Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5359 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21067-2014 proposto da:

COMUNE di NOTO, P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

HOTEL CLUB ELORO SRL;

– intimato-

avverso la sentenza n. 199/16/2013, emessa il 20/11/2012 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO,SEZIONE DISTACCATA di

SIRACUSA, depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 199/16/13, depositata il 4 giugno 2013, non notificata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – accolse l’appello proposto dalla società Hotel Club Eloro S.r.l. nei confronti del Comune di Noto per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Siracusa, che aveva invece rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento, avente ad oggetto complesso alberghiero, per ICI relativa all’anno 2002, per la quale il Comune riteneva dovuta, in forza di provvedimento di attribuzione di rendita catastale messo in atti dal 1999, maggiore imposta rispetto a quella provvisoriamente versata in base a valore contabile di bilancio.

Avverso detta pronuncia il suddetto Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo l’ente locale ricorrente denuncia cumulativamente violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che la sentenza impugnata è incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo posto a fondamento dell’accoglimento della contribuente una causa petendi mai addotta dalla stessa nè con il ricorso in primo grado, nè con l’atto d’appello.

Rileva, infatti, la ricorrente Amministrazione comunale che con il ricorso in primo grado la società aveva chiesto l’annullamento dell’atto impositivo unicamente in ragione della dedotta inapplicabilità all’anno d’imposta in oggetto della rendita catastale, notificata solo il 14 maggio 2007, reiterando la questione come specifico motivo d’appello, senza mai far riferimento al fatto che l’attribuzione della nuova rendita dovesse porsi in relazione all’effettuazione di nuove opere accertate in sede di sopralluogo nello stesso mese di maggio 2007.

Il motivo è, in parte qua, manifestamente fondato.

Premesso che, quando con il ricorso per cassazione, come nella fattispecie in esame, sia dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, essendo in tali casi la Corte di cassazione giudice anche del fatto (cfr., più di recente, tra le molte, Cass. sez. lav. 21 aprile 2016, n. 8069; Cass. sez. 1, 30 luglio 2015, n. 16164), la relativa verifica evidenzia che tanto nel ricorso in primo grado, quanto nell’articolazione del ricorso in appello, la società ha contestato l’atto impositivo in punto di ritenuta inapplicabilità della rendita catastale attribuita ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI dovuta per il 2002 (rendita messa in atti dal 1999 e rettificata in autotutela nel 2000, per emendare un precedente errore), unicamente in ragione della notifica della stessa avvenuta nel 2007, senza mai addurre che l’attribuzione di detta rendita fosse da porre in relazione ad opere modificative del complesso immobiliare in oggetto accertate nello stesso mese di maggio 2007, non comprese nell’originaria denuncia di nuova costruzione.

La sentenza impugnata, che pone invece detta circostanza a fondamento della ritenuta inapplicabilità della rendita notificata nel maggio 2007 all’anno d’imposta 2002, prospettata da parte ricorrente unicamente in relazione alla lamentata violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, incorre pertanto nel denunciato vizio di ultrapetizione, avendo il giudice di appello esaminato una questione non espressamente prospettata nei motivi di appello, che non può neppure ritenersi tacitamente proposta, non essendo in rapporto di necessaria connessione con quella espressamente formulata in ricorso e non costituendone neppure l’antecedente logico – giuridico (cfr. Cass. sez. 1, 12 aprile 2006, n. 8519; Cass. sez. lav. 14 luglio 2004, n. 13014). Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo nei termini sopra indicati, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – in diversa composizione, nei limiti di quanto devoluto con il ricorso in appello.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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