Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5358 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5358 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 26816-2014 proposto da:
BINETTI MICHELE EMANUELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LIVORNO 61/a int. 7, presso MARIA OLGA
CATAPANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO CATAPANO;
– ricorrente contro
CONDOMINIO di VIA G. FRANCIA, 37/39 in BARLETTA, in
2017
2190

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 18,
presso lo studio dell’avvocato ROSA SCIATTA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO PASQUALE
MARIA CAPACCHIONE;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 1664/2013 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 09/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

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R.G. 26816/2014

PREMESSO CHE
Il Condominio controricorrente, affermando che il condomino

così asservendolo all’uso esclusivo del proprio appartamento, aveva
chiesto al giudice di ordinare la rimozione dell’opera e il ripristino del
luogo. Il Tribunale di Trani-Barletta aveva accolto la domanda e
ordinato a Binetti di “procedere alla immediata chiusura della porta
(..) con immediata rimozione di tutto quanto impedisca l’utilizzazione
comune” del cavedio.
Avverso la sentenza ha instaurato giudizio di impugnazione
Binetti. La Corte d’appello di Bari ha rigettato l’impugnazione e, con
sentenza depositata il 9 dicembre 2013, ha confermato la sentenza di
primo grado.
Michele Emanuele Binetti propone ricorso per cassazione.
Il Condominio Via G. Francia 37-39 resiste con controricorso,
eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza dei
suoi motivi.
Il ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ai
sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia, ai sensi del primo comma dell’art.
360, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
1102, 1122, 1139 cod. civ.: la Corte d’appello, nell’escludere la
possibilità di un uso autonomo del bene comune da parte del singolo

2)

Binetti aveva aperto una porta sul muro comune del cavedio interno

condomino, avrebbe violato le suddette disposizioni, e in particolare
l’art. 1102 che appunto prevede che ciascun condomino può servirsi
della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il
proprio diritto.

possibilità di un uso autonomo del singolo condomino, ma ha invece
confermato la qualificazione di uso esclusivo, pregiudicante il pari uso
degli altri condomini, del cavedio.

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cavedio era infatti statQ,

trasformatq, da Binetti in un “vero e proprio accessorio”
dell’appartamento posto al primo piano, “alterandone la destinazione
propria”: qualificazione alla quale il giudice di primo grado è giunto
sulla base delle risultanze processuali e in particolare dei risultati
della consulenza tecnica d’ufficio.
b) Il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio per non avere la Corte d’appello delibato gli
elementi di fatto che avrebbero dato ragione dell’assenza di
pregiudizio per l’utilizzo degli altri condomini, nonché violazione degli
artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.
Anche questo motivo non può essere accolto. Il ricorrente attraverso
la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo e della violazione
delle disposizioni sulle prove in realtà contesta, come con il
4, -/kvt,t,
precedente motivo, la qualificazione di uso esclusivot,del cavedio
operata dal giudice di primo grado e fatta propria dal giudice
d’appello.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la
soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, si

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte

4

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello non ha escluso la

del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e
accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato
Romeo Pasquale Maria Capacchione, che si è dichiarato antistatario.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002, i
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione
seconda civile, in data 19 settembre 2017.

Il Presidente
(Bruno Bianchini)
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iudiziada

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 0 ? MAR. 2018

delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in

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