Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5356 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5356 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 26386-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3369

ITI IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA DI POLLASTRO SERGIO
SNC;
– intimato

avverso la sentenza n. 439/2008 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 03/11/2008;

Data pubblicazione: 07/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LA GRECA che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Ragioni della decisione
1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, nei confronti della ITI Impiantistica Termoidraulica s.n.c. di

a

accolto il ricorso della società avverso atto di recupero di credito di imposta ex art. 8 1.n. 388 del
2000.
In particolare i giudici d’appello hanno rilevato che con l’art. 1 comma 1 lett. a) d.l. 253/2002 in
vigore dal 13.11.2002 non convertito ma sostanzialmente trasfuso nell’art. 62 comma 1 lett. a) della
successiva 1. n. 289 del 2002 veniva richiesta la comunicazione di una serie di dati entro il 28
febbraio 2003 e che, pur essendo tale disposizione risultata disattesa dal contribuente, occorreva
considerare le oggettive difficoltà interpretative, i “tempi” e “modi” di applicazione della
disposizione suddetta, il fatto che al momento in cui essa era applicabile il contribuente aveva
completato l’iter agevolativo senza essere incorso in altre irregolarità, nonché la “valenza
retroattiva” della suddetta disposizione, e pertanto rigettavano l’appello dell’ufficio rilevando che in
ogni caso il contribuente aveva manifestato la volontà di adempiere all’obbligo disatteso con
l’inoltro, ancorché intempestivo, delle comunicazioni richieste.
2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 62 comma lett. a) 1. n.
289 del 2002, 8 1. 388 del 2000 e 3 1. n. 212 del 2002, la ricorrente rileva che l’obbligo di
comunicazione di cui si discute era già previsto dal d.l. 253/2002, disposizione successivamente
abrogata dal comma 7 dell’art. 62 1. 289/2002, nel quale tuttavia la disposizione era stata
riformulata, lasciando perciò intatto l’obbligo di trasmettere il “modello CVS”, salvo posdatarne il
termine al 28 febbraio 2003. Pertanto, secondo la ricorrente, il suddetto obbligo legislativamente
previsto non può essere disatteso sulla base di considerazioni generiche, a nulla rilevando che
originariamente l’agevolazione fosse fruibile in via automatica e solo successivamente sia stato
previsto l’onere di comunicare i dati necessari per la ricognizione degli investimenti.
La censura è fondata.

3

Pollastro Sergio (che non ha resistito), per la cassazione della sentenza n. 439/1/08 depositata il
740VEtABE
02321=1.2008 con la quale la C.T.R. Campania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva

La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai
sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito
d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale
beneficio ove abbia omesso di presentare -come previsto dall’art. 62, primo comma, lettera e), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289-, nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica
avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto

avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato
alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica (v. sent. n.
3578 del 2009).
La citata giurisprudenza ha anche avuto modo di evidenziare che gli interessati sono stati comunque
posti nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere
il proprio onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. 12
novembre 2002, n. 253 (v. Cass. Ord. n. 19692 del 2012), atteso che (come rilevato dagli stessi
giudici d’appello) la 1. n. 289 del 2002 ha previsto in ogni caso nuovamente l’onere di
comunicazione in esame, facendone peraltro slittare il termine. Né in particolare risulta
configurabile nella specie la “valenza retroattiva” della disposizione applicabile affermata, invero
solo genericamente nella sentenza impugnata.

E’ infine appena il caso di evidenziare l’assoluta ininfluenza -sulle conseguenze
dell’inottemperanza ad un onere per il cui adempimento è previsto un termine di natura
decadenziale- del fatto che il contribuente non fosse incorso in altre irregolarità e che avesse inviato
le comunicazioni richieste dopo la scadenza del suddetto termine decadenziale.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa col rigetto del ricorso
introduttivo. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte

“modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non

soccombente. Si ritiene di compensare le spese dei giudizi di merito atteso che la giurisprudenza di
legittimità citata è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.

legittimità che liquida in E 1.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Roma 28.11.2013

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il soccombente alle spese del presente giudizio di

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