Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5355 del 02/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.02/03/2017), n. 5355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28068/2015 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA
MAESTRI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA, C.F. (OMISSIS), in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del GIUDICI DI PACE di FORLI’, depositata il
17/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, rilevato che, con ordinanza n. 3114/2015, depositata in data 21 ottobre 2015, il Giudice di Pace di Forlì ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino marocchino S.A., avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Forlì-Cesena in data 1 agosto 2015;
che avverso il richiamato provvedimento il S.A., ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo;
che l’intimata Prefettura di Forlì-Cesena ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione;
considerato che il motivo di ricorso deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, lamentando che il provvedimento impugnato abbia laconicamente affermato l’inesistenza di validi titoli di permanenza nel territorio italiano, senza specificare le ragioni dell’espulsione, mente per altro verso abbia erroneamente ritenuto la sussistenza di una condanna penale a carico del ricorrente, sebbene vi sia stata sentenza di assoluzione in appello;
che, a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso;
ritenuto che il ricorso si palesa privo di fondamento, atteso che il provvedimento impugnato afferma, seppur con formula non del tutto appropriata, che la sentenza penale di condanna a carico del ricorrente è stata confermata in appello e che tale elemento è ostativo alla permanenza sul territorio nazionale; che il ricorso dapprima asserisce che la sentenza di appello sarebbe stata assolutoria, ma subito dopo sostiene che anche un’eventuale sentenza di condanna non sarebbe ostativa alla permanenza; che la controricorrente documenta (doc. 7 fascicolo) che la sentenza di appello ha confermato la condanna ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, ed è passata in giudicato; che, in tale contesto, va ribadito che la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, legittima il provvedimento di espulsione, in quanto osta al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, Sentenza n. 13972 del 24/06/2011); che, di contro, non sembra applicabile alla fattispecie l’art. 9, comma 4, dello stesso decreto, invocato dal ricorrente, atteso che riguarda la diversa fattispecie del rilascio del permesso di soggiorno per lungo periodo;
ritenuto pertanto che il rigetto del ricorso si impone, senza provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo parte intimata svolto difese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Rilevato inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, da atto che non si applica nella specie il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017