Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5356 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 18/02/2022), n.5356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34684-2019 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA,

22, presso lo studio dell’avvocato MATTEO RUSSO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MICHELE PICCARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata l’08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 203/2019, ha rigettato l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Mantova aveva condannato la stessa Cassa a restituire a T.S., dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013 e nel successivo (2014/2018) pari ad Euro 12.264,28;

la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso da la Cassa di Previdenza;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria;

resiste T.S. con controricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008, art. 22; la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 2011, art. 24; violazione artt. 3 e 38 C; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con il Reg. della Cassa, art. 22, possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio;

il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, in ragione del rigetto dell’eccezione di prescrizione, avendo la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione anziché quello quinquennale;

in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la decisione presso la Sesta Sezione;

il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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