Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5355 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5355 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA

sul ricorso 26948-2016 proposto da:
FRAIOLI ANNINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA,
38/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA EMILI, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANGELA CAPRIO;
– ricorrente contro
SAVORITI STEFANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ANGELICO N.32, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA SALVUCCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE CALABRO’;
– controricorrente avverso la sentenza n. 580/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE,
depositata il 23/05/2016;

Data pubblicazione: 07/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA
SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Stefania Savoriti propose appello avverso la sentenza del Giudice

accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da
Annino Fraioli nei confronti della Savoriti e volta all’accertamento che
quest’ultima era proprietaria del cane da cui l’attore era stato
aggredito in data 8 maggio 2010 e alla condanna della predetta al
risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti nell’occorso dal
Fraioli, quantificati in euro 3.500,00 – la convenuta era stata
condannata al risarcimento dei danni patiti dall’attore e quantificati in
euro 2.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo,
nonché alle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario.
L’appellante in particolare lamentò l’errata valutazione delle prove
da parte del Giudice di primo grado, deducendo la mancanza di un
adeguato supporto probatorio in relazione al nesso causale tra il fatto
(l’aggressione del cane) e l’evento dannoso e chiese, in via principale,
il rigetto della domanda attorea perché infondata, in via subordinata,
che fosse dichiarato che nulla fosse dovuto a titolo risarcitorio da
parte della Savoriti in quanto nessun danno patrimoniale avrebbe
subito il Fraioli e, in via ancor più gradata, che fosse dichiarato che
l’importo eventualmente dovuto al Fraioli, a titolo di risarcimento dei
danni, dovesse essere decurtato delle somme a questi riconosciute
dall’INAIL a titolo di indennità.
L’appellato resistette all’impugnazione, di cui chiese il rigetto.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza depositata in data 23
maggio 2016, accolse l’appello e, per l’effetto, in riforma
dell’impugnata sentenza, rigettò la domanda di risarcimento proposta

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di pace di Ceccano n. 614/12 del 14 agosto 2012, con la quale – in

dal Fraioli e condannò quest’ultimo alle spese di entrambi i gradi del
giudizio di merito.
Avverso la sentenza del Tribunale Annino Fraioli ha proposto
ricorso per cassazione basato su due motivi ed illustrato da memoria,
al quale ha resistito Stefania Savoriti con controricorso, pure illustrato

La proposta del relatore è stata comunicata agli avvocati delle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il

Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2.

Con il primo motivo, rubricato «Omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»,
il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe “scarnamente e
scarsamente motivato» la sua decisione ed avrebbe erroneamente
valutato le risultanze istruttorie, ritenendo che i testi escussi fossero
solo de relato actoris mentre, ad avviso del Fraioli, detti testi (agenti
della Polizia Municipale del Comune di Ceccano) sarebbero stati a
conoscenza dei fatti non solo grazie alle dichiarazioni rese
nell’immediatezza dei fatti dal danneggiato ma anche e soprattutto a
seguito delle indagini svolte in loco e ciò sarebbe rilevante «sia in
ordine alla riconducibilità dl proprietario del cane, sia in ordine alla
sussistenza del nesso causale», mentre la sentenza impugnata in
questa

sede

sarebbe

«manifestamente

contraddittoria»

e

«succintamente motivata».
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa
sede stata pubblicata in data 23 maggio 2016, nella specie trova
applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella
formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54 del d.l. 22

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da memoria.

giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto
2012, n. 134.
Alla luce del testo di detta norma nella formulazione novellata ed
attualmente vigente, applicabile – come già evidenziato – nella
specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente

suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non
potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione
sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del
medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928;
v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della
motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al
principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata
riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve
essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del
sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in
cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia — nella specie all’esame non sussistente — si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

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e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure
precisato che l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come
da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della

discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.
366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.
civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti
esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo
restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per
sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo
all’esame, il ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che
rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 del
codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella
rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema
censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile
ratione temporis.
2.3. A quanto precede deve aggiungersi che, con il motivo
all’esame, il Fraioli tende, in sostanza, ad una rivalutazione del
merito, non consentita in questa sede
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il
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sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di

ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno
difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,
atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al
sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo,

causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e
della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. ex multis,
Cass., ord., 7/04/2017, n. 9097).
3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione o falsa
applicazione di norme di diritto», assume il ricorrente che la sentenza
di secondo grado sarebbe stata emessa in violazione di norme di
diritto, neppure specificamente indicate, nella parte in cui non ha
tenuto conto «del valore di confessione giudiziale dell’interrogatorio
formale deferito» alla Savoriti, evidenziando che dalla descrizione del
proprio cane fornita dalla medesima in quella sede si evincerebbe la
«piena rispondenza [di tale cane] con il cane che aveva aggredito il
sig. Fraioli».
Inoltre, ad avviso del ricorrente, la sentenza del Tribunale
sarebbe stata emessa in violazione di norme di diritto, non
specificamente indicate, nella parte in cui non avrebbe il Tribunale
tenuto conto del valore probatorio della relazione redatta dagli agenti
della Polizia Municipale (fede privilegiata fino a querela di falso).
3.1. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità,
non essendo stato in esso riportato il tenore letterale delle
dichiarazioni rese dalla Savoriti in sede di interrogatorio formale alla
medesima deferito, non essendo stato riprodotto quanto indicato nel
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non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della

verbale della polizia Municipale cui si fa, nel mezzo all’esame,
espresso riferimento, e, infine, non essendo stato ivi indicato quando
il medesimo verbale sia stato prodotto nel giudizio di merito e dove
sia ora reperibile, con la precisazione che alla genericità del mezzo
all’esame non può sopperirsi con le memorie, sicché non rileva che

genericamente dedotto nel ricorso e che a tali memorie abbia pure
allegato copia del verbale in questione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al
quale va data continuità in questa sede, i vizi di genericità o
indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono
essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella
memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di
illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente
enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente
inammissibili (Cass. 25/02/2015, n. 3780; Cass. 15/04/2011, n.
8749; Cass. 29/03/2006, n. 7237).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
6.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per
compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli
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con tale atto il ricorrente abbia inteso «integrare» quanto già

esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi
del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel
dell’art. 13, comma 1-quater,
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

1-bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

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