Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5357 del 07/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5357 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
ricorrente
contro
A SUD DI NESSUN NORD Società cooperativa a r.l.
-resistente-

avverso la sentenza n.93/02/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania,Sezione staccata di
Salerno, depositata il 13.5.2008;

Data pubblicazione: 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Marco La Greca;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Salerno con
avviso -emesso a seguito di processo verbale con il
quale era stato constatato che la società cooperativa a
r.l. A sud di nessun nord aveva investito, per lire
15.000.000, in opere di manutenzione straordinarie su
un immobile non in proprietà ma condotto in locazioneprovvedeva a recuperare il credito di imposta ex art.8
della legge n.388 del 2000, ritenuto per detto importo
indebitamente utilizzato.
Il ricorso proposto dalla Società avverso l’atto
di recupero veniva accolto dalla Commissione tributaria
provinciale e la decisione, appellata dall’Agenzia
delle Entrate integralmente confermata dalla
Commissione tributaria regionale della Campania-Sezione
staccata di Salerno con la sentenza indicata in
epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che

2

Generale Dott.Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per

i lavori di intervento edilizio “per completamento di
opere sospese ai fini dell’ammordernamento
dell’impianto esistente e la realizzazione ex novo
degli impianti idrici, sanitari ed elettrici
costituissero investimento agevolabile, ai sensi

l’agevolazione solo per gli interventi eseguiti su
immobili di proprietà”.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha
proposto ricorso per cassazione affidandosi ad unico
motivo.
La Società intimata non ha svolto attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con

l’unico

motivo

di

ricorso

l’Agenzia

dell’Entrate deduce, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c.,
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo per la controversia nonché, ai
sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art.8 della 1.n.388/2002.
Secondo la prospettazione difensiva, stante la
ratio della norma invocata, è evidente l’errore in cui
era incorsa la CTR nel ritenere, con motivazione
insufficiente in ordine alla natura “non asportabile”
delle opere costituenti investimento, che le stesse,

3

dell’art.8 della legge n.388/2000 non essendo prevista

pur se realizzate in immobili di proprietà dei terzi e
concessi all’intimata in locazione, rientrassero nella
previsione di cui al citato art.8.
Il motivo, da rigettare in ordine al dedotto vizio
motivazionale -in quanto la Commissione Regionale, nel

sull’immobile (lavori di intervento edilizio per
completamento opere sospese ai fini dell’ammodernamento
dell’impianto esistente e realizzazione ex novo
dell’impianto idrico sanitario) ha dato atto della loro
natura inamovibile- è fondato con riguardo alla
violazione di legge.
Il credito di imposta previsto dall’art.8 della
legge n.388, art.8, per i soggetti titolari di reddito
d’impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano
effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni
strumentali, materiali ed immateriali, aventi il
requisito della novità e che siano ammortizzabili ai
sensi degli artt.67 e 68 (vigenti all’epoca oggi 103 e
104) d.p.r. 917/1986.
La norma prevede,

infatti,

che “per nuovi

investimenti si intendono le acquisizioni di beni
strumentali nuovi di cui al T.U., approvato con
d.p.r.22 dicembre 1986 n.917, artt.67 e 68, esclusi i
costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine

4

menzionare il tipo di interventi realizzati

ordinarie d’ufficio”…concernente i coefficienti di
ammortamento”, destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma l, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le

nel periodo d’imposta, relativi a beni di investimento
della stessa struttura produttiva”.
I beni agevolabili strumentali, oltre al requisito
della novità, devono avere la caratteristica di essere
ammortizzabili fiscalmente (secondo la procedura che
consente di ripartire nel tempo il costo del cespite e
che riflette la residua possibilità di utilizzazione
del bene). Ove i beni insistono su immobili altrui,
deve essere fornita la prova dal contribuente che
invoca il diritto ad usufruire dell’agevolazione
fiscale, in merito alla amovibilità dei beni che
configurino beni autonomi rispetto all’immobile di
terzi cui accedono (Cass.n.23136/13; id.2141/2012 ed in
fattispecie analoga alla presente Cass.n.ri 9542/13 e
11640/13).
Ed infatti, attesa la ratio della norma di
promozione dei nuovi investimenti produttivi in aree
territoriali svantaggiate in funzione dell’incremento
della produttività, la circostanza che le spese siano

5

dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti

riferite a beni detenuti a titolo diverso dalla
proprietà (come esposto dalla stessa Amministrazione
finanziaria nella risoluzione n.55/2003) non esclude,
in linea di principio, che le stesse possano rilevare
ai fini dell’agevolazione in questione a condizione che

“immobilizzazioni materiali”, in quanto il bene, avendo
una sua autonoma funzionalità ed individualità, a
prescindere da quello di terzi, a cui accede, al
termine del periodo di locazione o di comodato, potrà
essere rimosso ed utilizzato separatamente
dall’investitore (così Cass.23136/13) nell’ambito della
struttura produttiva per la quale ha avuto riconosciuto
il diritto all’agevolazione fiscale.
La

Commissione

tributaria

regionale

si

è

discostata da tali principi onde il ricorso va accolto.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in
fatto, la decisione della controversia nel merito con
il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
La novità della soluzione giurisprudenziale induce
a compensare integralmente tra le parti le spese
processuali di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la

6

i relativi costi possano essere contabilizzati tra le

?..SENTE DA
Al SENS’

‘1.

7InNp

„.•-)

sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i
gradi del giudizio.

Così deciso in Roma il 28.11.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA