Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5356 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3719/2016 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CIRTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIAMPIERO VELLUCCI, in virtù di delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 2/2016 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE,

depositata il 11/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, rilevato che, con ordinanza n. 2/2016 depositata in data 11 gennaio 2016, il Giudice di Pace di Frosinone ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino albanese K.F. avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Frosinone e convalidato dallo stesso Giudice di Pace in data 17 dicembre 2015;

che avverso il richiamato provvedimento K.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

che la Prefettura di Frosinone non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge lamentando l’erronea applicazione al caso di specie dei parametri normativi previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalla normativa internazionale in tema di salvaguardia dei diritti dell’uomo e sui rimpatri;

che il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando l’erronea valutazione della sussistenza degli elementi legittimanti l’espulsione;

che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di inammissibilità del ricorso;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare inammissibile atteso che, pur formalmente denunciando la violazione di norme di legge, appare in realtà contenere una critica alle motivazione resa nel provvedimento impugnato per ritenere la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, e tende a far compiere a questa Corte un inammissibile nuovo giudizio di fatto; che, per altro aspetto, l’ordinanza dà conto delle ragioni del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, che costituisce autonoma ragione di espulsione, non essendo il provvedimento amministrativo sindacabile dal giudice ordinario (Sez. 6-1, Ordinanza n. 12976 del 22/06/2016); che del tutto generica appare la censura inerente alla pretesa violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 (recte 3), per omesso riferimento alla possibilità di rilascio di nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente penalmente, sia perchè non risulta specificato quando e dove tale questione sia stata introdotta nel presente giudizio, sia perchè la mera possibilità di rilascio non appare di per sè condurre a conclusioni diverse da quelle censurate;

che il secondo motivo di ricorso appare inammissibile, giacchè non deduce l’omissione di fatti storici decisivi (nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma sembra consistere in una critica in fatto alla motivazione adottata dal Giudice di pace, inammissibile in questa sede di legittimità;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Rilevato inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, da atto che non si applica nella specie il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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