Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5356 del 07/03/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5356 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

SENTENZA

sul ricorso R.G.N. 15991/2014 proposto da:
ZAPPIA GIOVANNI, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Claudia Pacini presso il
cui studio in Roma, via Groenlandia n. 5, è elettivamente
domiciliato;
– ricorrente contro

BANCA D’ITALIA, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenza

Profeta e Antonio Baldassarre dell’Avvocatura della Banca ed
elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via

Data pubblicazione: 07/03/2018

Nazionale n. 91, come da procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenteavverso il decreto n. 8146/2013 della Corte d’appello di Roma,
depositato il 13 dicembre 2013;

19 giugno 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alberto Celeste che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Gabriele Gianese, per delega dell’avv. Claudia
Pacini, e Vincenza Profeta.

FATTI DI CAUSA
1. – Con atto notificato alla Banca d’Italia il 19 maggio
2010, ai sensi dell’articolo 145 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
TUB), Giovanni Zappia proponeva opposizione, innanzi alla
Corte d’appello di Roma, avverso il provvedimento
sanzionatorio adottato con delibera n. 88 del 10 febbraio 2010,
notificata il 19 aprile 2010, con cui gli era stata inflitta, in
relazione alle cariche da lui ricoperte di amministratore
delegato e di presidente del consiglio di amministrazione della
società finanziaria Euro Fiditalia Spa, una sanzione pecuniaria
di C 65.000 in riferimento a violazioni del TUB riguardanti: a) la
responsabilità per carenze nell’organizzazione e nei controlli
interni, ai sensi dell’art. 107, comma 2, TUB; b) l’inosservanza
delle disposizioni in materia di trasparenza da parte
dell’amministratore delegato, per violazione dell’art. 116 TUB.
La Banca d’Italia si costituiva in giudizio contestando
l’opposizione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 13
dicembre 2013, ha respinto il ricorso.
2. – Per la cassazione del decreto della Corte d’appello
Giovanni Zappia ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
Ha resistito, con controricorso, la Banca d’Italia.

memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivò di ricorso si contesta la violazione
e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116
c.p.c., anche in riferimento all’art. 2700 c.c., e all’art. 24 Cost.
Secondo parte ricorrente, la Banca d’Italia non ha dato prova
dei fatti costitutivi dell’illecito amministrativo e la corte
d’appello, alla luce delle contestazioni mosse dallo Zappia,
avrebbe ignorato il fatto del mancato assolvimento dell’onere
della prova gravante sull’amministrazione. Si evidenzia, inoltre,
che i verbali ispettivi sono muniti di fede privilegiata dei soli
fatti che i pubblici ufficiali dichiarano avvenuti in loro presenza
e non delle dichiarazioni o valutazioni da essi espresse in
relazione ai fatti accertati.
1.1. – Il motivo è infondato e deve essere respinto.
La censura concernente la violazione dell’onere della prova
– dedotta nell’ambito dei motivi di opposizione contrariamente
a quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente – non è
fondata, in quanto la corte d’appello ha posto a fondamento
della sua decisione l’esame dell’ampia istruttoria compiuta
dall’organo di vigilanza in relazione alle attività poste in essere
da Giovanni Zappia nella gestione della società finanziaria Euro
Fiditalia Spa e che hanno evidenziato specifiche responsabilità
nell’esercizio delle funzioni sociali, determinando, all’esito di
una articolata ispezione, una lettera di contestazione degli

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In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una

addebiti e le successive sanzioni a fronte delle controdeduzioni
fornite. Con la produzione documentale in questione, la Banca
d’Italia ha dunque adempiuto il suo onere probatorio, i cui esiti
sono stati rimessi alla valutazione del giudice di merito. In
tema di sanzioni amministrative, l’art. 3 della I. n. 689 del

carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere
di provare di aver agito senza colpa (così Cass. 8 febbraio
2016, n. 2406 in caso di provvèdimento sanzionatorio emesso
dalla Banca d’Italia nei confronti dei componenti del consiglio di
amministrazione, del collegio sindacale e della direzione di una
banca, per inosservanza delle istruzioni relative
all’organizzazione amministrativa e contabile ed omesso invio
delle prescritte segnalazioni all’istituto d’emissione; Cass. 9
dicembre 2013, n. 27432 riguardo al provvedimento
sanzionatorio emesso dalla Banca d’Italia nei confronti del
direttore generale di una società d’intermediazione mobiliare
per insufficienza del patrimonio di vigilanza).
1.2. – In ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie,
al di là dei limiti del sindacato in sede di legittimità, vi è da
osservare che la corte d’appello ha respinto l’opposizione sulla
base dell’esame delle prove acquisite agli atti del giudizio e che
hanno evidenziato specifiche carenze in tema di organizzazione
e di controlli interni (divergenza emersa in sede ispettiva
rispetto al modello teorico; mancata predisposizione di un
modello organizzativo adeguato ai rischi propri dell’attività
finanziaria svolta; insufficienza dell’audit interno, affidato a
distanza a un soggetto esterno all’azienda; insufficienza della
funzione contabile predisposta dall’opponente allorquando
ricopriva cariche sociali; scadimento del portafoglio creditizio
con l’emersione di perdite per C 6,9 milioni e mancata

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1981, d’altronde, pone inoltre una presunzione di colpa a

registrazione di passività in bilancio per C 2 milioni) e la
violazione della disciplina in tema di trasparenza (assenza di
distinti fogli informativi per ciascuna tipologia di contratto,
essendo stata valutata insufficiente la predisposizione di un
unico foglio informativo per prodotti distinti a fronte delle

istruzioni di vigilanza del 25 luglio 2003, che prevedevano la
predisposizione di fogli informativi differenziati onde evitare
incertezze e confusione tra clienti ‘privi di adeguata cultura
finanziaria). Del tutto generica risulta la doglianza relativa
all’art. 2700 c.c. poiché il ricorrente non ha esplicitato quale
profilo sarebbe stato violato in merito alle risultanze ispettive
prese in considerazione.
2. – Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole,
cumulativamente, della violazione e falsa applicazione dell’art.
14 legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 112 c.p.c.,
nonché dell’omessa motivazione sopra un punto decisivo della
controversia. Si evidenzia, in particolare, che la Banca d’Italia,
che aveva inizialmente contestato l’assenza di un’organica
normazione dei processi – riconoscendo in seguito la sua
regolare predisposizione da parte dell’opponente – aveva
deciso di sanzionarlo in riferimento a una nuova contestazione,
del tutto inammissibile, relativa alla mancata predisposizione
di un modello organizzativo adeguato ai rischi propri del
business aziendale e che la stessa concreta operatività avrebbe
fatto registrare significative discordanze rispetto al modello
teorico. La corte d’appello non avrebbe rilevato il mutamento
dell’addebito mosso dalla Banca d’Italia, con ciò violando l’art.
14 legge della n. 689 del 1981 e omettendo di motivare il
decreto in merito a tale specifica doglianza.

specifiche prescrizioni della Banca d’Italia contenute nelle

2.1. – La censura è infondata riguardo alla violazione di
legge.
Al di là della parziale novità della doglianza, secondo
l’insegnamento di questa Corte, in tema di sanzioni
amministrative previste per la violazione delle norme che

dell’accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza
per la contestazione degli illeciti, va individuato in quello in cui
la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in
accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della
complessità della materia, delle particolarità del caso concreto
anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni,
tanto più ove la violazione sia riferibile a un tempo ben
determinato e circoscritto (Cass. 3 maggio 2016, n. 8687).
La corte d’appello ha accertato l’osservanza del termine di
90 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689 del 1981,
poiché l’ispezione presso la società si è conclusa in data 6
febbraio 2009, mentre la contestazione della Banca d’Italia è
stata notificata all’odierno ricorrente il 7 maggio 2009.
Non si ravvisa, pertanto, nessuna violazione o decadenza
sulla base della disciplina richiamata, potendo l’istituto di
vigilanza formulare gli addebiti nel termine prescritto dalla
legge alla luce delle risultanze istruttorie, che devono condurre
all’esatta individuazione delle norme violate, né è emersa in
concreto alcuna lesione del principio del contraddittorio,
essendosi l’opponente regolarmente difeso in giudizio.
2.2. – Inammissibile è invece la doglianza sotto il profilo
del vizio di mot’vazione, non riguardando la stessa l’omesso
esame di un fatto storico ma la questione giuridica del
mutamento dell’addebito.

disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, il momento

In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione oltre
all’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra

obiettivamente incomparabile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,
n. 8053), solo il vizio specifico, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, e che sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e abbia carattere decisivo
(Cass. 23 marzo 2017, n. 7472).
3. – Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al
30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per
dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese processuali sostenute dalla
controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00,
di cui euro 3.500,00 per compensi, oltre a spese generali nella
misura del 15% e ad accessori di legge.

affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa e

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile, il 19 giugno 2017.
Il Consigliere est _nsore
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Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 0 7 MAR. 2018

a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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