legittimazione attiva del ricorrente alla rivendica e non alla titolarità dei diritti controversi, su cui il motivo di ricorso sposta l’ottica mentre le sentenze di merito si fermano al concreto potere di chiedere la rivendica senza allegare in domanda l’esistenza di un titolo originario per l’istante.

1.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione della L. 25 febbraio 1996, n. 52 e L. 23 dicembre 1996, n. 650, e carente motivazione della sentenza su tale punto decisivo, perchè la RAI s.p.a. è decaduta dalla stessa eventuale titolarità dei diritti di trasmissione dei films oggetto di causa, per essere decorsi i tempi di durata di cinquanta anni, per utilizzare tali diritti controversi.

Pertanto, nessuna trasmissione dei films poteva ritenersi consentita alla RAI dalla data di decadenza del diritto di usarli, cioè a decorrere dal 1998.

1.5. L’ultimo motivo di ricorso censura la disciplina delle spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere posto le spese a carico dell’appellante, anche nei confronti delle chiamate in causa dalla RAI s.p.a., che egli non aveva sollecitato, considerato che esse non avevano neppure contestato i presupposti della sua azione.

2. Il ricorso deve essere rigettato, in ragione della qualificazione data all’azione dai giudici di merito, in base alla prospettazione dello stesso M., fatte proprie dalla sentenza impugnata.

2.1. In ordine al primo motivo di ricorso, si afferma dalla Corte di appello che il M. ha chiesto di essere dichiarato titolare dei diritti di sfruttamento del pacchetto di films per cui e causa e di inibirne alla RAI l’utilizzazione, con la loro trasmissione televisiva, così rivendicando tali diritti sulle opere cinematografiche e chiedendo di farne cessare l’uso, con una sorta di effetto restitutorio assimilabile a quello di cui all’art. 948 c.c., cui si connette quello risarcitorio anche in questa sede prospettato per le perdite subite e i mancati guadagni conseguenti all’abuso dei medesimi diritti dalla controparte.

In ragione di tale premessa sulla natura di rivendica della presente azione, come dedotta e precisata dal M. nella sua conclusionale in primo grado, riportata testualmente a pag. 4 del controricorso non contestato sul punto, la motivazione della decisione impugnata appare logica e scevra di vizi giuridici.

Per effetto dell’indicata qualificazione dell’azione, la sentenza impugnata afferma esattamente la necessità che il dante causa degli odierni ricorrenti doveva dedurre in domanda e poi eventualmente provare il titolo originario del suo acquisto del diritto all’utilizzazione in esclusiva delle opere cinematografiche, così come accade in ogni azione di rivendicazione, assicurando comunque una serie ininterrotta di passaggi dei diritti rivendicati dal produttore acquirente a titolo originario di tali posizioni giuridiche fino a lui, a mezzo anche della cessione dalla società Intercinematografica Distributrice, sua dante causa a titolo derivativo dei diritti di cui era alienante.

La titolarità originaria dei beni ceduti per la dante causa del M., dalla quale anche le chiamate in causa hanno acquisito gli stessi diritti di trasmettere i films a loro volta da esse trasferiti alla RAI, doveva allegarsi già in domanda nell’azione di rivendica per la legittimazione attiva, dovendo poi in causa provarsi la effettiva titolarità del rapporto controverso.

La Corte di merito correttamente afferma che tale prova consiste nella dimostrazione della “catena di passaggi” o serie ininterrotta di trasferimenti dei diritti azionati dall’unico originario titolare di essi, cioè dal produttore delle opere cinematografiche e dagli aventi causa da questo fino al dante causa dell’attore in rivendica.

Tale asserzione non implica riferimenti alle norme sulla usucapione, sul possesso e sulla continuità delle trascrizioni, di cui lamenta la erronea applicazione il motivo di ricorso con i richiami agli artt. 2650, 2696 e 1155 c.c., cui non fa cenno la sentenza impugnata, con conseguente logica irrilevanza delle violazioni di dette norme lamentate con le censure in questa sede (sulla rivendica dell’esclusiva di sfruttamento di opere dell’ingegno, cfr. Cass. 27 aprile 1998 n. 4427).

Solo con la prova dell’acquisto dal titolare originario dei diritti sui films, cioè dal loro produttore, non è necessario applicare il principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet che comporta incertezza oltre che sulla titolarità dei diritti trasmessi, anche sulla portata del trasferimento e sulla misura di quanto si è trasferito all’avente causa, che in base alla sola cessione a lui di tali diritti non è abilitato a rivendicarli, pretendendone la restituzione.

Solo la allegazione in domanda dell’acquisto originario e la prova successiva di essa, avrebbe consentito alla Corte di ordinare alla RAI s.p.a. la cessazione degli “atti di esercizio di fatto del diritto” rivendicato, assimilabili al “possesso” di quest’ultimo, anche se relativo a beni immateriali, secondo quanto espressamente previsto dalla L. legge n. 633 del 1941, art. 167, che parla proprio di “possesso legittimo” dei diritti immateriali. La Corte di appello non ha mai affermato l’applicabilità alla fattispecie concreta dell’art. 2650 c.c., relativo alla c.d. continuità delle trascrizioni, quale elemento di prova e presunzione del possesso continuo ai fini della usucapione di diritti su immobili o mobili registrati, il cui acquisto originario può fondarsi sul principio tantum transcriptum tantum possessum.

Affermano i giudici di merito infatti che “va disatteso il motivo principale di gravame concernente la dichiarata carenza di legittimazione attiva di esso attore, in quanto, come correttamente affermato dal primo giudice, il solo produttore cinematografico è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera cinematografica, talchè la trasmissione del relativo diritto di utilizzazione deve essere provata con atto scritto, tramite una catena ininterrotta di passaggi fino a risalire al titolare originario” (pag. 5 sentenza oggetto di ricorso).

In tale contesto, si afferma dalla Corte di merito solamente che la produzione dell’atto scritto di cessione dei diritti di sfruttamento da parte di una società di distribuzione e non dalla produttrice delle opere cinematografiche, unica avente titolo originario al diritto di sfruttamento di esse, e la deduzione di tale titolo come fondamento della domanda, non consente di riconoscere la stessa legittimazione all’azione del M., perchè la stessa deve necessariamente fondarsi su una “catena ininterrotta” di trasferimenti con atti scritti senza soluzione di continuità, dalla produttrice fino alla dante causa della cessione, costituente la prova del titolo originario di chi agisce per affermare la propria posizione poziore rispetto a quella delle controparti.

Nell’azione di rivendica la probatio diabolica della titolarità del diritto di cui si chiede il riconoscimento si fonda su un acquisto originario e incombe sull’attore che contesta l’utilizzazione del diritto del convenuto, chiedendone la cessazione.

La prova, costituita per i beni immobili e mobili dal possesso utile ad usucapire, nella fattispecie si esplica nell’esercizio del diritto sostenuto da un titolo proveniente dal produttore con una serie ininterrotta di passaggi dei diritti fino all’attore in rivendica.

Non è invece legittimato chi s’afferma titolare del diritto rivendicato sulla base di un mero acquisto a titolo derivativo come nel caso il M. con la cessione richiamata del 1989, e a tale principio deve farsi riferimento, se si applica, come accaduto nel caso, l’art. 948 c.c., come chiesto dall’attore sin dal primo grado e ribadito da lui pure nel ricorso per cassazione, avendo egli sempre fondato la domanda sull’acquisto derivativo dei diritti da Intercinematografica Distributrice.

Mancando peraltro, secondo quanto si rileva dal codice civile, per i beni immateriali parificati ai mobili (art. 812 c.c.), ogni potere “sulla cosa”, la quale si identifica nello stesso contesto normativo in una parte, semplice o composta, ma comunque separata e individuale, della realtà materiale, deve negarsi il rilievo del possesso di cui all’art. 1140 c.c., con esclusione della applicabilità dell’usucapione, cui fa riferimento il ricorso ma non la sentenza impugnata.

Pertanto, anche per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di esclusiva sui films pretesa dal M. con la domanda, era da porre a base dell’azione una successione ininterrotta di passaggi del diritto rivendicato dal produttore fino all’attore, cioè la catena di passaggi cui accenna la sentenza impugnata, di cui manca la prospettazione in domanda, per cui esattamente s’è rilevata la carente legittimazione ad causam del M..

Nessun rilievo ha avuto nella decisione la continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.), non identificabile con la catena di passaggi cui si riferisce la sentenza, per la quale è necessaria la deduzione del trasferimento dei diritti dal produttore dei films all’attore in rivendica, attraverso passaggi di tali diritti di sfruttamento con uno o più atti in forma scritta, ai sensi dell’art. 110 delle Legge sul diritto d’autore, per legittimare lo stesso a pretendere l’esclusiva che ha chiesto di riconoscere in suo favore nella presente causa.

Nel caso di specie, solo ove si escluda che l’azione sia una rivendica del diritto allo sfruttamento dei films, come ribadito pure in ricorso, la regola da applicare tra le parti in conflitto per dimostrare la titolarità del diritto, si è ritenuta quella del prior in tempore potior in jure, per cui i trasferimenti dei diritti sulle opere cinematografiche per la RAI dalle chiamate in causa, a loro volta cessionarie, in data incontestatamente anteriore a quella della cessione al M., avrebbe imposto comunque il rigetto della domanda di quest’ultimo, prevalendo le posizioni giuridiche delle controparti acquisite in precedenza (sulla forma scritta ad probationem, utile a risolvere i conflitti tra più titolari dello stesso diritto di autore, cfr. la Cass. 7 marzo 2003 n. 3390).

Essendo imposta dalla L. n. 633 del 1941, art. 110, la forma scritta ad probationem dell’atto di cessione, la produzione di questo, se dimostra l’avvenuto trasferimento dei diritti di utilizzazione dei films, non prova con certezza la titolarità degli stessi prevalente su quella di altri perchè originaria e assoluta, non provenendo il suo titolo dal produttore titolare di esso all’origine, ovvero da questo “passato” a chi agisce, attraverso uno o più atti traslativi succedutisi nel tempo senza soluzione di continuità, come rilevato in sentenza.

Poichè il P.R.C., della SIAE, di cui alla L. del 1941, art. 103. sul diritto d’autore, prevede una pubblicità non obbligatoria nè costitutiva – e comunque la sua operatività è stata prevista solo dal 1998 (cfr. D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163, art. 14) la annotazione della cessione in esso ne comporta la registrazione, con la quale si verifica “il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi” sulla utilizzazione delle opere cinematografiche.

La trascrizione della cessione citata, rileva solo al fine di dare data certa agli atti scritti registrati, qualora non ne sia autenticata la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2704 c.c., determinando la successione degli acquisti tra più aventi causa dallo stesso dante causa pur se è irrilevante allo stesso fine tra le parti. Va negata la violazione delle norme di cui al primo motivo di ricorso dalla Corte d’appello, che ha richiamato il solo art. 1153 c.c., cui aveva accennato l’appellante, in rapporto al fatto che egli possedeva i negativi dei films e le ed. pizze, cioè “cose”, e non relativamente al possesso di diritti su beni immateriali parificabili a quelli mobili, per i quali tale norma prevede che il rapporto di fatto col bene sia titolo dell’acquisto originario della proprietà per l’acquirente in buona fede. La Corte di merito richiama l’art. 1153 c.c., solo per denegare la presunzione relativa di buona fede propria del possesso di cui all’art. 1147 c.c., rilevando che la cessione a base del diritto avrebbe dovuto indurre il M. ad una maggiore cautela, che non vi è stata, e che da sola evidenziata, la sua mala fede (sulla mala fede evidenziata da cessione proveniente da chi non è produttore dei films, per negligenza del cessionario Cass. 2 giugno 1999 n. 3360).

La Corte d’appello esclude la buona fede del M., per la consapevolezza di lui della circostanza che il cedente era distributore e non produttore dei films, con conseguente consapevolezza del rischio di non avere neppure acquistato i diritti di sfruttamento di cui all’atto, che egli pretendeva gli fossero riconosciuti in via giudiziaria, senza avere provato che ne fosse con certezza titolare il suo dante causa (pag. 7 sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso denuncia quindi violazioni di legge che non vi sono state ed è per tale profilo infondato, domandando poi un’inammissibile riesame o rivalutazione delle risultanze documentali, già valutate dalla Corte d’appello, al giudice di legittimità, cui è chiesto di accertare il perfezionamento eventuale del non provato acquisto originario, come titolo a base della domanda nella fattispecie concreta.

Correttamente la Corte d’appello ritiene che il M. non ha dimostrato l’acquisto della titolarità originaria dell’esclusiva, necessaria ad agire in rivendica per potere impedire ad altri soggetti, come la RAI, l’esercizio del diritto di utilizzazione dei films, assimilabile al possesso da questa acquisito in via prioritaria, in data anteriore a quella dell’acquisto dell’attore, di cui al titolo a base della presente azione.

2.2. Quanto affermato esclude la contraddittorietà di motivazione denunciata con il secondo motivo di ricorso, incombendo la c.d.

probatio diabolica solo all’attore nella presente azione, dato che il convenuto può continuare il possesso, inteso come esercizio dei suoi diritti di sfruttamento sui films perchè fondato su un acquisto anche derivativo degli stessi, non pretendendo che la controparte non utilizzi a sua volta diritti analoghi.

Assolutamente inammissibile è poi la richiesta in sede di legittimità di raffrontare i titoli in conflitto per rilevarne la difformità, non accertata dai giudici di merito, cui compete detto esame in via esclusiva. La cessione dei diritti al M., da una società che non è la produttrice dei films, è sufficiente a impedire l’affermazione del carattere assoluto ed esclusivo dei diritti di sfruttamento dei films del predetto, alla cui affermazione e riconoscimento tendeva la presente azione, correttamente respinta nel merito.

2.3. Il terzo mezzo di ricorso resta assorbito dal rigetto del primo motivo, con il quale si è negata l’applicazione alla fattispecie dell’art. 1147 c.c., e segg., e dello stesso istituto del possesso ai diritti su beni immateriali, essendosi negata, dalla Corte di merito, la presunzione di buona fede del M. a causa della negligenza dello stesso nell’acquistare i diritti sullo sfruttamento dei films di cui sopra con il solo atto scritto del 1989, senza assicurarsi della idoneità del titolo su cui la sua dante causa ha fondato la cessione dei diritti sui films in suo favore e in specie della provenienza di essi dal produttore delle opere cinematografiche.

La idoneità del titolo è nel caso comunque smentita dalle varie altre cessioni ai danti causa della RAI s.p.a. i quali, secondo il ricorrente, avrebbero trasferito altri diritti, di portata diversa e minore, di quelli da lui rivendicato sugli stessi films, con deduzione generica e non autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e inammissibilità del motivo pure per tale profilo.

2.4. Del tutto inammissibile, per le medesime ragioni già evidenziate, è il motivo di ricorso che connette alla durata del diritto di sfruttamento delle opere cinematografiche, limitata a cinquanta anni, la perdita dello stesso per la RAI, con argomentazione che i ricorrenti hanno affermato essersi già proposta in appello con motivo non esaminato dalla Corte di merito, che alcun cenno fa alla questione, ripetuta in questa sede senza denuncia di una omessa pronuncia dai giudici di merito.

Anche a non voler ritenere di merito tale questione, manca in ricorso ogni elemento per riconoscere la verità dei fatti a base della deduzione dei ricorrenti e il motivo è quindi inammissibile, anche per la palese genericità e non specificazione, risultante dalla mancata individuazione in ricorso delle opere cinematografiche, per le quali si sarebbe verificata la decadenza dal diritto per la RAI, che ne impedirebbe per essa la utilizzazione.

2.5. Deve infine dichiararsi inammissibile pure il quinto motivo di ricorso, che pretende di denegare la soccombenza del M. nei confronti delle società chiamate in causa dalla RAI, perchè non evocate in giudizio dai ricorrenti e dal loro dante causa, che peraltro non è negabile che ha dato causa all’intera controversia e quindi alla chiamata in giudizio delle dette società, in contraddittorio con le quali, la domanda di controparte è stata respinta con ogni conseguenza, anche sulle spese del giudizio.

L’unica ragione per la quale dette società sono state coinvolte nella presente causa è la domanda del M., fondata su un titolo analogo a quello su cui si è basata la legittimazione delle società stesse ad alienare alla Rai i diritti di utilizzare i medesimi films poi trasmessi all’attore e oggetto di singoli precedenti atti di cessione conclusi per iscritto da ciascuna delle chiamate in causa con la convenuta, assimilando la soccombenza dell’attore nei confronti di quest’ultima, a quella verso i soggetti evocati in causa da controparte, per effetto dell’errata iniziativa giudiziaria del M..

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti subentrati all’appellante, attore in primo grado, dovranno rimborsare in solido ad ognuna delle controricorrenti le spese del presente giudizio di cassazione da ciascuna di loro affrontate, nella misura che si liquida in dispositivo, nulla disponendosi per i soggetti intimati che, in questa fase di legittimità, non si sono in alcun modo difesi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare, a ciascuna delle società controricorrenti, le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida, per ognuna di tali cinque parti resistenti, in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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