Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5355 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. un., 07/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 07/03/2011), n.5355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta

Provinciale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato FLORENZANO DAMIANO, che la

rappresenta e difende, per procura speciale del 07/07/2009, in atti;

– ricorrente –

contro

B.A., Z.S., S.M., C.

B.V., B.Z.I., C.C.B.

B., G.B., Z.G., T.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAMOZZI 1, presso lo studio

dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SERGIO SCOTTI CAMUZZI, PALMIERI MATILDE, per

deleghe in atti;

– controricorrenti –

e contro

P.G.B., P.E., COMUNE DI VICO DI

FASSA, COLLINI IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A., S.R.;

– intimati –

avverso la decisione n. 1213/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato in data 4/10/2010 ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. opinando nel senso:

“CHE P.G.B. ed altri e T.D. ed altri impugnarono innanzi al TAR di Trento atti (determinazioni della Dir. Agenzia Protezione Ambiente – regolamento provinciale relazioni di impatto acustico – atti della procedura ablatoria conseguenti) afferenti procedura preliminare di verifica di impatto acustico di opera stradale nonchè gli atti successivi di natura ablatoria afferenti la stessa variante della strada statale (OMISSIS); nel contraddittorio con la Provincia autonoma di Trento, del Comune di Vigo di Fassa e dell’Agenzia P.A., le due impugnazioni vennero rigettate dal TAR con distinte sentenze (n. 327 del 2006 e n. 3 del 2008); vennero proposti dagli interessati distinti appelli che il Consiglio di Stato ebbe a riunire e quindi a decidere con un primo dispositivo, depositato il 2/2/2009, e quindi con la decisione del 12/2/2009 depositata il 3/3/2009 recante anche correzione dell’errore materiale commesso con il primo dispositivo; nella sentenza 3/3/2009 il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli principale ed incidentale (della P.A.) proposti nel primo ricorso n. 9476/06 ed ha accolto quello n. 2333/08 sotto il profilo della illegittimità degli atti conseguenti al verbale 24.8.2005 della Conferenza di Servizi in difetto di una regolare procedura di screening;

CHE per la cassazione di tale decisione la Provincia Autonoma ha proposto ricorso il 30.3.2010 notificandolo a 14 controinteressati;

si sono costituiti i soli G., Z., C.C., Z.S., B., S., C.B. con atto dell’11.5.2010 nel quale hanno in limine eccepito l’inamissibilità del ricorso;

CHE nel ricorso si prospetta che l’abnorme decisione di ridecidere una controversia della quale era stato già depositato il dispositivo, nel senso di accoglimento di un appello nei limiti di cui in motivazione in altra di accoglimento del gravame nei sensi di cui in motivazione, ricorrendo alla inammissibile procedura di correzione di errore materiale, costituisse difetto assoluto di giurisdizione;

CHE appare evidente la sussistenza di una duplice ragione di inammissibilità del ricorso:

1. palese è, come eccepito, il difetto grafico e logico del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. requisito ratione temporis applicabile a ricorso avverso decisione anche del giudice speciale che sia pubblicata prima del 4 luglio 2009 (sulla applicazione del quesito anche ai ricorsi ex art. 362 c.p.c. si rammentano le S.U. 2658/2008 – 27347/2008 – 7423/2009);

2. chiara è anche la ragione di inammissibilità derivante dalla inesistenza nella specie di alcuna censura di superamento dei limiti della giurisdizione spettante al G.A., posto che, se è indiscutibile che i vizi della funzione giurisdizionale possono attingere la esistenza della funzione stessa (in tal caso essendo denunziabili innanzi alle S.U.) ciò non accade quando vengono denunziati i modi illegittimi del suo esercizio, anche sul piano del processo (S.U. 3688/2009), così come denunziabili sono le ipotesi di radicale carenza delle regole sulla costituzione del giudice speciale (S.U. n. 753 del 2007 e n. 15383 del 2009) ma non denunziabili le vicende afferenti gravi errori materiali indebitamente corretti od emendati (S.U. 2199 del 2005 e n. 971 del 2010), con la conseguenza per la quale l’indebita riattivazione del potere decisorio eh e si imputa alla correzione in sentenza di un dispositivo depositato anteriormente non integra affatto la prospettata ipotesi di superamento dei limiti esterni della propria potestas judicandi;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile”.

OSSERVA:

Il Collegio che nell’imminenza dell’adunanza camerale del 15.2.2011, e segnatamente il 10/2/11 la ricorrente Provincia Autonoma di Trento ha depositato atto di rinunzia (privo di visto di adesione), copia del verbale della G.P., autorizzatorio alla transazione e colpa di atto di transazione. I difensori dei controricorrenti, con memoria finale estesa nell’interesse dei soli assistiti T. e G. hanno precisato che la rinunzia, notificata il 9/2/2011, non sarebbe stata accettata per la parte afferente la prevista compensazione delle spese. Il Collegio, rilevato che la rinunzia non reca alcuna adesione ex adverso, deve quindi provvedere sulle spese e pertanto, alla luce di quanto considerato nella relazione, ritiene di porre a carico della Provincia rinunziante le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinunzia agli atti e condanna la Provincia Autonoma di Trento a corrispondere ai controricorrenti in solido le spese di giudizio, determinate in Euro 3.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA